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Tutti i casi in cui è possibile modificarle

LA REVISIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI

Avv. Rodolfo Cusano
Presidente ALAC - Regione Campania

L'art. 69 delle Disp. Art. c.c., testualmente dispone: "I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
a) quando risulti che sono conseguenza di un errore;
b) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano".
Intanto, è bene chiarire che stiamo parlando della tabella A. Inoltre, la dizione normativa, sufficientemente chiara, fa riferimento in primo luogo a un errore. Trattasi chiaramente di un errore sostanziale, quale è la dimenticanza, ad esempio, di una parte dell'immobile, ovvero quando le dimensioni dell'immobile vengano prese in considerazione in maniera errata.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 116 dell'11/1/1982, ha precisato che costituiscono errori essenziali e possono quindi dar luogo a revisione delle tabelle millesimali, in materia di condominio di edificio, in base all'art. 69 Disp. Att. c.c.:
- gli errori che attengono alla determinazione degli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti quali: l'estensione, l'altezza, l'ubicazione ecc...
- gli errori di fatto, ad esempio l'erronea convinzione che un singolo appartamento abbia un'estensione diversa da quella effettiva;
- gli errori di diritto (ad esempio l'erronea convinzione che, nell'accertamento dei valori debba tenersi conto di alcuni elementi che, ai sensi dell'art. 68, ultimo comma delle disposizioni di attuazione del codice civile sono irrilevanti a tale effetto).
Non possono invece qualificarsi essenziali gli errori determinati soltanto dai criteri più o meno soggettivi con cui la valutazione dei singoli elementi necessari per la stima sia stata compiuta poiché l'errore di valutazione in sé considerato, non può mai essere ritenuto essenziale, non costituendo un errore sulla qualità della cosa, a norma dell'art. 1429 c.c.
Per esempio, in merito agli errori di fatto, la casistica più ricorrente è la seguente:
- errori di calcolo commessi nell'effettuare operazioni di matematica;
- errori nella misurazione della superficie reale o della cubatura;
- errori consistenti nell'avere scambiato la stima di un appartamento con quella di un altro;
- errori nella misurazione della planimetria o degli schizzi altimetrici;
- errore nell'avere attribuito ad un appartamento un servizio inesistente;
- errore nell'avere dato ad un alloggio una destinazione diversa da quella reale.
Sono invece errori di diritto, quelli relativi a un'imperfetta interpretazione delle disposizioni legislative e giurisprudenziali, ad esempio: quello di far rientrare nella valutazione le migliorìe apportate dal singolo condomino o il valore locativo.
Restano fuori da possibili censure le valutazioni soggettive del tecnico. Infatti, non possono essere oggetto d'impugnazione, l'individuazione che fa il perito delle diverse caratteristiche del fabbricato e dei punteggi che lo stesso riterrà conseguentemente di attribuire. Ciò che conta non è tanto la valutazione che il perito fa delle caratteristiche individuate in un condominio, ma che una volta dettati i criteri di stima, essi vengano logicamente e imparzialmente applicati.
Definita la portata del primo punto della disposizione in esame, anche per l'esauriente chiarezza della riportata sentenza, passiamo ad esaminare il secondo punto. Per prima cosa bisogna dire che detta normativa prevede dei mutamenti nella struttura dell'edificio quali sopraelevazioni e quindi aumenti di superficie, ovvero espropri e quindi diminuzioni per una parte.
Per sopralzo o sopraelevazione di un edificio deve intendersi la costruzione di uno o più piani sopra l'ultimo piano dell'edificio. A norma dell'art. 1127 c.c. tale diritto spetta al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio, salvo titolo contrario, ovvero al proprietario esclusivo e comunque a chi risulti, in base agli atti, titolare di un diritto di sopralzo, anche se estraneo al condominio. Ad esempio, al costruttore che se lo ria riservato per esercitarlo in un tempo successivo o anche per trasferirlo a terzi. Chiaramente, il sopralzo non potrà essere effettuato se manca la concessione edilizia, se le condizioni statiche dell'edificio non lo consentono, oppure se nel regolamento contrattuale vi è un esplicito divieto.
Bisogna però tenere presente che la nuova costruzione sull'ultimo piano dell'edificio determinerebbe un cambiamento nel rapporto di valore fra le varie proprietà esclusive, con conseguente necessità di revisione della tabella millesimale di comproprietà. Per cui sarà necessario procedere alla revisione delle tabelle millesimali evidenziando l'aumento della quota millesimale di comproprietà del condomino che ha effettuato il sopralzo e la diminuzione delle quote millesimali di comproprietà di tutti gli altri condomini.
Inoltre, il condominio che esegue un sopralzo è sempre tenuto a corrispondere un'indennità ai proprietari degli altri piani, così come previsto dall'art. 1127 c.c. ultimo comma. Tale indennità è giustificata non solo dal fatto che chi sopraeleva occupa l'area comune del suolo su cui sorge l'edificio o meglio nella maggiore utilizzazione di un'area che è in comproprietà con gli altri condomini, ma anche per ristabilire la situazione precedente mediante la prestazione dell'equivalente pecuniario per la perdita di valore da parte degli altri alloggi, in quanto più si costruire, più i relativi metri quadri degli alloggi originari perdono di valore.
Come si calcola il valore dell'indennità? Bisognerà dividere il valore del suolo per il numero dei piani risultanti dopo il sopralzo e moltiplicare per il numero dei piani sopraelevati. Il risultato darà vita all'indennità dovuta che andrà divisa fra tutti i condomini per i relativi millesimi, con esclusione di quella parte relativa ai millesimi di chi ha sopraelevato.
Per esercitare il diritto di sopralzo non risulta necessario essere autorizzati dall'assemblea. Per quanto riguarda i costi di formazione di una tabella millesimale, essi andranno ripartiti fra tutti i condomini in relazione ai valori millesimali loro attribuiti.
Per la spesa di revisione, invece, occorre precisare che l'onorario al tecnico incaricato della perizia sarà dovuto unicamente da colui che ha dato luogo alla modifica dello stato dei luoghi per cui la stessa revisione si è resa necessaria, a meno che non si proceda per errori esistenti "ab initio", per cui tutti i condomini sono tenuti a concorrervi.
Non necessita di modifiche nella tabella millesimale, invece, il frazionamento di un'unità immobiliare in più unità. In tale evenienza, infatti, non si verifica alcuna delle condizioni previste dall'art. 69 delle disposizioni di attuazione al codice civile, perché la somma delle nuove quote risulta uguale a quella precedente, per cui si può procedere con una semplice operazione matematica di aggiornamento al fine di adeguare le tabelle millesimali alle mutate condizioni dell'edificio.
Negli atti di acquisto di immobili già esistenti prima della data di entrata in vigore del codice civile del 1942, spesso le indicazioni delle quote di proprietà si trovano espresse in maniera differente da quella millesimale; spesso, invece dei millesimi troviamo i centesimi, oppure divisioni fatte per frazioni o parti. In questo caso è doveroso per il condominio effettuare la trasformazione in millesimi anche con una semplice operazione matematica, là dove le quote, non espresse in millesimi, esprimano non solo i criteri per ripartire la spesa per la cosa comune, ma anche la misura del voto di ciascun partecipante. Se ciò non è, allora si renderà necessario riformulare i vecchi valori secondo le norme del vigente codice civile.
La revisione, come l'approvazione, necessita dell'unanimità dei consensi. Infatti, la revisione comporta la modifica del precedente contratto approvato anch'esso all'unanimità e con il quale si erano determinate quote millesimali di ognuno, per cui anche qui è necessario il consenso di tutte le parti. La tabella millesimale formata contrattualmente ha forza di legge tra le parti e non è suscettibile di revisione in via bonaria, se non mediante nuovo contratto(1).
Di conseguenza, essendo la tabella millesimale di proprietà generale, di natura contratuale, essa è modificabile soltanto con i deliberazione adottata con il consenso di tutti i condomini, ovvero, in caso di disaccordo, e sempre in caso di sussistenza dei requisiti ex-art. 69 Disp. Att. c.c., con provvedimento del giudice.
L'errore in tema di condominio di edifici ai sensi dell'art. 69 disp. Att. c.c. determina la revisione delle tabelle millesimali non perché, con riguardo all'atto di approvazione delle tabelle stesse, vizia il consenso del condominio, come disciplinato dall'art. 1428 e segg. c.c., ma perché evidenzia l'obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.
L'accettazione, pertanto, da parte dei condòmini della tabella millesimale, predisposta dal venditore-costruttore ed allegata ai singoli contratti di vendita degli alloggi, non preclude l'impugnativa della tabella medesima, ai sensi dell'art. 69 sopra citato.
Va precisato al riguardo che l'errore di cui stiamo parlando è causa di revisione e non di annullamento, poiché si tratterà solo di rettificare e modificare una tabella ritenuta formata con parametri non adeguati.
In tema di revisione della tabella millesimale, qualora la questione sia stata portata innanzi a un giudice, poiché la sentenza che accoglia la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 Disp. Att. c.c. non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condòmini, l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione dai condomini, l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, decorre dal passaggio in giudicato(2).
Inoltre, la richiesta di revisione delle tabelle millesimali deve essere proposta in contradditorio tra tutti i condomini e non contro il condominio cumulativamente rappresentato dall'amministratore, in quanto l'oggetto della controversia esorbita dall'ambito delle cose o interessi comuni, e incide sui diritti esclusivi dei singoli condomini, sicché la rappresentanza dell'amministratore ne resta esclusa anche dal lato passivo(3).
La necessità di revisione delle tabelle potrebbe anche essere provocata da innovazioni dell'immobile considerato, purché tale innovazione sia di vasta portata e quindi abbia alterato il rapporto originario tra i piani o i valori di piano rispetto al totale condominiale, quali ad esempio la trasformazione di una terrazza a livello in ambiente chiuso, l'installazione di un ascensore in un fabbricato che ne era privo, ecc. Di solito, nel caso di trasformazione di un balcone in un ambiente chiuso a mezzo l'installazione di una veranda, essendo di minima incidenza sul totale dei valori millesimali attribuiti all'appartamento cui è relativa, non si ritiene necessario procedere alla revisione delle tabelle millesimali.
Ciò che l'amministratore e tutti i condomini devono avere ben presente è che: a differenza della tabella A, che integra un vero e proprio negozio di natura contrttuale e quindi va approvata o revisionata sempre all'unanimità, incidendo la stessa sulla consistenza dei diritti dei singoli sulle cose comuni, ex-art. 1118 c.c., le tabelle millesimali predisposte per la ripartizione delle spese di manutenzione delle cose comuni o esercizio dei servizi comuni, non incidendo nella sferza di proprietà dei condomini, in quanto destinate a soddisfare le esigenze di gestione del condominio, possono essere modificate ai sensi degli artt. 1135 e 1138 c.c. con decisione dell'assemblea dei condomini presa con la aggioranza di cui all'art. 1136, comma secondo del codice civile.
Ciò significa anche che al condomino che ne chiede la modifica, quando, con atti obiettivi, aventi caratteri di definitività, venga a mutarsi lo stato dei luoghi, con la conseguente modificazione dell'uso e dell'utilità della cosa o dell'impianto nei confronti dell'immobile di sua proprietà, è dato un mezzo più semplice e di facile raggiungimento dato dalla delibera assembleare perfettamente legittima, anche se non vi è l'unanimità dei partecipanti al condominio.

(1) Cass. sent. n. 3905 del 07/11/1981
(2) Cass sent. n. 7696 del 08/09/1994
(3) Cass. sent. n. 3967 del 06/07/1984

 

 

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