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L'amministratore
deve predisporre il percorso d'esodo, anche sacrificando l'interesse
del singolo condomino
NORMATIVA ANTINCENDIO
E LASTRICO SOLARE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA
Avv.
Rodolfo Cusano
Presidente ALAC - Regione Campania
La recente normativa dei cui alla Legge 15 marzo 1997 n.
59 ha disciplinato, in uno al regolamento di applicazione approvato
con D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998, le attività soggette
alle visite di prevenzione incendi elencate nel decreto ministeriale
del 16 febbraio 1982 e successive modificazioni. Il condominio,
in tale previsione normativa, risulta essere interessato sia direttamente
che indirettamente.
1) Direttamente qualora trattasi:
- di edifici destinati a civile abitazione con altezza in
gronda superiore a 24 m., per i quali il certificato di prevenzioni
incendi dovrà riguardare anche l'impianto ascensore quando
esso ha una corsa sopra il pianterreno superiore ai 20 metri;
- di edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati
a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie o collezioni o
comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza
dello stato di cui al Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564.
2) Indirettamente, quando agli obblighi discendenti dalla
suddetta normativa sono interessati i proprietari degli immobili
ubicati nel fabbricato condominiale, destinati a:
- locali di esposizione e vendita al minuto e all'ingrosso
con superficie pari o superiore a 400 mq;
- locali adibiti a depositi di merce e materiali vari, superiore
a 1.000 mq;
- tipografie, litografie;
autorimesse private con autoveicoli superiori a nove, autorimesse
pubbliche, deposito di altri autoveicoli e/o natanti.
La nuova normativa viene incontro alle esigenze di certezza del
cittadino in una materia ancora complessa perché condizionata
da diverse difficoltà operative e dalla convergenza di diverse
altre normative: quella della sicurezza sul lavoro di cui al D.L.vo
n. 626 del 1994, quella sulle emissioni elettromagnetiche (ripetitori),
ecc. Sul punto dobbiamo, purtroppo, registrare che il D.P.R. n.
37 del 12 gennaio 1998 di esecuzione della c.d. legge Bassanini
ha, contrariamente ad altri procedimenti, applicato il sistema del
silenzio-rifiuto, nel senso che, anche permettendo l'inizio dell'attività
in presenza di un'autocertificazione, considera la mancata risposta
dell'ìUfficio quale risposta negativa, per cui all'interessato
non rimarrebbe altro che affidare i propri diritti a un ricorso
alla giustizia amministrativa. Ma, a prescindere dagli aspetti procedurali
o meramente tecnici, ciò che è oggetto di questa breve
analisi è l'incidenza di detta normativa nei rapporti condominiali.
In primo luogo c'è da
sottolineare che il mancato rilascio della prescritta autorizzazione,
ove prevista, può determinare, in caso di evento, il mancato
riconoscimento del risarcimento da parte dell'Ente assicuratore
del fabbricato condominiale. Per tale motivo, oltre ad essere in
regola lo stesso fabbricato, dovranno essere in regola tutti gli
immobili ivi ubicati e di ciò i proprietari dovranno darne
comunicazione all'amministratore che, a sua volta, della loro esistenza
e della loro regolarità dovrà informare l'Ente assicuratore,
facendo adeguare la polizza alla mutata situazione dell'immobile
assicurato. Infatti, la mancata indicazione, come spesso accade
di un immobile ubicato al piano terra e adibito ad autorimessa può
essere causa del mancato riconoscimento dell'indennizzo qualora
la causa dell'incendio provenga proprio da tale immobile, ovvero,
anche se di diversa provenienza, potrà determinare una decurtazione
del risarcimento pro quota, cioé in base alla differenza
tra il valore assicurato e quello che avrebbe avuto il fabbricato
se fosse stata indicata anche l'attività invece non dichiarata.
Di poi, cosa più importante
al fine del nostro discorso, gli enti e i privati responsabili di
attività soggette ai controllo di prevenzione incendi hanno
l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi e i dispositivi,
le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate
e di effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione
secondo le cadenza temporali indicate dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco nel certificato prevenzione incendi. Essi debbono,
inoltre, provvedere a dare un'adeguata informazione e formaione
del personale dipendente sui rischi incendi connessi alla particolare
attività, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere
di un incendio e le procedure da attuare in caso di incendio. Tali
controlli, verifiche o interventi di menutenzione, informazione
o formazione del personale vanno annotati in apposito registro che
deve essere reso disponibile al fine dei controlli del Comando.
Non è qui il caso di soffermarci
sulla documentazione tecnica occorrente, ma è sufficiente
segnalare che di essa documentazione deve necessariamente far parte:
a) la descrizione delle condizioni ambientali e delle vie
di fuga;
b) i relativi elaborati grafici, in uno a quelli relativi
al verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli
ascensori;
c) devono altresì indicarsi i criteri per la gestione
delle emergenze.
A questo punto abbiamo sufficienti elementi per completare la notra
analisi: il punto da cui dobbiamo partire è la tutela della
vita umana e della incolumità dei lavoratori, nel caso in
questione la tutela della vita umana degli occupanti lo stabile
condominiale. L'organizzazione di misure e di un vero e proprio
piano antincendio resi obbligatori dal legislatore, pone in secondo
piano altri interessi che con essa esigenza abbiano a venire in
contrasto. Infatti, quando il legislatore pone a carico dell'amministratore
del condominio l'obbligo del certificato prevenzione incendi, non
fa alcuna differenza tra beni "uti singuli" o beni
in comune. Per cui se si dovesse verificare il caso in cui l'interesse
di un condòmino avesse a scontrarsi con l'interesse generale
riconosciuto, come nel caso "de quo", prevalente,
quest'ultimo non potrebbe che ad esso soggiacere.
Da ciò la considerazione che negli edifici condominiali le
vie di fuga (lo stesso legislatore usa il termine al plurale) non
possono che essere identificate con quella ordinaria di entrata,
ma anche con quella del terrazzo di copertura. Infatti, può
anche accadere che le scale vengano rese impraticabili dallo scoppio
di un incendio a un piano intermedio, per cui la sola via d'uscita
che rimane è quella attraverso il terrazzo del fabbricato.
Per cui l'amministratore dello stabile, nel presentare il piano
antincendio, non potrà fare a meno di indicare tale via di
fuga. Conforme, tra l'altro, anche all'obbligo di dotare le porte
caposcala di maniglione antipanico. Tutto ciò corrisponde
a quanto previsto dal D.M. 1° marzo 1998, laddove impone:
1) l'individuazione di un percorso d'esodo;
2) la protezione delle vie d'uscita;
3) la realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e
d'uscita;
4) l'installazione di un'ulteriore segnaletica;
5) il potenziamento dell'illuminazione d'emergenza;
6) l'applicazione di misure specifiche per disabili;
7) l'incremento del personale addetto alla gestione
e all'attuazione delle misure di evacuazione;
8) la limitazione all'affollamento.
Predisporre tutto ciò nei condomini è non solo auspicabile,
ma obbligatorio, perché ogni misura in più potrà
salvare una vita umana.
La risposta all'ipotesi descritta nel titolo ora risulta consequenziale:
ogni e qualsiasi manufatto, costruzione o altro venga a mutare lo
stato dei luoghi rendendo inaccessibile il terrazzo di copertura,
in maniera da impedire in caso di incendio di adoperare quella strada
come via di fuga, contrasta con detta normativa antincendio, anche
se di proprietà di uno solo dei condomini.
Sarà l'amministratore dello stabile, per tutelare il rispetto
di tale ultima proprietà privata a determinare le persone
che avranno il possesso delle chiavi di accesso e che verranno indicate
come responsabili in caso di incendio, i quali prontamente provvederanno
ad aprire dette vie secondo un piano di fuga precedentemente stabilito.
Di tutto ciò potrà rendersi edotto il proprietario
del lastrico solare che nulla potrà opporre al riguardo.
Di tanto vi è necessità e non appare possibile alcuna
altra scelta discrezionale se non nei casi ove possa approntarsi
altra via di fuga, di più facile accesso, in maniera da contemperare
l'interesse pubblico con quello privato senza imporre alcunché
a quest'ultimo.
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