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TUBAZIONI
DEL RISCALDAMENTO. GLI ONERI DI MANUTENZIONE
D. Premessa. Esistono
due edifici, di mille millesimi ciascuno, aventi in comune un cortile
e relativa rete fognaria. In uno dei due, l'edificio "A",
esiste un'entità immobiliare accatastata quale proprietà comune
dei condomini dei due edifici e come tale ad essi attibuita in 2.000
millesimi. In tale unità immobiliare è ubicata la centrale
termica comune, dalla quale si dipartono le tubazioni afferenti
il riscaldamento ad ambedue gli edifici, attraversando il sottosuolo
del cortile per fornirlo al secondo edificio "B".
Quesito.
Le tubazioni che, dipartendosi dalla centrale termica di proprietà
comune ex art. 1117 c.c., recano il fluido riscaldante dall'edificio
"A" all'edificio "servito", il "B",
attraversando il sottosuolo del cortile comune, sono da considerarsi
anch'esse di proprietà comune fra i due edifici almeno "fino
al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini", come recita testualmente il 1117 c.c.,
oppure esse si debbono considerare di proprietà esclusiva del condominio
"servito" dal punto-valvole di intercettazione posta a
valle della caldaia e quindi con relativo onere di manutenzione
delle tubazioni sotterranee a carico dei condomini di tale edificio?
risponde
il geom. Giuseppe Burcheri:
R.
La presunzione di comproprietà delle parti dell'edificio, in quanto
destinate all'uso ed al godimento comune, è da ritenere applicabile
per analogia alle parti che siano permanentemente oggetto di uso
e godimento comuni tra edifici limitrofi ed autonomi (Cass. Civ.
18.12.1973, n° 3440). La presuntio iuris di comproprietà prevista
dall'articolo 1117 c.c. è fondata sul presupposto che la cosa o
l'opera siano destinate o servano - per struttura e funzione nel complesso dell’edificio o di un gruppo
di piani o porzioni di piani - all'uso comune.
Nell'edificio
condominiale, l'impianto di riscaldamento centrale ed i locali ad
esso destinati costituiscono un complesso unitario indivisibile
(Cass. Civ., 26.06.1976, n° 2419). La manutenzione delle tubazioni
in oggetto deve pertanto intendersi di pertinenza comune tra i due
edifici.
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