|
Due importanti
massime in materia di aree condominiali atipiche
Cortili
comuni, ma non solo
Cass.,
seconda sezione, 9 giugno 2000 n. 7879
Il cortile,
tecnicamente, è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica
di un edificio o di più edifici, che serve a dare luce e aria agli
ambienti circostanti. Ma avuto riguardo all'ampia portata delle
parole e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti
che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi
anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio
- quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, le intercapedini,
i parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'articolo
1117 c.c. vanno ritenuti comuni a norma della suddetta disposizione.
l diritto di condominio sulle parti comuni dell'edificio ha il suo
fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l'esistenza
ovvero che siano permanentemente destinate all'uso o al godimento
comune (nella specie spazio esterno al fabbricato assimilato al
cortile). Di tali parti l'articolo 1117 c.c. fa un'elencazione non
tassativa ma meramente esemplificativa. La disposizione può essere
superata se la cosa, per obiettive caratteristiche strutturali,
serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile,
venendo meno in questi casi il presupposto per il riconoscimento
di una contitolarità nacessaria, giacché la destinazione particolare
del bene vince l'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo
contrario. Ma principalmente la norma può essere derogata dal titolo,
vale a dire da un atto di autonomia privata che, espressamente,
disponga un diverso regime delle parti di uso comune.
Il
commento
Ai sensi
dell'art. 1117 c.c., il cortile è oggetto di proprietà comune, se
il contrario non risulta dal titolo. La presunzione di comproprietà
del cortile, ubicato fra diversi fabbricati, ovvero nell'ambito
di un unico edificio condominiale, trova il suo fondamento nella
funzione principale del cortile medesimo, che è quella di fornire
aria e luce alle unità immobiliari circostanti, e non già nella
destinazione consistente nel consentire l'accesso a tali unità.
Dunque la presunzione di comproprietà sussiste anche nel caso in
cui l'ubicazione del cortile rispetto alle diverse unità immobiliari
sia tale da consentire l'accesso solo ad alcuni condòmini e non
a tutti. Al fine di vincere la suddetta presunzione è necessaria
la sussistenza di un titolo contrario, così come sancito dall'art.
1117 c.c. (Cass. 3-9-1976, n. 3085). D'altro canto, secondo un orientamento
giurisprudenziale, la comproprietà del cortile viene meno non solo
quando vi sia un titolo idoneo, ma anche quando risulti che il cortile,
per le sue caratteristiche oggettive, sia destinato a servire in
modo esclusivo all'uso e al godimento di una parte soltanto del
fabbricato (Cass. 18-05-1967, n. 1052).
Stante la fondamentale
funzione lucifera e di aerazione del cortile, la giurisprudenza
ha precisato che lo spazio aereo sovrastante il cortile stesso non
può essere occupato dai singoli condòmini qualora la naturale destinazione
dell'area comune ne risulti compromessa (Trib. Milano 18.11.1996,
n. 11127).
Arkivia
|