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Nel Cod. civ.
il legislatore impiega i due termini con coerenza
Bilancio
o rendiconto? La scelta non è casuale
Nella
disciplina dedicata al condominio la parola bilancio non compare
mai
Gli articoli
del codice Civile che maggioramente interessano in tema di consuntivo
e preventivo sono l'art. 1130 u.c. e l'art. 1135 c.c. Il primo sancisce
l'obbligo per l'amministratore di condominio di rendere il conto
della sua gestione mentre il secondo, in tema di attribuzioni
dell'assemblea dei condòmini, prevede l'approvazione del preventivo
delle spese con il relativo piano di riparto (punto 2) e l'approvazione
del rendiconto annuale (punto 3).
All'uopo,
è necessario fare chiarezza sulla terminologia tecnica da adottare.
Il legislatore del '42 usa il termine "rendiconto" (art.
1135 c.c.) e l'espressione "rendere il conto" (art 1130
c.c.), mentre spesso, nella prassi contabile in generale, si usa
il termine "bilancio".
Analizziamo più
in dettaglio la fondatezza o meno della sinonimia utilizzata nella
prassi contabile: una parte della dottrina la ritiene esistente
mentre la restante parte la critica aspramente. Per dare un senso
al dibattito, iniziamo ad analizzare alcune definizioni.
Alla voce bilancio,
l'autorevole Enciclopedia Treccani afferma: il bilancio è il "documento
o strumento contabile per mezzo del quale, con la contrapposizione
di due serie numeriche bilancianti, si riassume una situazione istantanea
o il movimento di un periodo relativo ad un determinato oggetto.
Anche più genericamente, la situazione finanziaria determinata dal
rapporto fra entrate e uscite"; inoltre, si pronuncia positivamente
sulla sinonimia dei due termini (bilancio e rendiconto).
Un'altra definizione,
senza dubbio più sintetica, è quella del Dizionario Garzanti, che
definisce il bilancio come "valutazione dello stato patrimoniale
finanziario di un ente, di un'azienda, ecc.; il documento che lo
rappresenta". Mentre il rendiconto è definito come "il
rendimento dei conti; consuntivo; termine composto da rendere e
conto".
Mentre la prima
definizione (Enc. Treccani) espressamente reputa i termini "rendiconto"
e "bilancio" sinonimi, la seconda opta, invece, per
una netta separazione.
Dalla prima definizione
è utile estrapolare alcune caratteristiche fondamentali:
1) il
bilancio è sempre costituito da due serie numeriche e queste devono
risultare bilanciate, cioè deve mostrare sempre una situazione in
pareggio;
2) la
manifestazione di una situazione di "stato" o di "flusso",
quando si fa riferimento ad una situazione istantanea o il movimento
di un periodo;
3) l'oggetto
della rilevazione, solitamente un'attività che assume rilevanza
economica;
4) rapporto
fra entrate e uscite.
Per ciò
che riguarda la seconda definizione, giova solo rimarcare la derivazione
composta del termine "rendiconto", che ci riporta all'espressione
"rendere il conto" contenuta nell'ultimo comma dell'art.
1130 c.c.
Soffermiamoci
ancora sulla prima definizione, sicuramente più utile ai fini del
dibattito in corso. La seconda parte di questa presenta una notevole
correlazione con la contabilità del condominio. Applicando questa
generica definizione di bilancio al caso di specie del condominio
si giunge a definire il bilancio presentato annualmente dall'amministratore
come il documento che mostra la "situazione finanziaria determinata
dal rapporto fra entrate ed uscite".
In questo
adattamento si ritrovano due aspetti di rilievo:
1) la
situazione finanziaria;
2) il
rapporto fra entrate ed uscite.
Il condominio,
quale ente di gestione, non esercita alcuna attività economica ma
svolge solo un "processo di consumo dei mezzi raccolti per
la soddisfazione di bisogni" (A. Amaduzzi, L'Azienda, Utet,
1963); per questo motivo, parlare di situazione economica, derivante
da un confronto fra costi e ricavi è fuorviante mentre è più giusto
parlare di situazione finanziaria e del relativo rapporto fra entrate
ed uscite.
Fino a questo punto,
abbiamo analizzato delle definizioni non molto influenzate da orientamenti
dottrinali, esistenti o meno tra il bilancio e il rendiconto.
Un esimio studioso
di ragioneria, l'Amaduzzi, precisava che "il rendiconto di
esercizio viene detto, nella pratica delle aziende, bilancio di
esercizio ed è costituito da almeno due prospetti: stato patrimoniale
e conto economico"; quindi, solo "nella pratica"
del linguaggio corrente i due termini sono sinonimi. Inoltre l'Amaduzzi
non risparmiava critiche al nostro codice civile accusandolo di
uso improprio di terminologia contabile.
Eppure, a mio sommesso
avviso, sembra che il legislatore del '42 sia stato attento nell'uso
dei termini adottati negli artt. 1130 u.c. e 1135 punti 1) e 3).
Infatti, nel primo parla di "rendere il conto", facendo
facile allusione al "rendiconto", mentre l'art. 1135,
compatibilmente con l'art. 1130, parla di "preventivo delle
spese" alludendo al cosiddetto bilancio preventivo ed usa il
termine "rendiconto" per indicare il cosiddetto bilancio
consuntivo.
Il fatto stesso
che al punto 2) dell'art. 1135 non venga usato alcun termine per
indicare il "preventivo" (come ad esempio "bilancio")
mentre, con estrema lucidità il legislatore usa il termine "rendiconto"
nel punto 3) del medesimo articolo è un segno tangibile del fatto
che si è voluto conferire al termine "rendiconto" il suo
significato "originario" in linea con quanto affermato
nell'art. 1130 u.c.
Dobbiamo concludere,
quindi, affermando che il nostro legislatore ha scelto ragionevolmente
l'uso del termine "rendiconto"; infatti, in nessun articolo
del codice civile dettato in materia di condominio compare il termine
"bilancio": una scelta di campo e non una mera coincidenza
terminologica.
Dott.
Walter Guazzo
Segr.
Alac Napoli
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