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I
CONTATORI DI CALORE NELLA CASA DI CAMPAGNA
Abbiamo
approvato nell'assemblea (>640 mill.) del mio condominio della casa
di campagna l'installazione dei contatori di calore in quanto uno
dei condomini aveva manifestato l'esigenza dell'impianto di riscaldamento
a regime "pieno" per tutto il periodo invernale appellandosi
anche al sindaco. Preciso che la palazzina è occupata da
tutti gli altri condomini solo nel periodo delle feste e prima dell'arrivo
di quest'ultimo la situazione di "marcia ridotta" era
accettata da tutti. Sostenuto da una dichiarazione "firmata"
dall'Associazione piccoli proprietari case di Savona, ha minacciato
di impugnare la delibera in quanto il regolamento contrattuale della
palazzina ha già al suo interno la tabella millesimale per
la ripartizione delle spese di riscaldamento. Che opinione riuscite
a esprimere in merito ? Il colmo è che lo stesso individuo
in più occasioni ha contestato il regolamento contrattuale
perché in contrasto con il codice civile.
risponde
l'Avvocato
RODOLFO CUSANO
Nella
domanda posta dal lettore si rappresenta il caso in cui l'assemblea
condominiale abbia approvato (640 mill.) l'installazione dei contatori
di calore, in presenza di un regolamento contrattuale che già
al suo interno prevede il riparto delle spese per il riscaldamento
con apposita tabella millesimale. In primo luogo è opportuno
chiarire che una cosa è l'approvazione dell'installazione
dei contatori di calore, e altra cosa èinvece la modifica
del criterio di riparto delle spese. Invero, nella fattispecie così
come rappresentata appare che l'assemblea abbia deliberato solo
l'installazione e non anche la modifica del criterio di riparto
per cui, trattandosi di una mera spesa, la relativa delibera non
si presta ad essere impugnata. Se, invece, come appare dal quesito
del lettore, si è anche provveduto alla modifica del criterio
(ma questo non è detto, né può essere sottinteso
ma va esplicitamente approvato con delibera) di riparto delle spese,
allora la soluzione è la seguente: il combinato disposto
di cui agli artt. 1123 e 1137 c.c., pur prevedendo che l'assemblea
possa derogare ai criteri di riparto normativamente previsti (legge
o regolamento) e che detta delibera sia obbligatoria per tutti i
condomini, nel caso di regolamenti contrattuali (come nel caso in
questione) RICHIEDE LA TOTALITÀ dei partecipanti al condominio.
Da ciò l'assoluta nullità della delibera se essa ha
modificato il criterio di riparto delle spese fondandolo sull'effettivo
consumo rilevato attraverso i contatori e non sulle tabelle (criterio
dell'uso potenziale).
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