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REGOLAMENTI
DI CONDOMINIO: LIMITI AI POTERI DELLE MAGGIORANZE
A
seconda della sua origine contrattuale o assembleare
a cura dell'Avv. Paolo Ribero
Talvolta
il regolamento di condominio contiene norme che impongono divieti
ai singoli condomini (ad esempio divieto di destinazione, modifiche
finestre, applicazioni tende sui balconi, ecc.). Ci si chiede se
tali norme siano valide e quali siano le sanzioni in cui incorrano
i condomini che le violino. Sul punto giova ricordare che l'art.
1138 u.c., c.c. dispone che le norme del regolamento non possono
in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano
dagli atti d'acquisto e dalle convenzioni. La dottrina e la giurisprudenza
prevalente ritengono che tali divieti possono vincolare i condomini
solo se contenuti in un regolamento condominiale di natura cosiddetta
contrattuale, e cioé o approvato da tutti i condomini o predisposto
dal costruttore o dall'originario unico proprietario dell'intero
edificio; nonché accettato dagli acquirenti degli appartamenti
mediante un richiamo espresso nei singoli atti di acquisto. Invece,
nel caso in cui il regolamento sia "assembleare", cioé
predisposto e deliberato dai condomini a maggioranza in assemblea,
viene esclusa la legittimità di tali divieti. La suprema
Corte ha più volte affermato che tali norme, infatti, hanno
carattere convenzionale e, se non approvate all'unanimità,
devono considerarsi nulle perché eccedenti i limiti dei poteri
assembleari (Cass. 12/5/94 n. 4632, Cass. 4/12/93 n. 12028, Cass.
1/6/93 n. 6100. È stato, pertanto, stabilito che il regolamento
assembleare non è idoneo a menomare i diritti dei singoli
condomini sulle proprietà esclusive (Cass. 9/7/94 n. 6501).
Per dovere di completezza, è opportuno segnalare che vi sono
state pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità
(da ultima Cass. 3/3/98 n. 8731) che discostandosi dall'orientamento
prevalente, hanno ritenuto legittima e vincolante la norma del regolamento
condominiale "assembleare" contenente divieti per i condomini.
Si osserva, però, che tale ultima posizione non può
essere condivisibile; infatti il condomino, al momento dell'acquisto
dell'immobile, deve essere a conoscenza delle regole di convivenza
condominiale e non può essere assoggettato a vincoli non
previsti: non pare equo che la maggioranza assembleare possa limitargli
l'uso della cosa propria (si pensi ad esempio a un medico che, dopo
aver acquistato un appartamento per adibirlo ad ambulatorio, si
veda impedire tale utilizzazione da una delibera assembleare approvata
a maggioranza dopo l'acquisto).
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