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IL CONDOMINIO
APPARENTE NON ESISTE PIÙ
a cura dell'Avv. Rodolfo Cusano
presidente ALAC - Campania
Come
già risulta evidente dal titolo, tutte le discussioni avutesi,
nel corso degli anni intorno alla figura del condomino apparente
non hanno più scopo di essere. La giurisprudenza degli ultimi
anni ha infatti più volte affermato che il condomino apparente
non esiste. Ma andiamo con ordine.
Posizione
del problema
Nel condominio,
pur esistendo (senza alcuna imposizione normativa) il registro dei
condomini, l'amministratore è informato delle generalità
e dell'indirizzo ove abitano i vari partecipanti al condominio in
maniera alquanto informale. Il tutto è lasciato alla diligenza
dell'amministratore uscente che può trasmettere anche elenchi
vecchi di anni e mai aggiornati. Non solo, ma può anche accadere
che l'elenco dei condomini sia stato redatto in maniera approssimativa
e senza l'ausilio di quei criteri posti dalla dottrina per identificare
il vero condomino. Basti pensare ad esempio a tutta la casistica
relativa: o all'acquisto dell'immobile in comunione dei beni da
parte di due coniugi, di due fratelli, di due conoscenti, ovvero
pervenuto in comunione in virtù di successione ereditaria.
Dove tutti i partecipanti alla comunione vanno considerati comproprietari,
con parità di diritti ma anche di obblighi; o all'acquisto
di un immobile dove la proprietà è divisa tra nudo
proprietario ed usufruttuario. Per cui al primo spettano diritti
ed obblighi che riguardano la straordinaria manutenzione ed al secondo
quelli relativa all'ordinaria. Eppure i rapporti tra l'amministratore
ed i condomini sono molteplici e diversi: convocazione assembleare,
riscossione dei contributi, ecc., e il codice civile prevede, in
caso di errore per il mancato recapito dell'avviso di convocazione,
addirittura la nullità della stessa assemblea. Da ciò
l'onere, per via delle conseguenze previste dal dettato normativo,
di avere un aggiornato e preciso elenco dei partecipanti al condominio.
Ma, nonostante ciò, si verificavano e si verificano tuttora,
molto frequentemente, casi in cui l'amministratore dopo aver dato
corso all'azione esecutiva si è visto opporre al decreto
ingiuntivo la c.d. "carenza di legittimazione passiva",
cioè l'opponente ha eccepito di non essere affatto il proprietario
dell'immobile in questione (per es. perché già alienato
ad altri). Le conseguenze sono facili da immaginare: non solo perdita
di tempo ma anche dànno economico per la soccombenza in giudizio,
quando addirittura non si perda lo stesso diritto al credito azionato,
perché nel frattempo sono trascorsi i cinque anni (periodo
di prescrizione per la riscossione degli oneri condominiali). Il
tutto chiaramente con effetti disastrosi nella sfera giuridica dell'amministratore
che può essere chiamato a rifondere i danni arrecati ed addirittura
revocato per mala gestio.
Il
condomino apparente
La giurisprudenza,
fino agli anni 1994 (Cass. sez. II n. 907 del 14 febb. 1981; n.
5818 del 16 nov. 1984), al fine di porre un qualche riparo alla
questione, aveva ammesso la possibilità che l'amministratore
si rivolgesse, in caso di richiesta di pagamento degli oneri condominiali,
a colui che appariva come condomino apparente. La motivazione fornita
dalla giurisprudenza era basata sulla buona fede. In pratica si
ammetteva che l'amministratore del condominio potesse invocare il
principio dell'apparenza del diritto, per giustificare il suo errore
di terzo in buona fede, qualora avesse chiesto il pagamento della
quota comune a colui che appariva come condomino, non avendo l'onere
di controllare preventivamente le risultanze dei registri immobiliari.
Sul punto si invocavano gli articoli 1123 - 1130 - del c.c. e 63
delle disp. di att. al c.c.. Di contro, non mancava, già
in quegli anni, chi sostenesse la tesi opposta, ma, si ripete, la
Cassazione, seguita dai giudici di merito, era abbastanza continua
nel ritenere possibile l'esercizio della riscossione coattiva nei
confronti di chi, ad esempio, partecipando alle assemblee, ovvero
pagando gli oneri condominiali, avesse dato luogo all'apparenza
del diritto. Senza sottacere che, questo suo convincimento, celasse
anche una qualche sanzione nei confronti di colui che non aveva
comunicato all'amministratore chi fosse il vero condomino e che
quindi con il suo comportamento avesse ingenerato l'errore. Da ciò
la creazione, per fatto giurisprudenziale, della figura del condomino
apparente.
La
sentenza n. 6187 della Cassazione
Con la
sentenza sopra indicata, la Corte di Cassazione non ha ritenuto
sussistenti, nei rapporti tra condominio e condomini le condizioni
per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto,
strumentale essenzialmente a esigenze di tutela dei terzi in buona
fede. Laddove il terzo può ricevere tutela qualora, senza
sua colpa, abbia fatto affidamento su di una determinata situazione
esistente solo in apparenza ed a cui l'ordinamento ricollega quegli
effetti che in realtà essa situazione non ha prodotto affatto.
È questo il caso del falsus procurator dove gli obblighi
assunti non riverberebbero alcun effetto nella sfera giuridica del
rappresentato e che invece producono effetti nella sola sfera giuridica
del falso rappresentante, in virtù della tutela che l'ordinamento
accorda al terzo contraente in buona fede; ma, come si vede, il
caso è diverso da quello qui esaminato. In primo luogo perché
l'amministratore non è terzo, ma quale rappresentante dell'ente
di gestione è parte del rapporto, di poi perché il
comportamento in buona fede presuppone la non colpevolezza. Deve
invece ritenersi colpevole l'amministratore che ha agito contro
colui che appare come condomino e non lo è perché
al creditore procedente è abbastanza agevole conoscere dell'effettività
della posizione giuridica dal primo rivestita, attraverso la semplice
consultazione dei registri immobiliari. La suprema Corte ha così
argomentato il suo indirizzo uniforme (sent. n. 2617 del 20 marzo
1999): "trattasi di un rapporto, che risultando da una situazione
obbiettiva qual'è quella delle proprietà delle varie
unità immobiliari, non può essere influenzata dal
comportamento di alcuno, rispetto al quale è peraltro anteriore".
Per cui non può surrettiziamente crearsi un obbligo a carico
di un soggetto che invece la legge pone a carico di un altro soggetto.
Per completezza della fattispecie, bisogna far riferimento anche
alle norme che regolano il rapporto di mandato tra l'amministratore
e il condominio: laddove dovendo azionare una pretesa in giudizio,
l'amministratore, che è un professionista e un mandatario,
deve agire secondo la diligenza del buon padre di famiglia, da valutarsi
ex art. 1710 c.c.. Per cui la mancata consultazione ed il conseguente
errore sono da attribuirsi unicamente a un suo colpevole (negligente)
comportamento. Per tutto ciò, si può tranquillamente
concludere con il ritenere che il condomino apparente non esiste
più.
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