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CANNE FUMARIE
DI PROPRIETÀ SULLA FACCIATA DEGLI STABILI
A
quali condizioni sono da considerare legittime
a cura dell'Avv. Mauro Manassero
Sempre
più frequente è il sorgere di controversie tra i singoli
condòmini e il Condominio in relazione all'installazione
di canne fumarie a servizio di ristoranti, birrerie e bar posti
al piano terreno degli stabili. Tali dissidi sono spesso provocati
dall'avversione dei condomini che mal sopportano l'apposizione delle
canne fumarie sulla facciate degli stabili, ovvero l'inserimento
di esse in condotte di varia natura; oltre a ciò, accade
spesso che i condòmini si oppongano ai lavori d'installazione
ritenendo in tal modo di costringere i ristoratori a trasferire
le proprie attività, mal sopportate a causa dei rumori, dell'afflusso
della clientela e dell'invasione dei parcheggi limitrofi agli stabili
in condominio. Questo breve scritto, lungi dal voler esaurire una
materia che, per normativa e pronunce, è un mare magnum,
si propone di affrontare brevemente i principali binari di diritto
entro i quali tali opere devono e possono essere edificate.
Diritti
del singolo e diritti del Condominio
Ai sensi
dell'art. 1102 Cod. Civ., il singolo partecipante al Condominio
ha diritto di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri
la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti l'uso concorrente.
Sulla base di questa norma la giurisprudenza, sia di merito che
di legittimità, è costante nel ritenere che il singolo
condòmino abbia diritto di servirsi, ad esempio, della facciata
condominiale per apporvi la canna fumaria per lo smaltimento dei
fumi prodotti dalle cucine dell'attività commerciale della
quale è titolare; qualora l'attività sia esercitata
all'interno di locali di proprietà di altro soggetto, uguale
diritto spetta anche al conduttore. Esso compete a coloro che, per
l'esercizio della loro attività, abbiano necessità
di dotarsi di tali impianti. Istintivamente sorge l'obiezione relativa
al pari uso concorrente degli altri condomini, in altre parole ci
si è chiesto cosa accadrebbe se tutti i condomini di uno
stesso condominio decidessero di apporre la propria canna fumaria
in aderenza alla facciata condominiale. In verità qualche
Pretore ha respinto l'istanza di autorizzazione all'esecuzione dell'opera
proprio motivando il diniego con il ragionamento sopra esposto ma,
in tali casi, è facile obiettare che l'attività di
ristorazione necessita di tali impianti in ossequio alle norme d'igiene
stabilite dal legislatore; mentre un pari obbligo non è ipotizzabile
in capo ai condomini proprietari di unità abitative che,
anzi, non possono dotarsi di forni a legna che richiedano lo smaltimento
dei fumi prodotti. Pur riconoscendo in via generale il diritto all'installazione
della canna fumaria, la Corte di Cassazione ha tracciato, con numerose
pronunce, una complessa mappa di situazioni nelle quali l'opera
è ritenuta legittima oppure no e, inoltre, ha pure dettato
una serie di condizioni che devono essere rispettate affinché
l'impianto non sia dannoso, pericoloso o lesivo di diritti altrui.
Apposizione
al muro condominiale
Occorre
distinguere le diverse parti del condominio ove la canna fumaria
può essere installata: Inserimento nel lastrico solare. Ove
la canna fumaria abbia il suo sbocco sul lastrico solare, che ai
sensi dell'art. 1117 Cod. Civ. è parte comune, occorre che
essa sia posta in posizione marginale rispetto all'estensione del
piano di calpestio e che, pertanto, ne occupi una zona periferica
e limitata, sì da non alterare la destinazione del bene comune
e da non impedire il calpestìo da parte degli altri condomini
(2774/92). Qualora, invece, essa sia posta in guisa da limitare
l'utilizzo del lastrico, sarà da ritenersi illegittima a
causa dell'occupazione e dell'utilizzazione non consentita dall'art
1102, ciò proprio per la limitazione dei diritti concorrenti.
Infatti, così facendo, il singolo condomino avrà attratto
nella sua disponibilità esclusiva una parte del bene comune
impedendo agli altri di servirsene (4201/87). Inserimento e appoggio
al muro comune. La Suprema Corte ha stabilito, con pronunce coerenti
e costanti, che l'inserimento della canna fumaria nel muro comune,
oppure in appoggio ad esso, è legittima in quanto rientrante
nella previsione dell'art. 1102 Cod. Civ., fatto salvo il rispetto
di alcune condizioni. In primo luogo, occorrerà il rispetto
delle norme sulle distanze legali: in particolare la canna fumaria
dovrà esser posta a non meno di cm. 75 dal più vicino
lato delle finestre o dei balconi attigui (724/95); oltre a ciò,
essa dovrà essere posta in guisa da non escludere o ridurre
la possibilità di affaccio e di veduta dagli stessi, altrimenti
si lederebbe il diritto del condomino proprietario della finestra
o del balcone. Occorrerà, ovviamente, che l'opera edificanda
non sia tale da modificare la consistenza del muro, oppure minare
la stabilità dell'edificio e, oltre a ciò, che essa
non vada a comprometterne l'unità e l'armonia architettoniche.
A tal proposito sarà conveniente che essa sia posta sulla
facciata prospiciente il cortile; infatti, il lato sulla pubblica
via è, normalmente, sottoposto a maggior tutela proprio per
l'insieme di linee, l'alternanza di spazi pieni e vuoti, e le varie
soluzioni architettoniche che conferiscono allo stabile un aspetto
armonioso. In tal caso, l'apposizione della canna fumaria si risolverebbe
in un deturpamento dell'aspetto del condominio con inevitabili riflessi
anche sul valore commerciale delle singole unità immobiliari
e, conseguentemente, l'opera sarebbe ritenuta illegittima. Quindi,
ove essa sia posta almeno a cm. 75 dalle finestre e dai balconi,
sia tale (anche per dimensioni) da non impedire la visuale che da
essi si gode, sia posta sulla facciata prospiciente il cortile,
non potrà che essere considerata legittima da un eventuale
giudice che dovesse affrontare il caso.
Concessione
edilizia
Sotto
l'aspetto amministrativo, occorre tener presente che le opere di
cui si tratta sono sottoposte alla normativa dettata per le opere
edili in generale e, quindi, sarà necessario il deposito
della Dichiarazione d'inizio lavori presso l'Ufficio Edilizia Privata
del Comune competente territorialmente e, conseguentemente, attendere
i venti giorni di rito per poter iniziare l'esecuzione dell'opera.
A tal proposito è assai importante rilevare che, normalmente,
l'Ufficio competente chiede anche il consenso dei condomini o, in
alternativa, il nulla-osta dell'amministratore dello stabile. Sul
punto è necessaria una breve riflessione. In primo luogo,
la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere
nulle le delibere di condominio che impediscono l'esercizio del
diritto di apposizione, a condizione che siano presenti le condizioni
viste in precedenza (distanze - affaccio - armonia architettonica
- stabilità). In secondo luogo, e ciò pone al riparo
dall'opposizione dei condomini, il Consiglio di Stato (699/1997)
ha deciso per l'illegittimità della richiesta avanzata dal
Comune di Milano, il quale chiedeva, appunto, l'assenso degli altri
condomini; infatti, l'Ente territoriale è competente a conoscere
solamente della regolarità amministrativa ed edilizia dell'opera
e non è tenuto a sincerarsi dei rapporti tra i privati cittadini
in quanto questi attengono al diritto privato e non al diritto pubblico.
Ove, poi, il Comune non dovesse accogliere il D.I.A. proprio per
la mancanza dell'assenso del Condominio o del suo amministratore,
non resterà che rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale
che, conformandosi alla decisione del Consiglio di Stato, dovrà
rivedere le proprie posizioni e desistere dalla richiesta illegittima.
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