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PARLIAMO DI
COMPENSO
DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
di Paolo Ribero
e Gian Vincenzo Tortorici
Un lavoro
autonomo che presenta vari aspetti di natura legale
La
professione dell'amministratore di condominio è sicuramente
un lavoro autonomo che presenta differenti aspetti, considerata
la peculiarità delle prestazioni che devono essere offerte.
L'amministratore di condominio infatti, sempre più oggi,
riveste la figura di colui che deve conservare, se non addirittura
incrementare, il patrimonio a lui affidati dai condomini.
Deve quindi avere una conoscenza, seppur non particolarmente approfondita,
di diverse branche del sapere umano, dal diritto alla scienza
delle costruzioni e all'impiantistica. Il legislatore sempre più
ha individuato nell'amministratore di condominio colui che per
le sue capacità può garantire il Governo in merito
ai controlli che egli può effettuare.
Del resto, considerato che lo Stato ha fallito negli accertamenti
e nelle verifiche che gli stessi Ispettori statali devono effettuare,
a tutti i livelli, ha demandato i controlli di un privato a un
altro privato. Così, ad esempio, il decreto legislativo
n. 494/96 impone all'amministratore il controllo sulla sicurezza
del lavoro inerente agli operai, dipendenti da imprese, che effettuano
la manutenzione allo stabile in condominio, e la legge 449/97
dichiara il condominio sostituto d'imposta che quindi deve effettuare
le ritenute d'acconto sulle stesse prestazioni dell'amministratore,
nonché impone all'amministratore di tenere tutta la documentazione
fiscale a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.
Anche gli Enti locali non si dimenticano dell'amministratore,
e con ordinanze sindacali dispongono come nell'atrio di accesso
al condominio debba essere indicato espressamente il nominativo
dell'amministratore cui rivolgersi in caso di necessità.
Del resto l'amministratore, quale mandatario dell'assemblea condominiale
può prestare la sua attività anche in forma gratuita
in quanto il mandato si presume oneroso, ai sensi dell'art. 1709
c.c., e quindi non è obbligatorio che l'attività
del mandatario sia retribuita.
Considerate sempre le maggiori incombenze che fanno capo all'amministratore
di condominio, questi sempre più richiede un compenso adeguato
alle prestazioni erogate. D'altra parte ancora oggi l'amministratore
di condominio non ha, non esistendo un albo, un collegio o un
ordine, un riconoscimento giuridico ufficiale e quindi chiunque,
allo stato attuale, può svolgere tale attività professionale.
Si possono quindi individuare due categorie di amministratori:
a) coloro che lo svolgono professionalmente;
b) coloro che lo svolgono saltuariamente, magari per amministrare
il condominio in cui abitano.
Coloro che svolgono l'attività di amministratore
di condominio in qualità di professionista devono essere
iscritti all'Ufficio I.V.A., chiedere l'apposita partita e devono
poi provvedere a rimettere fattura per ogni compenso percepito,
sottoponendo dal 01/01/1998 il loro compenso a ritenuta di acconto
del 20%, nonché denunciare il reddito così percepito
nel quadro L del modello unico istituito con la dichiarazione
dei redditi, proprio nel 1998.
Tali soggetti devono essere poi iscritti all'INPS e devono corrispondere
la quota del 10% quale contributo previdenziale; di tale quota
il 4% può essere addebitato al singolo condominio. Vi sono
poi coloro che svolgono l'attività di amministratore in
modo del tutto sporadico e saltuario o perché pensionati
o perché dipendenti, e hanno comunque tempo da dedicare
a questa attività; in questo caso gli amministratori normalmente
gestiscono soltanto uno o due condomini.
Per costoro non è obbligatoria l'iscrizione all'Ufficio
I.V.A. e all'INPS prestando semplicemente un'attività di
collaborazione non continuativa. Devono in ogni caso sottoporre
il loro onorario alla ritenuta d'acconto del 20%, e se il loro
compenso globale annuo non super l'importo di Lit. 15.900.000=,
reddito a scaglione su cui grava un'aliquota d'imposta del 20%,
non devoo neppure, indicando pur sempre nel quadro L il loro reddito,
corrispondere il conguaglio a saldo delle imposte dovute.
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