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RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMPROPRIETARI

D. — Un ufficio di 5 locali appartiene in comproprietà a due fratelli, che usano, rispettivamente uno e quattro locali per le loro differenti attività commerciali. Per un lungo periodo di tempo, i due fratelli hanno provveduto a versare al condominio, rispettivamente, 1/5 e 4/5 delle spese, poi uno dei proprietari si è reso moroso e l'altro si rifiuta di pagare la quota del fratello. Come deve comportarsi l'amministratore?

risponde il Centro studi Arkivia:

R. — In materia di partecipazione alle spese per le unità immobiliari appartenenti in comunione a più persone, esiste il principio di solidarietà (Cassazione, sentenza n. 1689 del 1959), per cui l'amministratore può rivolgere le sue richieste di integrale pagamento (ed agire per ottenerlo) tanto nei confronti di tutti i comproprietari, quanto nei confronti di ciascuno di essi. Nella specie può quindi pretendere il saldo del pagamento dal comproprietario non moroso. Per completezza di trattazione, va osservato che la ripartizione delle spese fra i comproprietari stessi, che dovranno effettuare la detta ripartizione sarà o in base alle quote di comproprietà o in base  ad un qualsiasi accordo particolare. Questi valgono anche nel caso in cui solo uno o alcuni dei comproprietari usino l'unità immobiliare: l'amministratore può rivolgersi, per ottenere il pagamento, anche al comproprietario che non usa l'unità immobiliare.

 

 

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