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RIPARTIZIONE
SPESE TRA I COMPROPRIETARI
D. Un ufficio
di 5 locali appartiene in comproprietà a due fratelli, che usano,
rispettivamente uno e quattro locali per le loro differenti attività
commerciali. Per un lungo periodo di tempo, i due fratelli hanno
provveduto a versare al condominio, rispettivamente, 1/5 e 4/5 delle
spese, poi uno dei proprietari si è reso moroso e l'altro si rifiuta
di pagare la quota del fratello. Come deve comportarsi l'amministratore?
risponde
il Centro studi Arkivia:
R.
In materia di partecipazione alle spese per le unità immobiliari
appartenenti in comunione a più persone, esiste il principio di
solidarietà (Cassazione, sentenza n. 1689 del 1959), per cui l'amministratore
può rivolgere le sue richieste di integrale pagamento (ed agire
per ottenerlo) tanto nei confronti di tutti i comproprietari, quanto
nei confronti di ciascuno di essi. Nella specie può quindi pretendere
il saldo del pagamento dal comproprietario non moroso. Per completezza
di trattazione, va osservato che la ripartizione delle spese fra
i comproprietari stessi, che dovranno effettuare la detta ripartizione
sarà o in base alle quote di comproprietà o in base ad un qualsiasi accordo particolare. Questi
valgono anche nel caso in cui solo uno o alcuni dei comproprietari
usino l'unità immobiliare: l'amministratore può rivolgersi, per
ottenere il pagamento, anche al comproprietario che non usa l'unità
immobiliare.
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