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Documentazione
dell'amministratore sempre in crescita
Archivio
"storico" e archivio "attuale"
Scritture
e documenti necessari "ad probationem"
Nel coacervo
di relazioni che l'amministratore è chiamato a curare con i condòmini
e con i terzi assumono particolare importanza quelle che per necessità
o per prassi si ritrovano espresse in documenti e atti (scritti).
Da un lato il rapporto
con i condòmini è fatto di relazioni (ad es. la relazione che accompagna
il rendiconto annuale), avvisi di convocazione di assemblee, notifiche,
solleciti di pagamento, verbali assembleari, ecc; dall'altro lato,
i rapporti con i fornitori danno luogo a contratti, ricevute, fatture,
corrispondenza in genere, ecc. Tutto ciò rappresenta nel complesso
la normale documentazione che l'amministratore è tenuto a gestire
nell'espletamento del suo mandato.
La maggior parte
della documentazione del primo tipo ha una funzione cosiddetta ad
probationem, avendo soprattutto importanza in sede di impugnativa
delle delibere o di insorgenza di liti giudiziali; c'è da considerare
inoltre l'effetto della decorrenza dei termini previsti dalla normativa
civilistica in materia di impugnativa (vedi art. 1137 c.c.), la
costituzione in mora dei condòmini inadempienti, ecc.
I documenti del
secondo tipo hanno in aggiunta alla funzione probatoria (dimostrazione
degli avvenuti pagamenti) anche una funzione fiscale. Si può quindi
affermare che l'attività dell'amministratore è funestata da un supporto
cartaceo e documentale degno della più vetusta figura del "burocrate".
La necessità di tale supporto è indiscutibile ed è per tale motivo
che il lavoro del professionista deve essere attento ed oculato,
spingendosi fino alla creazione di un vero archivio del condominio.
Non esistono molti
obblighi normativi in materia di "organizzazione amministrativa"
così come non esistono obblighi analoghi alla contabilità cosiddetta
"ufficiale" (contabilità delle imprese commerciali), ma
è senza dubbio necessario individuare ed applicare le direttive,
le modalità e i criteri consigliati dall'esperienza e dal buon senso
del professionista per ottimizzare l'organizzazione del proprio
lavoro.
L'amministratore
in qualità di mandatario è anche il consegnatario degli atti
e dei documenti riguardanti il condominio; egli è tenuto quindi
alla loro conservazione e tale obbligo sussiste non solo per quelli
creati sotto la propria amministrazione ma anche per quelli che
si riferiscono alle passate gestioni.
All'uopo è utile
rimarcare una netta separazione fra l'archivio storico e l'archivio
attuale. Il primo riguarda tutti i documenti delle passate gestioni,
mentre il secondo prende in considerazione tutti gli atti e i documenti
della gestione corrente.
Questa separazione
è utile per non confondere i carteggi. E' consigliabile dunque creare
delle apposite cartelle ripartite per anno, in modo da creare un
vero archivio cronologico. I condomini di grandi dimensioni o i
condomini complessi (supercondomini) producono una notevole massa
documentale nel corso di un singola gestione annuale e non sorprende
se per ogni anno sorge la necessità di costituire una specifica
cartella-archivio.
Tale necessità
è diventata ancora più impellente viste le recenti novità fiscali
che attribuiscono agli Uffici delle Imposte il potere di visionare
la documentazione condominiale anche riferita ad anni precedenti
(l'art. 21 comma 11 della Legge 449/97 ha modificato l'art. 32 del
Dpr 600/1973 che disciplina i poteri agli Uffici delle Imposte,
prevedendo la possibilità, a partire dal 1° gennaio 1998, di chiedere,
agli amministratori di condominio, dati, notizie e documenti relativi
alla gestione condominiale. Le fatture e gli altri documenti fiscali
vanno conservati finché non decorre il termine per l'accertamento,
cioè quattro anni dal dicembre dell'anno in cui si è presentata
la dichiarazione o cinque nel caso di omessa dichiarazione dei redditi).
Quindi, l'archivio
storico deve essere ben conservato presso lo studio (o luogo di
lavoro) dell'amministratore, diciamo accantonato e pronto per l'uso
in caso di necessità, mentre l'archivio attuale è quello che viene
utilizzato nel corso del periodo gestionale (per periodo gestionale
si intende il periodo amministrativo; è utile rimarcare la necessità
di far coincidere detto periodo con quello di bilancio e quello
di imposta, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre) e quindi deve essere
prontamente disponibile per i bisogni e gli adempimenti quotidiani.
L'amministratore
professionista deve osservare alla lettera il principio di conservazione
di tutto l'archivio condominiale al fine di evitare la confusione
tra documenti, cosa che renderebbe impossibile il prosieguo del
suo lavoro. Può sembrare ovvio, ma è utile sottolineare che il principio fondamentale
di tenuta di tutto l'archivio è l'ordine.
I prodotti di cancelleria
sono di notevole ausilio per l'assolvimento di questo delicato compito:
cartellina, cartelle sospese, scatole archivio, ecc. sono strumenti
utili e maneggevoli che vivamente si consigliano.
Anche le moderne
tecnologie informatiche possono dare una mano al lavoro del "burocrate";
infatti non mancano softwares avanzati di "gestione condomini"
che prevedono la cosiddetta gestione archivi, ma ciò non esime dalla
conservazione di quella documentazione cartacea che deve essere
necessariamente archiviata.
Ciò avviene soprattutto
per la contabilità condominiale; infatti, il singolo professionista
è libero di optare per una contabilità meccanizzata ma resta pur
vero che i documenti giustificativi di spesa devono essere opportunamente
classificati e numerati e possono formare nel loro complesso un
vero registro; ed ancora si pensi ai contratti annuali stipulati
con i fornitori: il computer può velocizzare la stesura di un contratto
tipo, ma le firme apposite in originale rendono necessaria la conservazione
di tali documenti.
La tecnologia informatica
riduce i tempi e facilita il lavoro ma non riduce di molto la dimensione
dell'archivio condominiale.
Dott.
Walter Guazzo
Segr.
Alac Napoli
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