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POSTO
AUTO IN CORTILE: UN CONDÒMINO PRIVILEGIATO?
Sono
un vostro abbonato vorrei sottoporvi il seguente quesito che sta
movimentando le discussioni nel condominio dove abito. L'edificio
in cui abito è stato costruito recentemente (ancora i lavori
non sono del tutto conclusi e siamo in attesa del rilascio del certificato
di abitabilità), il condominio è dotato di un cortile
comune accatastato al N.C.E.U. come bene comune non censibile a
tutte le unità immobiliari presenti nel condominio.
La ditta costruttrice
negli atti di vendita oltre all'appartamento ha inserito la clausola
con cui cede un posto auto nel cortile comune, riportando anche
il tutto sulla fattura.
Le discussioni sono nate
quando l'assemblea ha deciso di assegnare i posti auto (che tra
l'altro sono ben segnati con vernice e come numero sono uno in più
delle unità immobiliari presenti) perché un condomino
ha rivendicato di essere possessore di n. 2 posti auto, portando
all'attenzione di tutti l'atto di vendita e la fattura emessa dall'impresa
costruttrice dove abbiamo potuto tutti constatare che veramente
l'impresa aveva ceduto n. 2 posti auto.
Il quesito che vi pongo
è questo:
1) Può l'impresa
costruttrice cedere a suo piacere dei posti auto nel cortile comune?
2) Nell'assemblea si
è deciso di non assegnare il secondo posto auto al condomino
il quale ci ha detto che impugnerà la delibera e ci denunzierà.
A cosa va incontro l'assemblea?
risponde
il Geom.
FRANCO PAGANI
Presidente Naz. FNA
ILa
questione sta nella confusione ingenerata dalla distinzione della
proprietà del bene cortile che per la funzione propria principale
di dare aria e luce ai vani circostanti è presunta comune
ex art. 1117 del codice civile, e nella questione legata all'utilizzo
dello stesso come spazio a parcheggio, utilità secondaria
la cui legittimità deve essere verificata anche in relazione
ad un eventuale regolamento contrattuale. La utilizzabilità
del bene comune è disciplinata dall'art. 1102 c.c. che ne
prevede la limitazione del regolamento e nel rispetto del concorrente
diritto degli altri condomini. Nel caso prospettato, considerato
che tutti i condomini risultano essere stati assegnatari di un posto
auto, la questione appare risolta nella destinazione contrattuale
data dall'originario costruttorevenditore nell'uso esclusivo
i due posti auto anziché uno solo ad un preciso condomino.
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