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POSTO AUTO IN CORTILE: UN CONDÒMINO PRIVILEGIATO?

Sono un vostro abbonato vorrei sottoporvi il seguente quesito che sta movimentando le discussioni nel condominio dove abito. L'edificio in cui abito è stato costruito recentemente (ancora i lavori non sono del tutto conclusi e siamo in attesa del rilascio del certificato di abitabilità), il condominio è dotato di un cortile comune accatastato al N.C.E.U. come bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari presenti nel condominio.

La ditta costruttrice negli atti di vendita oltre all'appartamento ha inserito la clausola con cui cede un posto auto nel cortile comune, riportando anche il tutto sulla fattura.

Le discussioni sono nate quando l'assemblea ha deciso di assegnare i posti auto (che tra l'altro sono ben segnati con vernice e come numero sono uno in più delle unità immobiliari presenti) perché un condomino ha rivendicato di essere possessore di n. 2 posti auto, portando all'attenzione di tutti l'atto di vendita e la fattura emessa dall'impresa costruttrice dove abbiamo potuto tutti constatare che veramente l'impresa aveva ceduto n. 2 posti auto.

Il quesito che vi pongo è questo:

1) Può l'impresa costruttrice cedere a suo piacere dei posti auto nel cortile comune?

2) Nell'assemblea si è deciso di non assegnare il secondo posto auto al condomino il quale ci ha detto che impugnerà la delibera e ci denunzierà. A cosa va incontro l'assemblea?

risponde il Geom.
FRANCO PAGANI
Presidente Naz. FNA

ILa questione sta nella confusione ingenerata dalla distinzione della proprietà del bene cortile che per la funzione propria principale di dare aria e luce ai vani circostanti è presunta comune ex art. 1117 del codice civile, e nella questione legata all'utilizzo dello stesso come spazio a parcheggio, utilità secondaria la cui legittimità deve essere verificata anche in relazione ad un eventuale regolamento contrattuale. La utilizzabilità del bene comune è disciplinata dall'art. 1102 c.c. che ne prevede la limitazione del regolamento e nel rispetto del concorrente diritto degli altri condomini. Nel caso prospettato, considerato che tutti i condomini risultano essere stati assegnatari di un posto auto, la questione appare risolta nella destinazione contrattuale data dall'originario costruttore—venditore nell'uso esclusivo i due posti auto anziché uno solo ad un preciso condomino.

 

 

 

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