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PRIMA
PARTE
La recente sentanza n. 500 della Cassazione
INTERESSI
LEGITTIMI: ORA BISOGNA RISARCIRLI
per
danno ingiusto provocato dalla P.A.
a cura dell'Avv. Rodolfo Cusano
(Pres. ALAC - Campania)
Premessa - Evoluzione
storica Identificazione dell'interesse legittimo Classificazione
degli interessi legittimi Posizione del problema Le
motivazioni della sentenza
Premessa
La Corte di Cassazione
con sentenza del 26 marzo - 22 luglio 1999, n. 500/99, ha (finalmente)
ritenuta l'ammissibilità, nel nostro ordinamento, della risarcibilità
degli interessi legittimi. Infatti, per la prima volta, è
stato risolto in senso positivo il problema della configurabilità
della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
della pubblica amministrazione per il risarcimento dei danni arrecati
da atti o provvedimenti amministrativi illegittimi e lesivi di una
situazione di interesse legittimo. Con illuminata coscienza giuridica
la Suprema Corte ha preso atto di quanto la dottrina, già
da tempo, andava insegnando e di quanto richiedeva la mutata coscienza
civile.
La mutata posizione,
a dire della stessa Corte, prende le mosse:
"dal radicale
dissenso manifestato unanimemente dalla dottrina, che denunciava
come iniqua la sostanziale immunità della Pubblica Amministrazione
nel caso di esercizio illegittimo del potere;
da un progressivo
formarsi di una giurisprudenza di legittimità volta ad ampliare
l'area della risarcibilità ex art. 2043, sia nei rapporti
tra privati, incrementando il numero delle posizioni tutelabili,
che nei rapporti tra privati e P.A., valorizzando il nesso tra interesse
legittimo ed interesse materiale sottostante (elevato ad interesse
direttamente tutelato);
dalle perplessità
già manifestate dalla stessa Corte Costituzionale circa l'adeguatezza
della soluzione fornita all'arduo problema (sent. n. 35/1980
ord. n. 165/1998);
dagli interventi
legislativi di segno opposto alla irrisarcibilità, culminati
nel D. lgs. n. 80 del 1998, che nell'operare una cospicua redistribuzione
della competenza giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice
amministrativo (pubblico impiego ed altro) in base al criterio della
giurisdizione esclusiva per materia, ha attribuito, in significativi
settori, al giudice amministrativo investito di giurisdizione esclusiva
(sia degli interessi legittimi che di diritto soggettivo) il potere
di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
il risarcimento del danno ingiusto".
Fino ad oggi, invece,
la giurisprudenza della S.C., di segno opposto, fondava le sue argomentazioni
su due presupposti, uno di carattere processuale, l'altro di carattere
sostanziale:
il primo, aveva
riguardo al particolare sistema di riparto della giurisdizione nei
confronti degli atti della P.A. tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, incentrato appunto sulla distinzione tra posizioni
di diritto soggettivo e posizioni di interesse legittimo e caratterizzato
dall'attribuzione ai due diversi giudici di due diverse forme di
tutela; il giudice amministrativo che conosce degli interessi legittimi
può soltanto annullare l'atto, ma non può pronunciare
condanna al risarcimento dei danni eventualmente provocati, mentre
il giudice ordinario, che può condannare al risarcimento
dei danni, non può conoscere degli interessi legittimi, ma
solo dei diritti soggettivi;
il secondo dovuto
all'interpretazione dell'art. 2043 c.c. per cui veniva considerato
quale danno ingiusto soltanto la lesione di un diritto soggettivo,
prodotto "non iure e contra ius", non iure nel senso che il danno
non debba essere altrimenti giustificabile dall'ordinamento; contra
ius nel senso che il fatto debba ledere una posizione giuridica
riconosciuta dall'ordinamento (Corte Cass. n. 4058/69 n.
2135/72 n. 5813/85 n. 1540/95).
Evoluzione storica
Se quanto appena riferito
può essere considerata l'attuale situazione, su cui si innesta
la pronuncia in esame, il problema della risarcibilità affonda
le sue radici nel principio, più ampio, del riparto della
giursidizione. Infatti, fin dai primi anni della costituzione dello
stato italiano e precisamente fin dalla emanazione della c.d. Legge
abolitrice del contenzioso amministrativo (L.A.C. n. 2248 All. E
) del 1865, i diritti soggettivi rimasero le uniche posizioni degne
di tutela davanti al giudice ordinario, mentre gli interessi erano
tutelabili solo nell'ambito della sfera discrezionale del potere
amministrativo. In pratica, di quello stesso potere che aveva emanato
l'atto. Ciò era dovuto ad una concezione ancora statalistica
del potere (che si faceva discendere direttamente dal sovrano),
nonché al fatto di ritenere che l'agire della P.A. non potesse
mai essere condizionato, in qualsiasi modo, anche sotto forma di
responsabilità, da interessi meramente privatistici. Quindi,
gli interessi legittimi risultavano sforniti di qualsiasi forma
di tutela giurisdizionale. Col trascorrere degli anni ci si accorse
che ciò dava luogo a numerose ingiustizie, per cui apparve
necessaria la predisposizione di una specifica protezione giuridica
di detti interessi, cosa che avvenne con l'istituzione della 4°
Sezione del Consiglio di Stato (L. 31.03.1889 n. 5992). Detta normativa,
riconobbe tutelabile giurisdizionalmente una posizione giuridica
diversa dal diritto soggettivo davanti ad un giudice ad hoc, sia
pure posto all'interno dello stesso potere amministrativo, posizione
giuridica che la dottrina successivamente ha qualificato come interesse
legittimo.
La definizione di quest'ultimo
non è mai stata pacifica in dottrina:
il Ranelletti,
con la Teoria dell'interesse occasionalmente protetto, vede in tale
situazione un interesse individuale strettamente connesso all'interesse
pubblico e che proprio in virtù di tale connessione riceve
tutela giuridica;
il Guicciardi
con la Teoria processualistica ha identificato l'interesse legittimo
con l'interesse a ricorrere sacrificando la valenza sostanziale
dello stesso;
mentre la Teoria
normativa del Nigro lo qualifica come "la posizione di vantaggio
riconosciuta dall'ordinamento ad un soggetto in ordine ad un bene
oggetto di potere amministrativo e consistente nell'attribuzione
di poteri atti ad influire sul corretto esercizio del potere";
di pari passo,
la dottrina più recente (Galli) ha inteso, all'indomani della
Legge n. 241 del 1990, l'interesse legittimo, non più quale
interesse occasionalmente protetto, ma come situazione autonoma
e sostanziale del privato che partecipa alle scelte discrezionali
della P.A. nell'ambito del procedimento amministrativo e oggetto
di tutela giursidizionale.
Sulla scorta di tali
posizioni il Sandulli ha distinto tra diritti soggettivi ed interessi
legittimi in base alla sussistenza o meno del potere in capo all'organo
procedente, nel senso che in presenza del potere si avrà
la lesione del solo interesse legittimo per cui nell'emanare l'atto
la P.A. dovrà osservare i soli limiti e le forme del procedimento
stabilite dalla Legge, laddove, invece, il potere (nelle sue diverse
forme, sia in astratto che in concreto) non sussista la posizione
del privato rimarrà di diritto soggettivo.
L'evoluzione delle stesse
posizioni dottrinali precedentemente considerate sono dovute ad
una diversa considerazione che dell'interesse ha fatto il nostro
ordinamento a partire dalle disposizioni costituzionali. Infatti,
ben tre diversi articoli della Costituzione, qualificano l'interesse
legittimo come un istituto di diritto positivo:
l'art. 24, che
conferisce all'interesse legittimo la stessa dignità del
diritto soggettivo, riconoscendogli pari tutela giurisdizionale;
l'art. 103, che
lo utilizza come criterio distintivo per determinare la giurisdizione
del giudice amministrativo;
l'art. 113, che
riconosce la piena tutela giurisdizionale sia dei diritti che degli
interessi legittimi avverso gli atti della P.A. che di essi siano
lesivi.
Sulla scorta di tali
disposizioni la stessa giurisprudenza e la dottrina hanno aperto
varchi sempre più ampi alla risarcibilità degli interesssi
legittimi. In primo luogo, facendoli assurgere alla dignità
di diritto soggettivo, ad es. in materia di diritti affievoliti,
allorquando il provvedimento che li abbia compressi sia stato annullato
(si pensi all'annullamento del decreto di esproprio). Ovvero, in
materia di risarcibilità del danno derivante dall'annullamento
illegittimo di un provvedimento ampliativo, in quanto a seguito
dell'emanazione di quest'ultimo, si determina l'insorgenza di un
vero e proprio diritto soggettivo, suscettibile di tutela ex art.
2043 c.c.
Da ciò il riconoscimento
del diritto ad ottenere il risarcimento del danno dovuto ad annullamento
dei provvedimenti ablatori illegittimi e lesivi dei diritti della
personalità, dei diritti di credito, dei diritti reali.
Identificazione dell'interesse
legittimo
Secondo la dottrina tradizionale
l'interesse legittimo (Ranelletti-Zanobini) è interesse individualizzato,
nel senso che la posizione del titolare dello stesso è differenziata
rispetto a quella degli altri cittadini e lo collega in modo particolare
all'esercizio del potere amministrativo. E' necessario, quindi,
che vi sia un interesse individualizzato che consiste nello specifico
svantaggio che un individuo riceve dall'atto rispetto agli altri
membri della collettività. (C. d. S. n. 1963/170 - 1970/134
- Cass. SS.UU. 1965 n. 964 ). Definito così l'interesse legittimo
possiamo collegarlo ad un evento, un fatto che non ha nulla a che
vedere con la qualificazione che di quel fatto ne fa l'ordinamento,
escludendo ogni collegamento fra interesse privato e qualificazione
normativa. Si ha così la giuridicizzazione dell'interesse
legittimo che si fa discendere dall'art. 26 della Legge sul Consiglio
di Stato. Questo criterio pecca nella parte in cui non indica quegli
indici obbiettivi che sono necessari per poter riconoscere quando
si è in presenza di un interesse legittimo mentre al contrario
ne esalta la vicenda giurisdizionale.
La tesi del Sandulli
che può definirsi all'opposizione, richiede per l'individuazione
dell'interesse legittimo la qualificazione normativa. Non è
dunque sufficiente la differenziazione dell'interesse ma occorre
che l'ordinamento l'abbia qualificata come tale. Di difficile applicazione
pratica la qualificazione giuridica di una posizione è stata
opera meritoria della giurisprudenza, soprattutto del C. d. S. (es.
nella conclusione di un contratto della P.A. a trattativa privata,
in caso di gara ufficiosa è stata riconosciuta negli aspiranti
una posizione di interesse legittimo).
Classificazione degli
interessi legittimi
Avendo attenzione all'interesse
materialmente protetto, il Nigro ha operato la distinzione fra quegli
interessi legittimi il cui nucleo centrale è costituito dall'interesse
alla conservazione di un bene (interessi oppositivi) e quelli il
cui nucleo è un interesse all'acquisizione di un bene (interessi
pretensivi). Nel primo caso il privato resiste alla P.A. per difendere
un bene (es. impugnativa davanti alla G. A. di un provvedimento
ablatorio per vizi di legittimità), nel secono il privato
pretende qualcosa dalla P:A: si aspetta un comportamento che accresca
la sua utilità (es. istanza volta ad ottenere una concessione
o un'autorizzazione). Detta distinzione ricorda un poco quella tra
diritti assoluti e diritti relativi, laddove la pretesa sottesa
ai primi può essere azionata erga omnes e quella pretensiva
dei secondi solo nei confronti di alcuni.
A questi bisogna aggiungere
la nuova categoria degli interessi procedimentali (Giannini) vieppiù
confermata dall'emanazione della Legge n. 241/90, la quale espressamente
prevede che la P.A. ha l'obbligo di procedere a seguito di un'istanza
qualificata con l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento
esplicito, quale che sia il contenuto.
(continua nel prossimo
numero)
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