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la
norma si applica in caso di rinuncia al riscaldamento
DIRITTI
DEI PARTECIPANTI SULLE COSE COMUNI
e
gli ÒUsi civiciÓ possono essere applicati
a cura dell'Avv. Mauro Manassero
Continuiamo l'esame sistematico
delle disposizioni civilistiche in materia di condominio degli edifici.
Nel commento dell'art 1118, "Diritti dei partecipanti sulle cose
comuni", l'avv. Manassero, oltre a chiarire la portata della disposizione
nel suo significato letterale e finalistico, si è soffermato,
in conclusione, su un profilo applicativo di notevole rilievo nella
vita di condominio, vale a dire il caso della rinuncia al servizio
di riscaldamento centralizzato da parte di un singolo condomino.
Questa norma, di contenuto sintetico e chiaro, e all'apparenza di
portata solamente teorica, non pone particolari problemi interpretativi;
tuttavia, essa assume rilevanza pratica quando, posta in collegamento
con altre norme (ad es. artt. 1102 e 1119 Cod. Civ.), è destinata
a regolare l'uso ed il godimento delle cose comuni .
Il primo comma
Il primo comma stabilisce
il principio per il quale i beni comuni costituenti il condominio
(ovvero quelli indicati all'art. 1117 Cod. Civ.) sono oggetto di
comproprietà pro indiviso in capo a tutti i condomini. Il
diritto di proprietà spettante ad ognuno di essi è
stabilito in proporzione al valore del piano, o della porzione di
esso, che gli appartiene; in altre parole la comproprietà
sui beni comuni (cortile, impianti, locali condominiali, etc.) è
proporzionata ai millesimi di proprietà che spettano ad ognuno
dei condòmini. Tale comproprietà non può essere
divisa (art. 1119) e, pertanto, non è possibile determinare
quale porzione del bene comune appartenga ad un condomino piuttosto
che ad un altro (cosiddetta proprietà pro indiviso).
L'ultima parte del primo
comma della norma in esame prevede la possibilità che tale
disposizione sia derogata; ciò può avvenire solamente
ove la diversa pattuizione sia contenuta per espresso nel Regolamento
condominiale, oppure sia contenuta in una delibera assembleare assunta
all'unanimità dai condòmini, debitamente e formalmente
annotata nel regolamento predetto.
In via generale, tra
i poteri dei condòmini riuniti in assemblea rientra anche
la possibilità di disporre del bene comune assumendo all'uopo
delibere, le cui maggioranze variano a seconda del contenuto, ordinario
o straordinario, della decisione. Così i condòmini,
con la maggioranza semplice, potranno deliberare, ad esempio, di
concedere in locazione i locali della portineria (che, salvo contrarie
disposizioni contenute nel Regolamento, si presume comune), oppure
potranno deliberare di abolire il servizio comune del riscaldamento
per dotarsi ognuno di impianto autonomo. In questo caso, la maggioranza
necessaria sarà quella assoluta data la straordinarietà
dell'intervento.
Altro principio generale
è quello per il quale, nei rapporti di condominio, il singolo
condomino non può cedere, locare o, comunque, spogliarsi
del diritto che gli spetta sulle cose comuni senza, contestualmente,
fare altrettanto del suo diritto sul piano, o sulla porzione di
esso, di sua esclusiva proprietà. Daltro canto egli
non potrà cedere il suo diritto di proprietà esclusivo
senza cedere contestualmente anche gli inerenti diritti sulle cose
comuni, proporzionati, come abbiamo visto, al suo diritto di proprietà.
Ne deriva che, ad esempio, il conduttore di un alloggio locato subentra
nell'esercizio dei diritti sulle cose comuni ricevendo il relativo
titolo contestualmente, ed implicitamente, insieme all'alloggio
che conduce in locazione. Nel caso specifico, occorre precisare
che il diritto del conduttore è un diritto mediato; in altre
parole, il titolare del diritto sulle cose comuni (e quindi colui
che può azionare tale diritto anche in via giudiziale) è,
comunque, solo il proprietario che, a sua volta, deve garantire
l'esercizio del diritto al suo conduttore. Per fare un breve esempio,
qualora all'inquilino sia impedito di usare legittimamente il cortile
del condominio, egli dovrà chiedere tutela al proprietario
che, a sua volta, dovrà pretendere che il condominio consenta
all'inquilino il pacifico uso del cortile; in difetto, il proprietario
dovrà risarcire il danno all'inquilino, ed il condominio
dovrà risarcire al proprietario il danno che egli ha subito
(ovvero il risarcimento che questi ha corrisposto all'inquilino).
Il secondo comma
Il secondo comma della
disposizione in esame stabilisce che il condomino non può,
rinunziando al diritto sulla cosa comune, sottrarsi al contributo
condominiale per il mantenimento e la conservazione della stessa.
In dottrina si trovano
diverse opinioni circa il contenuto e la portata di questa disposizione;
tuttavia, in linea di principio, è prevalente la teoria per
la quale non è possibile la rinunzia al diritto di comproprietà.
Quindi, il singolo condomino, ove la natura e la funzione del bene
oggetto della comproprietà lo consentano, potrà rinunciare
al godimento del servizio riferito a quel bene comune, liberandosi
così dall'obbligo di sostenere i costi d'esercizio del servizio,
ma non potrà rinunciare alla quota di comproprietà,
restando quindi vincolato alla quota a lui spettante dei costi di
mantenimento del bene. I casi di rinuncia possono avere ad oggetto,
quindi, l'uso dell'ascensore e di particolari servizi condominiali
(piscine, tennis, palestre) ma, normalmente, in tali casi è
richiesto al condomino di versare un contributo qualora intenda
godere del servizio; sicuramente, l'esempio più frequente
riguarda il riscaldamento.
Il riscaldamento
La giurisprudenza è
solidamente orientata nell'ammettere l'ipotesi che il condomino
rinunci al godimento del servizio del riscaldamento (al calore),
ma a condizione che colui che rinuncia al servizio, dimostri l'effettiva
riduzione dei costi d'esercizio che gravano sugli altri condomini
(Cass. Civ. 129/99); in buona sostanza, i giudici chiedono di dimostrare
nei fatti che la non partecipazione alle spese "ordinarie" del riscaldamento
abbia fondamento in una effettiva minor spesa d'esercizio del condominio.
Ove la prova sia data, il condomino non godrà del servizio
e, conseguentemente, non parteciperà a parte delle "spese
ordinarie"; tuttavia, sarà comunque tenuto a partecipare
a quelle "straordinarie", cioè a quelle necessarie per la
manutenzione degli impianti, poiché queste spese sono destinate
a conservare l'efficienza dell'impianto.
Sempre nello stesso ambito
rientra anche l'ipotesi del condomino che, non utilizzando il proprio
alloggio per un periodo di tempo sufficientemente lungo, chieda
la riduzione del contributo al servizio del riscaldamento; si tratterà,
quindi, di una rinuncia temporanea al godimento. In tali casi, la
riduzione del contributo per la quota relativa al solo godimento
del servizio (in pratica, una parte delle spese ordinarie) può
essere concessa dall'assemblea dei condomini a seguito di richiesta
esplicita, meglio se inoltrata a mezzo raccomandata a.r..
La riduzione è
determinata sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento
o, in assenza, sulla base della Raccolta degli Usi Civici depositati
presso la Camera di Commercio competente in via territoriale. Il
Regolamento può ad essi derogare solamente prevedendo una
soluzione più vantaggiosa per il condomino che chieda la
riduzione. Gli usi depositati presso la C.C.I.A.A. di Torino prevedono
la riduzione nella misura del 40% annuo; la residua quota è
comunque dovuta, appunto, in virtù della comproprietà
dell'impianto comune. Per ottenere la riduzione, il condomino dovrà,
oltre ad attivarsi nella richiesta ed eventualmente a procurarsi
copia degli usi civici in vigore nella provincia ove si trova l'immobile,
dare prova certa, e verificabile, che l'alloggio sia effettivamente
inutilizzato e che le valvole degli elementi irradianti siano chiuse
e, talvolta, sigillate.
ecco il testo
1118. Diritti dei partecipanti
sulle cose comuni Il diritto di ciascun condomino sulle cose
indicate dallarticolo precedente è proporzionato al
valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo
non dispone altrimenti.
Il condomino non può,
rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo
nelle spese per la loro conservazione.
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