di Paolo Ribero
La
Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 8640 del
26 agosto 1998, ha ribaltato il precedente orientamento relativo
al diritto del condominio di ottenere l'esibizione dei documenti
contabili da parte dell'amministratore. In precedenza la Suprema
Corte (con sentenza n. 2220 del 1984) si era espressa riconoscendo
il potere del singolo condominio di controllare la gestione dell'amministratore
e la documentazione contabile a essa inerente solo in occasione
del rendiconto annuale. Al di fuori di questa sede tale diritto
poteva essere riconosciuto solo ove si dimostrasse uno specifico
interesse al riguardo.
Con la sentenza n. 8640 del 1998 la Cassazione, cassando una pronuncia
della Corte di Appello di Torino, ha invece stabilito che "il
potere di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione
dei documenti contabili spetta ai condomini non soltanto in sede
di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte
dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità
di specificare la ragione per cui essi intendono prendere visione
o estrarre copia dei documenti medesimi". Tale potere, però,
non è senza limiti: infatti, la stessa Corte dispone che
l'esercizio di tale potere non deve intralciare l'attività
amministrativa né essere contrario ai princîpi di
correttezza e inoltre i costi conseguenti all'attività
di esibizione devono essere sopportati dai condomini richiedenti.
È stato ribadito che il rapporto tra condomini e amministratore
può essere inquadrato nell'istituto del mandato e che pertanto
i condomini, in quanto mandanti, sono titolari dei poteri di vigilanza
e di controllo previsti da tale contratto. Di contro tali poteri
non devono cagionare un intralcio all'amministrazione e devono
essere attuati a spese dei condomini istanti. In tale modo si
è voluto da un lato riconoscere il diritto del condominio
di realizzare un effettivo controllo dell'attività dell'amministratore,
dall'altro impedire che tale controllo possa determinare un ostacolo
all'attività di amministrazione.