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IL CONDOMINIO HA DIRITTO
A PRENDERE VISIONE
DEI DOCUMENTI CONTABILI
IN QUALSIASI TEMPO

di Paolo Ribero



La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 8640 del 26 agosto 1998, ha ribaltato il precedente orientamento relativo al diritto del condominio di ottenere l'esibizione dei documenti contabili da parte dell'amministratore. In precedenza la Suprema Corte (con sentenza n. 2220 del 1984) si era espressa riconoscendo il potere del singolo condominio di controllare la gestione dell'amministratore e la documentazione contabile a essa inerente solo in occasione del rendiconto annuale. Al di fuori di questa sede tale diritto poteva essere riconosciuto solo ove si dimostrasse uno specifico interesse al riguardo.
Con la sentenza n. 8640 del 1998 la Cassazione, cassando una pronuncia della Corte di Appello di Torino, ha invece stabilito che "il potere di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili spetta ai condomini non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per cui essi intendono prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi". Tale potere, però, non è senza limiti: infatti, la stessa Corte dispone che l'esercizio di tale potere non deve intralciare l'attività amministrativa né essere contrario ai princîpi di correttezza e inoltre i costi conseguenti all'attività di esibizione devono essere sopportati dai condomini richiedenti.
È stato ribadito che il rapporto tra condomini e amministratore può essere inquadrato nell'istituto del mandato e che pertanto i condomini, in quanto mandanti, sono titolari dei poteri di vigilanza e di controllo previsti da tale contratto. Di contro tali poteri non devono cagionare un intralcio all'amministrazione e devono essere attuati a spese dei condomini istanti. In tale modo si è voluto da un lato riconoscere il diritto del condominio di realizzare un effettivo controllo dell'attività dell'amministratore, dall'altro impedire che tale controllo possa determinare un ostacolo all'attività di amministrazione.

 

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