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UNANIMITA' SUL PREZZO PER VENDERE I SOTTOTETTI

D. — Alcuni condòmini, tra i quali il sottoscritto, hanno chiesto di acquistare - per trasformarli in unità abitative - lotti di sottotetto in base alla legge Reg. n. 21 del 1998 (max possibile utile 250 mq su un totale di 500).
Appurato che esistono i requisiti di legge abbiamo deliberato all'unanimità (1000/1000) il benestare alla vendita e incaricato un professionista per redigere un giudizio di stima. In una successiva assemblea (presenti i 1000/1000) per accettare o meno il prezzo di vendita sulla base del giudizio di stima sopracitato, non è stata raggiunta l'unanimità dei condomini (750/1000 a favore; 250/1000 contrari). I contrari (3 condomini su un totale di 8) stranamente non hanno avanzato nessuna controproposta.
A questo punto abbiamo dei dubbi sulla maggioranza occorrente per deliberare sull'OdG della seconda assemblea: basta la maggioranza qualificata dei 2/3 oppure occorrono i 1000/1000 come per la prima assemblea? Se è valida la seconda ipotesi esiste qualche altra possibilità (oltre all'unanimità) per arrivare ad un esito positivo per procedere alla trasformazione del sottotetto?

risponde il l'Avv.
Rodolfo Cusano:

R. — Nella fattispecie in questione, non si può parlare affatto di delibere assembleari e relativi quorum. L'unanimità richiesta dalla legge è prevista appunto perchè trattasi di beni in comunione (proprietari pro quota). Per  tale motivo, essendo il prezzo un elemento essenziale del negozio affinché si stipuli il contratto, è necessario che vi sia il consenso unanime anche su tale elemento.

 

 

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