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UNANIMITA'
SUL PREZZO PER VENDERE I SOTTOTETTI
D. Alcuni
condòmini, tra i quali il sottoscritto, hanno chiesto di acquistare
- per trasformarli in unità abitative - lotti di sottotetto in base
alla legge Reg. n. 21 del 1998 (max possibile utile 250 mq su un
totale di 500).
Appurato che esistono
i requisiti di legge abbiamo deliberato all'unanimità (1000/1000)
il benestare alla vendita e incaricato un professionista per redigere
un giudizio di stima. In una successiva assemblea (presenti i 1000/1000)
per accettare o meno il prezzo di vendita sulla base del giudizio
di stima sopracitato, non è stata raggiunta l'unanimità dei condomini
(750/1000 a favore; 250/1000 contrari). I contrari (3 condomini
su un totale di 8) stranamente non hanno avanzato nessuna controproposta.
A questo punto
abbiamo dei dubbi sulla maggioranza occorrente per deliberare sull'OdG
della seconda assemblea: basta la maggioranza qualificata dei 2/3
oppure occorrono i 1000/1000 come per la prima assemblea? Se è valida
la seconda ipotesi esiste qualche altra possibilità (oltre all'unanimità)
per arrivare ad un esito positivo per procedere alla trasformazione
del sottotetto?
risponde
il l'Avv.
Rodolfo Cusano:
R.
Nella
fattispecie in questione, non si può parlare affatto di delibere
assembleari e relativi quorum. L'unanimità richiesta dalla legge
è prevista appunto perchè trattasi di beni in comunione (proprietari
pro quota). Per tale motivo,
essendo il prezzo un elemento essenziale del negozio affinché si
stipuli il contratto, è necessario che vi sia il consenso unanime
anche su tale elemento.
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