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RESTAURO
DELLE RINGHIERE. A CHI TOCCA LA SPESA?
D. Abito
in un condominio di 9 piani; tre di essi hanno i balconi con vetri
alti un metro e larghi 60 cm, dando l'impressione che vi siano tante
finestrelle. I vetri sono sostenuti, lateralmente, tra un tramezzo
e l'altro, da due bacchettine di ferro, mentre la parte inferiore
di essi poggia su ferro a "L" della ringhiera sulla quale
è avvitata un'altra bacchettina uguale a quelle laterali.
Si dà il caso che
la mia terrazza-balcone, lunga una ventina di metri, sia una di
quelle tre di cui sopra. Essa è quasi priva di vernice (in alcuni
punti affiora l'antiruggine) deterioratasi col tempo (ma anche le
ringhiere degli altri condomini sono circa nelle stesse condizioni
delle mie). Inoltre parte del paramano e qualche piantone di sostegno
della ringhiera sono anch'essi corrosi dalla ruggine; ciò è causato
dalla precaria manutenzione che non si fa da almeno una dozzina
di anni.
In occasione di
un'assemblea condominiale, avvenuta nei prime mesi del 99, era stata
messa all'ordine del giorno la riverniciatura totale delle ringhiere
condominiali, nonché il rifacimento di tutte quelle parti corrose,
approfittando delle agevolazioni fiscali in atto. Spesa prevista
40-45 milioni di lire. Fatta eccezione di 2-3 condomini dei 20 che
compongono il condominio, tutti gli altri non hanno voluto approvare
la spesa per cui le ringhiere, i piantoni ed i paramano continuano
a marcire.
Poiché
i condòmini dissenzienti non si rendono conto o non vogliono rendersi
conto che la situazione peggiorerà sempre più, principalmente per
le ringhiere dei 3 piani di cui si è detto, gli altri condòmini
consenzienti sentono la necessità di ripristinare le proprie ringhiere,
per cui chiederanno all'amministratore di indire una nuova assemblea
e reiterare nell'ordine del giorno l'urgenza dei lavori di cui trattasi,
nella speranza che si raggiunga la maggioranza per deliberare l'approvazione
della spesa, il che è molto improbabile conoscendo la loro indolenza.
Tanto premesso, nel caso in cui i condòmini dissenzienti non dessero
la loro approvazione (com'è prevedibile) chiedo:
1° come
possono agire i condòmini che invece chiedono di fare i lavori?
2° se,
malauguratamente, un vetro si staccasse dal suo alloggiamento, a
quali responsabilità andrebbe incontro il singolo condomino dalla
cui ringhiera il vetro si è staccato? Come può costui cautelarsi?
E' sufficiente avvisare l'amministratore con lettera raccomandata
di come stanno le cose e dei provvedimenti che intende prendere
o è opportuno avvisare anche il Comune, nella speranza che quest'ultimo
emetta apposita ordinanza obbligando il condominio a eseguire i
lavori che si rendono indispensabili?
Approfitto
dell'occasione per chiedere quale interpretazione danno i vostri
legali alla sentenza del tribunale di Torino n. 6299/1995, riportata
nella rubrica "Saper spendere" della Stampa del 23 u.s.,
citata a proposito della spesa per la riparazione delle ringhiere
dei balconi condominiali. Se per ipotesi un solo condomino (io,
per esempio) decidesse di fare i lavori di cui trattasi, limitatamente
alla propria ringhiera, tutti i condòmini dissenzienti devono partecipare
alla spesa, come sembrerebbe secondo l'opinione
espressa nell'articolo?
risponde
il l'Avv.
Paolo Ribero
R.
Per
rispondere al quesito in oggetto bisogna premettere che al riguardo
la giurisprudenza non è concorde: infatti se è vero che esiste una
corrente largamente maggioritaria la quale riconosce la parte esterna
della ringhiera dei balconi quale parte dell'edificio (oltre alle
sentenze già indicate nel testo del parere, vedi Cass. Sez. II,
30/08/1994 n. 7603; Appello Salerno 16/03/1992; Cass. Sez. II, 28/11/1992
n. 12792), esistono anche pronunce della Suprema Corte che riconoscono
come esclusivo il diritto di proprietà in merito a tali parti e
conseguentemente attribuiscono al singolo proprietario il carico
delle spese relative (Cass. Sez. II, 07/09/1996
n. 8159; Cass. Sez. II 23/06/1995 n. 7148).
Come
premesso, però, la tendenza attuale è quella di considerare comuni
le parti esterne della facciata dell'immobile (compresa quindi l'esposizione
esterna della balaustra dei balconi) e di proprietà esclusiva la
parte interna (in cui rientra il calpestio dei balconi, la parte
interna della ringhiera, ecc).
Da
ciò consegue che se dovessero essere effettuati dei lavori di manutenzione
delle parti comuni la ripartizione delle spese opererebbe nei confronti
di tutti i condòmini.
Però,
qualora la maggioranza dei condòmini non ritenga di deliberare in
assemblea il compimento di lavori sulle parti comuni, e la minoranza
li ritenga invece indifferibili, quest'ultima, per poterli iniziare
dovrà o ricorrere all'Autorità Giudiziaria, chiedendo al giudice,
eventualmente a mezzo di ricorso ex art. 700 c.p.c. (provvedimento
d'urgenza), di autorizzare formalmente la realizzazione di detti
lavori; oppure, trattandosi di spese urgenti, potrà realizzarli
a proprie spese e, una volta eseguiti, richiedere anche a tutti
gli altri il pagamento della rispettiva quota (art. 1134 c.c.).
E,
naturalmente, ogni condomino avrà il diritto di far presente al
Comune la condizione oggettiva dello stabile, eventualmente sollecitando
una ordinanza che disponga l'esecuzione dei lavori necessari; va
da sè che, se intervenisse una ordinanza di tal fatta, l'amministratore
dovrebbe immediatamente provvedere a dare inizio ai lavori prescindendo
da qualsiasi volontà assembleare.
Escludendo,
però, le ipotesi di ordinanza comunale e di provvedimento del giudice,
l'amministratore, pur informato delle precarie condizioni dell'immobile,
non potrà disporre l'esecuzione dei lavori in contrasto con il volere
dell'assemblea, a meno che l'immobile in oggetto non versi in condizioni
tali da minacciare rovina (art. 677 c.p., I co.) o da recare pericolo
per le persone (art. 677 c.p., III co.), poiché in questo caso vi
dovrebbe immediatamente provvedere, pena la solidale responsabilità
di carattere penale con i condòmini proprietari.
Per
quanto riguarda i proprietari delle parti esclusive, non vi è dubbio
che essi risulterebbero responsabili
penalmente e civilmente per
i danni arrecati dalle parti medesime, avendo un obbligo di provvedere
in proprio per la sicurezza di esse.
Peraltro,
nel caso di danno arrecato da rovina di edificio si verrebbe a costituire
una responsabilità civile gravante su tutti i condòmini; ragion
per cui un ipotetico danneggiato sarebbe legittimato a instaurare
una causa (civile) di risarcimento nei confronti dell'intero condominio;
se poi il danno risultasse conseguente alla rovina o al distacco
di cosa comune (e non di esclusiva proprietà di un singolo condomino)
ciascun condomino sarebbe gravato dalle relative spese in proporzione
alla propria quota.
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