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Se ha funzione
di copertura contribuiscono tutti i condòmini
Terrazza
del piano attico. Come ripartire le spese
I
manufatti di proprietà comune e quelli di proprietà esclusiva
Il lastrico
solare e, nella fattispecie, la terrazza a livello di esclusiva
proprietà di un condomino, assurge per la sua conformazione, a destinazione
di copertura dell’edificio condominiale, non costituendo, di converso,
un elemento accessorio del piano di cui immediatamente sovrasta.
Anche
se assume la figura di terrazza, cioè di lastrico solare delimitato
da parapetti che consentano le vedute, per il fatto che esso funge
da copertura comune, resta della stessa natura anche se uno o più
condòmini ne abbiano l’uso e l’accesso esclusivo, in quanto è la
sua stessa funzione a renderlo tale.
A conferma di quanto
detto la Corte di Cassazione con sentenza n. 2651 del 13 novembre
1961, si è così espressa: “Il diritto su una terrazza, sovrastante
ad altra abitazione, deve intendersi limitato dal concorrente diritto
degli altri condòmini a che la terrazza adempia alla propria funzione
di copertura; pertanto, tale diritto non è assoluto. In conseguenza
di tale non assoluto dominio e della rilevante utilità che gli altri
comproprietari ricavano dalla terrazza, l’obbligo di sopportare
le relative spese di manutenzione e ricostruzione non incombe soltanto
al condomino che risulti proprietario esclusivo della stessa, bensì
a tutti i condòmini dell’edificio cui la terrazza serve a copertura
nel rispetto delle norme dell’art. 1123 cod.civ.”.
La concomitanza
di una funzione tipicamente comune ed essenziale per l’esistenza
dell’intero edificio condominiale, e di un possibile uso esclusivo
da parte di un singolo condomino, mediante una esclusiva proprietà
del singolo partecipante, ha indotto il Legislatore a prevedere
nel codice civile una norma specifica, l’art.1126, volta alla regolamentazione
del criterio di ripartizione degli oneri contributivi relativi alla
conservazione, ricostruzione, manutenzione dei lastrici solari di
proprietà esclusiva.
Tale criterio di
ripartizione è stato naturalmente recepito dai giudici di legittimità
che, con sentenza n. 497 del 16 febbraio 1976, hanno espresso il
seguente principio: “Il condomino che, come proprietario del piano
attico, ha l’uso esclusivo di terrazze poste a livello del suo appartamento
aventi anche funzione di copertura (lastrico solare) delle sottostanti
parti dello stabile, deve concorrere alla spesa di riparazione o
ricostruzione del lastrico solare soltanto nella misura di un terzo,
restando gli altri due terzi della spesa stessa a carico dei proprietari
di piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico serve
da copertura, in proporzione del valore del piano o della porzione
di piano di ciascuno”.
Enucleati, brevemente,
alcuni concetti fondamentali, passiamo ora ad analizzare il criterio
di ripartizione spese, in relazione a determinate parti del lastrico
solare di esclusiva proprietà, ed in specie ai parapetti prospicenti
le facciate dell’edificio condominiale, e le relative parti aggettanti
quali i doccioni e le fasce di intradosso.
Secondo un orientamento
giurisprudenziale minoritario, tali spese andrebbero ripartite secondo
il criterio fissato dall’art. 1126 c.c., sì da gravare per 1/3 su
coloro che ne hanno l’uso esclusivo e per i restanti 2/3 su tutti
i condòmini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico
solare serve (Trib. Milano 10-2-1992). Ma la giurisprudenza dominante,
invece, considera il parapetto del lastrico solare quale prolungamento
dei muri perimetrali dell’edificio, prolungamento che, pur garantendo
protezione al lastrico solare di uso esclusivo, vale a completare
strutturalmente lo stabile, contribuendo a definirne le linee architettoniche.
Le spese ad esso relative, secondo questa tesi, andrebbero ripartite
tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà (App.
Milano 15-9-1989). Tale soluzione va senz’altro adottata qualora
le spese di rifacimento o manutenzione riguardino elementi decorativi
esterni i quali, come affermato in precedenza, concorrono a determinare
l’aspetto estetico dell’edificio considerato nel suo complesso.
Di fatto la giurisprudenza
di merito non ha fatto altro che seguire una strada già
battuta dai giudici di legittimità che, con sentenza n. 5732
del 5-12-1978, si espressero così: "I muri che limitano verso
l’esterno gli appartamenti del piano attico - anche nei casi in
cui non abbiano funzione di sostegno della copertura dell’edificio
- non possono essere considerati come avulsi dalla struttura unitaria
del fabbricato condominiale, del quale contribuiscono a formare
la complessa struttura architettonica: essi pertanto rientrano tra
le parti comuni dell’edificio a norma dell’art. 1117, n.1, Cod.civ.".
Speculare ed illuminante
pare essere a tal riguardo la pronuncia della Corte di Appello di
Salerno che, con sentenza del 16 marzo 1992, ha considerato le spese
di manutenzione dei pilastri e delle travi a carico del condominio,
in quanto elementi portanti per la intelaiatura del cemento armato
dell’interno fabbricato.
Nel caso
in esame i giudicanti hanno dichiarato di proprietà condominiale
i seguenti manufatti:
a) la
parte strutturale ed il rivestimento esterno del parapetto di copertura
del piano attico (marcipano e cornicione);
b) rivestimenti
dei bordi aggettati (frontalini, doccioni ornamentali, fasce di
intradosso, gocciolatoio);
c) i
pilastri, ovvero la prosecuzione di quelli periferici sottostanti;
d) le
travi quali prosecuzione di quelle sostenenti la terrazza di copertura;
e) la
bardella che collega le sezioni terminali di dette travi, avente
funzioni statiche e prevalentemente estetiche, in quanto accessoriamente
connessa ai predetti elementi
essenziali della struttura dell’edificio stesso.
Restano
esclusi invece dalla proprietà condominale:
a) il
rivestimento interno del parapetto;
b) la
soprastante ringhiera, la quale assolve una funzione protettiva;
c) la
pavimentazione interna.
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