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LA SOSTITUZIONE
DEGLI ASCENSORI
In un'assemblea condominiale
viene approvata all'unanimità l'esecuzione della sostituzione
delle cabine degli ascensori (e del quadro di manovra) con altre
aventi le porte ad apertura automatica anziché manuale. In
una successiva assemblea di seconda convocazione, viene sottoposto
all'approvazione dei condomini il preventivo di spesa per l'esecuzione
dei lavori sopra deliberati.
Al riguardo sono a chiederVi:
Trattandosi dell'approvazione di un preventivo di spesa per lavori
di riparazioni straordinarie di notevole entità (spesa preventivata
per ogni impianto Lit. 13.800.000) la sua approvazione deve avvenire
sempre con le maggioranza previste dal combinato disposto del IV°
e II° comma dell'art. 1136 Codice Civile o è sostenibile
la tesi che è sufficiente la maggioranza di cui al 112 comma
del detto articolo, posto che la natura dei lavori era stata regolarmente
approvata nella precedente assemblea?
Vi ringrazio anticipatamente per quanto andrete a comunicarmi e
in tale attesa Vi porgo i miei migliori saluti e Auguri per le prossime
Festività.
RISPONDE L'AVVOCATO
PAOLO RIBERO
Nonostante
il legislatore non disciplini espressamente il caso proposto né
si riscontrino precedenti giurisprudenziali, ritengo che le delibere
oggetto del quesito, pur essendo entrambe relative alla stessa opera,
sono indipendenti. Pertanto, per ciascuna è necessaria la
maggioranza qualificata richiesta rispettivamente, per la prima,
dal Vé comma dell'art. 1136 c.c., per la seconda, dal II°
comma dell'art. 1136 c.c.
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