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LA SOSTITUZIONE
DEGLI ASCENSORI


In un'assemblea condominiale viene approvata all'unanimità l'esecuzione della sostituzione delle cabine degli ascensori (e del quadro di manovra) con altre aventi le porte ad apertura automatica anziché manuale. In una successiva assemblea di seconda convocazione, viene sottoposto all'approvazione dei condomini il preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori sopra deliberati.
Al riguardo sono a chiederVi:
Trattandosi dell'approvazione di un preventivo di spesa per lavori di riparazioni straordinarie di notevole entità (spesa preventivata per ogni impianto Lit. 13.800.000) la sua approvazione deve avvenire sempre con le maggioranza previste dal combinato disposto del IV° e II° comma dell'art. 1136 Codice Civile o è sostenibile la tesi che è sufficiente la maggioranza di cui al 112 comma del detto articolo, posto che la natura dei lavori era stata regolarmente approvata nella precedente assemblea?
Vi ringrazio anticipatamente per quanto andrete a comunicarmi e in tale attesa Vi porgo i miei migliori saluti e Auguri per le prossime Festività.

RISPONDE L'AVVOCATO
PAOLO RIBERO


Nonostante il legislatore non disciplini espressamente il caso proposto né si riscontrino precedenti giurisprudenziali, ritengo che le delibere oggetto del quesito, pur essendo entrambe relative alla stessa opera, sono indipendenti. Pertanto, per ciascuna è necessaria la maggioranza qualificata richiesta rispettivamente, per la prima, dal Vé comma dell'art. 1136 c.c., per la seconda, dal II° comma dell'art. 1136 c.c.

 

 

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