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LE RENDITE DELL'UFFICIO
Anticamente avevamo la portinaia,
e dato l'alto costo è stata licenziata e il locale è
stato adibito a ufficio. La rendita è stata ripartita secondo
la Tabella 11, e cioé con l'addebito pagato da ognuno per
la portinaia (tabella preparata ad hoc e regolarmente approvata,
come tutte le altre tabelle dall'ingegnere che ha preparato le tabelle
millesimali). In assemblea alcuni hanno sostenuto che la rendita
dovrebbe essere ripartita secondo il valore generale degli appartamenti,
e quindi in xxxxxxxx a quanto operato negli anni precedenti.
Il problema è che il piano terra si trova sulla strada, e
quindi fuori dall'edificio con una tassazione alquanto diversa che
qui Vi trascrivo: piano terra con Tab. 10 m/m 179,5 e con tab. 11
m/m 21,41; il piano con Tab. 10 m/m 212,21, con tab. 11 m/m 252,97;
il piano con tab. 10 m/m 208,98 e con Tab. 11 m/m 249,15; III piano
c/Tab 10 m/m 200,96 c/Tab. 11 m/m 239,58; IV piano con Tab 10 m/m
198,70 con Tab. 11 m/m 236,89.
Come si dovrebbe ripartire a vostro giudizio, e secondo le norme
di legge con la Tab. 10 oppure la Tab. 11 ? E se si dovesse ripartire
secondo la Tab. 10 (in contrasto con quanto operato negli anni precedenti),
bisogna ricalcolare gli addebiti e crediti?
RISPONDE L'AVVOCATO
GABRIELE BRUYÈRE
Il criterio
generale di ripartizione delle spese condominiale ex art. 1123 codice
civile è fissato dalla legge in proporzione al possibile
uso e alla concreta utilità delle cose e dei servizi cui
le spese stesse si riferiscono, ed è liberamente derogabile
per convenzione. Ma una cosa è l'addebito di una spesa per
un servizio in virtù di una specifica ripartizione regolamentare,
che ha tenuto sicuramente conto del'utilità che quel servizio
poteva dare ai singoli condomini, e altra cosa è invece la
ripartizione dell'utile che il bene comune (il locale portineria
nella fattispecie) da' come rendita a tutti i condomini.
È di tutta evidenza che la rendita deve essere ripartita
secondo il criterio generale tra tutti i condomini e quindi in proporzione
al loro valore generale di comproprietà (tab. 10 nel caso
in esame) anche se in antitesi con quanto operato negli anni precedenti.
Occorre tuttavia precisare che se il lasso di tempo che è
trascorso da quando l'unità portineria è stata locata
a terzi è assai notevole (almeno oltre dieci anni) e nessun
condominio in questo tempo ha impugnato le relative deliberazioni
di riparti spese che hanno applicato la tabella 11 e che in ogni
caso detti piano di riparto sono stati eseguiti senza contestazione
o riserva alcuna da parte di qualche condominio, tale comportamento
concludente - ovviamente liberamente valutabile dal giudice - potrebbe
avere comportato una modifica del criterio di ripartizione legittimando
la conclusione che gli eventuali odierni dissenzienti abbiano tacitamente
rinunciato a fare valere l'invalidità di tale ripartizione
per gli accrediti della rendita. Se tutto ciò non è
avvenuto nei limiti della prescrizione, le differenze sarà
necessario ricalcolarle.
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