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PROBLEMI DI CASELLA POSTALE
Avevo accettato l'incarico
di rappresentare in assemblea condominiale, di un condominio in
Torino, una proprietà con regolare procura notarile. Dopo
tempo, il condomino-proprietario manifestò il desiderio di
avocare a se stesso l'invìo di convocazione, verbali e quant'altro
relativo alla vita del condominio, che sino a quel momento era stata
inviata, per domiciliazione, presso il mio studio. Motivo: il condominio
che rappresentavo in assemblea desiderava avere una situazione preventiva
di quanto sarebbe stato discusso in assemblea, per potermi eventualmente
indicare la sua volontà da esporre in assemblea e nel contempo,
all'occorrenza, dotarmi della delega di volta in volta. In data
3 marzo 1997, con raccomandata inviata all'mministratore del condominio,
comunicavo la volontà della proprietà condominiale,
invitando a trasmettere direttamente al condomino tutta la documentazione
del condomino, precisando l'indirizzo:
casella postale N°...
di una località della Liguria.
Il 14/05/1997, la custode dello stabile in cui è ubicato
il mio studio mi consegna una raccomandata, quale convocazione dell'assemblea
per i giorni 21 e 22 maggio 1997. Mi affretto a telefonare all'amministratore
emittente la convocazione, invìo fax al suo studio e per
risposta ricevo per conoscenza, una lettera inviata alla casella
postale n°... con la quale l'amministratore comunicava al condominio
che non poteva dar corso alla richiesta di inviare a una casella
postale convocazioni, verabli ecc. in quanto per leggi (?) questa
documentazione deve essere inviata per raccomandata e alla casella
postale non è possibile inviare raccomandata. Data lettera
21/5/1997.
Il 22 maggio 1997, presente in assemblea per incarico di altro condominio
dello stesso condominio, nella quale veniva nominato Presidente,
fungeva da segretario l'amministratore del condominio. Trascrivo
letteralmente quanto scritta a verbale assemblea 22/5/1997 - 2^
convocazione:
- Punto 1) In base alla mancata convocazione al signor causa la
mancata ottemperanza da parte dell'amministratore, l'assemblea non
può deliberare ai sensi del penultimo comma dell'art. 1136
c.c. Si allega al verbale copia lettera datata 31/03/1997 inviata
dal geom. Cocola all'amministratore copia del certificato postale
spedito dal geom. Cocola (racc.) al signor CASELLA POSTALE
Alle ore 21,45 il Presidente, per i contrasti avvenuti, sospende
l'assemblea e la rinvìa al 20/6/1997. Purtroppo le spese
della presente assemblea sono interamente a carico dell'amministratore
per aver dimenticato di convocare il signor.... Alle ore 21,55 il
presidente firma il verbale e abbandona la sala riunione. L'amministratore
contesta in toto quanto sopra scritto poiché ha già
inviato alla proprietà nonché al geom. Cocola la contestazione
della lettera datata 31/3/97.
Quanto sopra perché inviare una raccomandata a una casella
postale non è legale. A questo punto si nomina un nuovo presidente
dell'assemblea nella persona della .... e così proseguì
l'assemblea.... Si desidera sapere:
- sino a che punto la posizione
dell'amministratore è legale
- se l'assemblea continua sino alle ore 1,25 del 23/5/97 è valida
- se l'amministratore ha motivo di continuare l'amministrazione
del condominio
- se il sottoscritto vive in altro mondo extraterrestre.
Ringrazio per avermi letto,
con stima e rispettoso ossequio.
RISPONDE L'AVVOCATO
PAOLO RIBERO
Il penultimo
comma dell'art. 1136 c.c. dispone che "l'assemblea non può
deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati
alla riunione". L'art. 1105 c.c., applicabile al condominio
ai sensi dell'art. 1139 c.c., pone, come condizione per la validità
delle deliberazioni, che "tutti i partecipanti (condomini)
siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione".
Nulla dice, invece, il codice circa la forma in cui debba effettuarsi
la convocazione: teoricamente questa potrebbe avvenire anche oralmente.
La Cassazione ritiene che sia sufficiente, per la validità
dell'assemblea, che il condominio non sia comunque informato. Pertanto,
non essendo stato integrato il requisito essenziale della convocazione
di tutti i condomini ogni delibera approvata nell'assemblea del
22 maggio 1997 è radicalmente nula. L'amministratore non
può affermare che tale vizio sia stato sanato dalla presenza
del rappresentante del condomino: infatti lo stesso amministratore
era stato informato con lettera raccomandata del 3/3/97 (che sarebbe
stato opportuno fare sottoscrivere anche dal rappresentato-condomino)
circa i limiti della procura. Non ritengo che il comportamento dell'amministratore
(se non ripetuto) possa essere configurato quale "grave irregolarità"
richiesta dall'art. 1129 c.c. per richiederne la revoca giudiziale.
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