attualità sulla casa la pagina degli esperti abbonamenti giurisprudenza e-mail
home page informazioni editoriali fornitori amministratori commenti - quesiti

 

ASCENSORE, SPESE DI
ADEGUAMENTO AL D.M. N. 587/87


Il nostro amministratore sostiene che le spese di adeguamento devono essere ripartite secondo la tabella relativa alle spese di gestione dell'ascensore. La maggioranza sostiene invece che esse vadano ripartite secondo la tabella delle spese generali. Chi è nel giusto?

RISPONDE L'AVVOCATO
RODOLFO CUSANO


Hanno ragione i condòmini.
La problematica, su cui il cortese lettore chiede un chiarimento, ha riguardo alla ripartizione delle spese relative all'adeguamento dell'impianto per l'ascensore alle disposizioni di cui al D.M. n. 587 del 9/12/1987 (adeguamento CEE) ed è identica a quella relativa alle spese di adeguamento degli impianti di cui alla legge n. 46 del 5/3/1990, oggi di grande attualità per la scadenza del termine ultimo per mettersi in regola al 31/12/1998. Il problema della ripartizione si pone in quanto, secondo una prima tesi, si dovrebbe applicare, per analogia, l'articolo 1124 del codice civile e quindi, così come per le scale, il criterio millesimi-altezza. Un opposto orientamento, invece, ritiene che le spese per l'adeguamento dell'impianto di ascensore relative a lavori imposti da prescrizioni legislative e amministrative, vanno ripartite tra i proprietari in proporzione alla quota millesimale generale e indipendentemente dall'uso, ex articolo 1123 c.c. I comma. Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 693 del 1672/1977, in ordine alla ripartizione delle spese per l'impianto di riscaldamento, ha operato una distinzione tra le opere di conservazione e di adeguamento per necessità tecniche di sicureza (legge n. 1615 del 1966) soggette alla disciplina dell'articolo 1123 c.c. - I comma - (principio del valore millesimale), rispetto a quelle di esercizio, soggette alla disciplina dell'articolo 1123 c.c. Il comma - (criterio dell'uso potenziale). Conseguenzialmente, è da ritenersi che tutte le suddette spese anche quelle di cui al D.M. 587/87, relative all'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni normative, debbano essere ripartite secondo il principio del valore millesimale di cui all'articolo 1123 c.c. - I comma. Ciò trova fondamento nella circostanza per la quale l'impianto conferisce comunque a tutto l'edificio un maggior valore intrinseco, derivante dalla mancata diminuzione di prestigio che il fabbricato soffrirebbe in caso di non soddisfazione degli obblighi di legge, con ciò riverberando positivi effetti anche sulle quote di proprietà esclusiva dei condòmini tutti.

 

 

attualità sulla casa la pagina degli esperti abbonamenti giurisprudenza e-mail
home page informazioni editoriali fornitori amministratori commenti - quesiti