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ASCENSORE, SPESE DI
ADEGUAMENTO AL D.M. N. 587/87
Il nostro amministratore sostiene
che le spese di adeguamento devono essere ripartite secondo la tabella
relativa alle spese di gestione dell'ascensore. La maggioranza sostiene
invece che esse vadano ripartite secondo la tabella delle spese
generali. Chi è nel giusto?
RISPONDE L'AVVOCATO
RODOLFO CUSANO
Hanno ragione
i condòmini.
La problematica, su cui il cortese lettore chiede un chiarimento,
ha riguardo alla ripartizione delle spese relative all'adeguamento
dell'impianto per l'ascensore alle disposizioni di cui al D.M. n.
587 del 9/12/1987 (adeguamento CEE) ed è identica a quella
relativa alle spese di adeguamento degli impianti di cui alla legge
n. 46 del 5/3/1990, oggi di grande attualità per la scadenza
del termine ultimo per mettersi in regola al 31/12/1998. Il problema
della ripartizione si pone in quanto, secondo una prima tesi, si
dovrebbe applicare, per analogia, l'articolo 1124 del codice civile
e quindi, così come per le scale, il criterio millesimi-altezza.
Un opposto orientamento, invece, ritiene che le spese per l'adeguamento
dell'impianto di ascensore relative a lavori imposti da prescrizioni
legislative e amministrative, vanno ripartite tra i proprietari
in proporzione alla quota millesimale generale e indipendentemente
dall'uso, ex articolo 1123 c.c. I comma. Sul punto la Corte di Cassazione,
con sentenza n. 693 del 1672/1977, in ordine alla ripartizione delle
spese per l'impianto di riscaldamento, ha operato una distinzione
tra le opere di conservazione e di adeguamento per necessità
tecniche di sicureza (legge n. 1615 del 1966) soggette alla disciplina
dell'articolo 1123 c.c. - I comma - (principio del valore millesimale),
rispetto a quelle di esercizio, soggette alla disciplina dell'articolo
1123 c.c. Il comma - (criterio dell'uso potenziale). Conseguenzialmente,
è da ritenersi che tutte le suddette spese anche quelle di
cui al D.M. 587/87, relative all'adeguamento dell'impianto alle
prescrizioni normative, debbano essere ripartite secondo il principio
del valore millesimale di cui all'articolo 1123 c.c. - I comma.
Ciò trova fondamento nella circostanza per la quale l'impianto
conferisce comunque a tutto l'edificio un maggior valore intrinseco,
derivante dalla mancata diminuzione di prestigio che il fabbricato
soffrirebbe in caso di non soddisfazione degli obblighi di legge,
con ciò riverberando positivi effetti anche sulle quote di
proprietà esclusiva dei condòmini tutti.
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