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NUOVO CREDITO
D'IMPOSTA PER
L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
di Stefano
Motta
È
immancabile, nella manovra finanziaria, che il legislatore si
occupi della fiscalità degli immobili e anche l'art. 7
del collegato alla Finanziaria per il 1999, approvato con L. 23
dicembre 1998 n. 448, introduce un'importante novità in
materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Viene
infatti confermata la politica premiale a favore degli acquirenti
degli immobili nell'evidente intento di un concreto rilancio dell'edilizia
dopo il consistente crollo dell'ultimo periodo. Va premesso che
l'incentivo introdotto dal provvedimento di fine anno non si pone
come alternativo alle agevolazioni previste per l'acquisto della
prima casa.
Il rilievo più importante riguarda senz'altro la concessione
di un credito d'imposta per chi acquisti una nuova casa dopo aver
venduto un'altra casa acquistata in passato. Più precisamente,
questo credito d'imposta spetta ai contribuenti che acquistino
un'altra "prima casa" entro un anno, dall'alienazione
di un altro immobile per il quale si fosse già gruito dell'aliquota
agevolata (4%) prevista ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta
sul valore aggiunto. La nuova agevolazione spetta, pertanto, a
tutti coloro che procedono all'acquisto della "prima casa",
abitazione non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici, 2.08.1969, alle seguenti condizioni.
- l'acquisto deve essere effettuato
entro un anno dall'alienazione della precedente abitazione;
- si tratti di trasferimento a titolo
oneroso del diritto di proprietà oppure di atti traslativi
o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso
e dell'abitazione;
- la precedente abitazione
deve essere stata acquistata con le cosidette agevolazioni (Iva
o imposta di registro ridotte al 4%, imposta ipotecaria e catastale
in misura fissa), e requisiti (l'immobile deve essere ubicato
nel luogo di residenza) legati alla definizione di "prima
casa".
La norma in oggetto, non contenendo
alcuna previsione di retroattività, è riservata
a chi ricompra esclusivamente dopo il 1° gennaio 1999, anche
se ha venduto nel corso del 1998. Per quanto concerne la portata
del credito d'imposta, il comma 1 dell'art. 7 del collegato
alla Finanziaria lo ammette fino a "concorrenza dell'imposta
di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in
relazione al precedente acquisto agevolato"; lo specifico
riferimento ai richiamati tributi esclude il concorso delle
altre imposte assolte dall'acquirente quali le ipotecarie e
catastali.
La portata del beneficio è strettamente correlata all'imposta
precedente assolta, il che è del tutto logico e razionale
per evitare possibili forme elusive. Conseguentemente, ove l'imposta
di registro (o l'Iva) pagata sull'ultimo acquisto sia inferiore
a quella versata sul precedente, la differenza sarà perduta;
viceversa, qualora detta imposta sia superiore, opera comunque
un limite quantitativo costituito dall'entità del prelievo
fiscale a titolo di imposta di registro o Iva subito sul primo
acquisto.
Ma dove si "spende" questo credito d'imposta? Il credito
d'imposta, che in ogni caso non da' luogo a rimborsi, può
essere:
a) portato in diminuzione dell'imposta
di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
b) portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni, dovute sugli atti
e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del
credito;
c) portato in diminuzione dall'imposta sui redditi delle
persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data del nuovo acquisto;
d) utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997 n. 241.
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