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L'acquirente di un immobile è tenuto al pagamento delle spese condominiali anche se deliberate prima dell'acquisto

CONDOMINIO
CHI PAGA E CHI NO

di Rodolfo Cusano

La disciplina del nostro ordinamento giuridico in ordine alla vendita di un immobile prevede che l'acquirente di un appartamento in condominio subentri in tutti i diritti e correlativamente in tutti gli obblighi che facevano capo al precedente proprietario, per la qual cosa egli È tenuto al pagamento di tutti gli oneri che gravano sullo stesso pur se nati prima dell'acquisto.
A porre un limite a detto obbligo i notai sono soliti inserire nel contratto di compravendita delle clausole in ordine alla disciplina delle responsabilità che continuano a gravare sull'alienante anche dopo l'atto. È infatti consuetudine limitare la responsabilità dell'acquirente a quegli obblighi , di natura condominiale e non, che nascono solo dopo il rogito notarile. A questo punto diventa quindi necessario stabilire il momento in cui un obbligo viene ad esistenza. Ciò appare abbastanza semplice se si ha riguardo a quegli obblighi di natura condominiale contratti in virtù di decisioni assembleari, in tal caso l'obbligo si considera sorto al momento in cui È avvenuta la relativa decisione. Diverso È invece se si verificano delle infiltrazioni o la rottura di un bene comune: sia nel primo caso che nel secondo, l'obbligo nasce nello stesso momento in cui si verifica l'accadimento, atteso che l'obbligo al risarcimento dei danni causati e quello alla riparazione del bene comune insorgano in maniera contemporanea al verificarsi dell'evento.
Premesso inoltre che le clausole eventualmente concordate hanno solo valore tra le parti, trattandosi appunto di vincolo contrattuale, passiamo a esaminare, per ciò che riguarda i terzi, ivi compreso il condominio, la disposizione di cui all'art. 63 delle Disp. di Attuazione al codice civile, la quale prevede un'obbligo solidale tra acquirente e alienante dell'immobile condominiale per le spese relative all'anno in corso al momento dell'acquisto e all'anno precedente. Illuminante sul punto È la sentenza della Corte di Cassazione n. 2489 del 22 aprile 1982 sez. II, la quale ha disposto che rispetto ai terzi il successore a titolo particolare si pone in una situazione di diritto-dovere per cui sono trasferiti alla sua persona tutti i diritti e tutti gli oneri anche se deliberati antecedentemente all'acquisto. Testualmente: "Invero, il contratto, fermo nei suoi effetti diretti, quelli cioé volti a realizzare l'intento negoziale (art. 1372, comma 1) terzium neque prodest neque nocet, nella sua efficacia riflessa, art. 1372, comma 2 c.c. (quella cioé che per effetto di tale realizzazione si riverbera con proiezione, verso il mondo esterno) per regola generale viene a porre, proprio rispetto ai terzi, il successore a titolo particolare in una situazione di diritto-dovere, per cui sono trasferiti nella sua persona tutti i diritti di godimento e disponibilità della cosa che i terzi devono rispettare, ma nel contempo vi sono pure trasferiti tutti gli oneri, ob rem e in favore di terzi, alla cui osservanza il successore non può sottrarsi.
In particolare, per restare nell'ambito condominiale, per la ricorrenza di obbligo del nuovo acquirente verso l'entità condominiale in relazione alle spese scaturenti da precedente delibera, la regola È rafforzata da tutta la sistematica (art.1104-1123 c.c.), che vuole che il concorso dei singoli interessati per il fatto stesso di avere, in atto, una quota di proprietà (ossia la posizione del debitore È unicamente collegata a una posizione di diritto reale). Anzi, a maggior conforto del principio, proprio in tema di spese precedentemente deliberate dalla maggioranza, il codice ha voluto che nei rapporti col condominio, questo fosse premunito da eventuali liti tra alienante e acquirente, esasperando la regola dell'ob rem in successione nell'obbligo e dichiarando (art.1104 c.p.c. e 63 Disp. Att. c.c.), che per quelle dovute e non ancora versate al momento del'alienazione, il compratore viene ad essere addirittura solidalmente obbligato con il suo dante causa (anche se il debito a suo tempo in testa a costui era insorto e verso di lui, per intanto, era divenuto esigibile)......
La nota a commento di Enrico Alvino Pres. Agg. on. Corte di Cassazione (Giust. Civile pag. 2071 anno 1982) conferma l'indirizzo della surriportata sentenza facendo richiamo agli effetti negoziali del contratto che, avendo forza di legge tra le parti a norma dell'art. 1372, comma 1 c.c. obbliga le stesse a tener fede agli impegni assunti in quanto, comportando una modificazione della situazione giuridica preesistente, pone a carico delle parti un vincolo che prima non esisteva e pertanto dei precisi obblighi a carico del successore a titolo particolare (conforme Mirabelli, dei contratti in generale, in Commentario del codice civile, Torino 1958, IV, 2, 215 e segg.). Per cui, se nell'ordinamento in generale È previsto che al successore a titolo particolare vengono trasferiti tutti gli oneri ob rem, (Rubino, La compravendita, Milano 1962, 305 e ss.) e ciò trova conferma nel fatto che il diritto di proprietà viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della conclusione del contratto, la disposizione che ha riguardo alla solidarietà tra alienante e acquirente per gli oneri condominiali relativi all'anno in corso al momento della vendita e a quello precedente, non può che correttamente interpretarsi nel senso che il Legislatore, in virtù della particolare situazione del condominio, ha voluto rafforzare il suo diritto concedendo due invece che una possibilità di soddisfazione.
Da tutto quanto sopra si può logicamente concludere con il sostenere che l'art. 63 delle Disp. di Att. c.c. È solo apparentemente una norma che dispone un'eccezione ai princìpi generali dell'ordinamento, ma che invece essa va correttamente intesa in quanto norma che ha lo scopo di far sì che l'acquirente di un appartamento abbia cura di accertarsi, al momento dell'acquisto, degli oneri che gravano sull'immobile, presumendosi in caso contrario che comunque di essi si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo, per cui nella sua qualità di proprietario della cosa l'acquirente È comunque tenuto al pagamento di tutti gli oneri, anche se precedentemente deliberati. Inoltre, È ulteriormente significativo il fatto che sia proprio una disposizione di attuazione a disporre in ordine alla solidarietà passiva tra alienante e acquirente nei confronti del condominio, per cui essa non può essere interpretata in contrasto con l'art. 1123 c.c., bensì in senso ad esso conforme quale norma che ha, in conformità ai principi generali, stabilito in maniera più favorevole all'acquirente con riguardo al pagamento delle spese condominiali relative all'anno in corso al momento del rogito e a quelle relative all'anno precedente. Unico limite È, chiaramente, quello derivante dalla possibile eccezione relativa alla prescrizione quinquennale di tutti gli oneri condominiali.

 

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