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IL MANCATO ADEGUAMENTO
DELLE NORME
Com'È noto la legge
46/90, recentemente prorogata, stabilisce precise norme ed altrettanto
precise responsabilità a carico dell'amministratore in caso
di inadempienze.
È inoltre assodato che la sfera di competenze dell'amministratore,
È circoscritta alle cosiddette "Parti comuni".
Alla luce di quanto premesso si chiede pertanto se l'amministratore
debba essere considerato responsabile anche nel caso di mancato
adeguamento alle norme di legge da parte di un condomino all'interno
della sua proprietà esclusiva.
RISPONDE IL GEOMETRA
FABIO SIVIERO
La Legge 46/90
con il Dpr 212/94 preveda due responsabilità, una dell'amministratore
per gli adeguamenti relativi alle parti comuni e l'altra del condomino
per gli adeguamenti del suo appartamento.
Entro il 31/12/98 (Legge Bersani) dovranno essere adeguati gli impianti
condominiali. Per gli appartamenti, relativamente all'impianto elettrico
i proprietari dovranno far installare per ora solo un salva-vita.
Solo in caso di modifiche all'impianto interno, si dovrà
procedere agli adeguamenti previsti dalle leggi. Concludendo l'amministratore
È solo responsabile, per le parti comuni, mentre per l'appartamento
È responsabile il proprietario o l'utente.
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