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CONTRATTUALE
E ASSEMBLEARE: LA SUPREMA CORTE INDIVIDUA LE DIFFERENZE
ma
i regolamenti non sono tutti eguali
a cura
dell'Avv. Paolo Ribero
In tema di regolamento di
condominio le sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 943/99
hanno stabilito un principio in base al quale si è posto
fine ad una querelle che aveva dato origine a pronunce contrastanti
delle sezioni semplici.
La dottrina per lungo tempo
è stata unanime nel definire contrattuale sia il regolamento
predisposto dall'originario proprietario dell'edificio e richiamato
da singoli proprietari negli atti di acquisto dei diversi appartamenti,
sia quello redatto con il consenso unanime di tutti i partecipanti
alla comunione; veniva invece qualificato assembleare (o regolamentare)
il regolamento approvato a maggioranza in assemblea.
Ciò premesso, si è
stabilito che il regolamento contrattuale può essere modificato
solo con il consenso unanime di tutti i condòmini, mentre
è legittima una delibera di mutamento del regolamento assembleare
approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e la metà del valore dell'edificio.
Le sezioni unite della Suprema
Corte, riprendendo un principio già espresso in altre pronunce
delle sezioni semplici (Cass. n. 208/85, Cass. n. 2275/68, Cass.
882/70) hanno stabilito che per determinare la natura contrattuale
o assembleare delle clausole di un regolamento condominiale bisogna
fare riferimento non alla forma adottata ma al contenuto di queste:
pertanto, hanno natura contrattuale le clausole limitatrici dei
diritti dei condòmini sulle proprietà esclusive (es.
divieto destinazione immobile ad uso studio) o comuni (es. limitazione
uso cortile) o attribuiscono ad alcuni condòmini diritti
maggiori rispetto ad altri (es. utilizzo servizio nel cortile a
favore dei condòmini proprietari di negozi), mentre hanno
natura assembleare le clausole che si limitano a disciplinare l'uso
dei beni comuni.
In pratica il regolamento
non deve essere considerato "in toto" contrattuale o assembleare
ma occorre verificare il contenuto delle singole clausole, indipendentemente
dalle forma adottata per la sua costituzione. Valutate le singole
clausole si può determinare la maggioranza necessaria per
la modifica. In forza di tale decisione, quindi, la qualifica di
contrattuale o assembleare non deve più essere attribuita
al regolamento condominiale ma alle singole clausole di questo.
Nella stessa sentenza la
Cassazione ha ritenuto non corretto l'orientamento giurisprudenziale
secondo cui è valida la delibera di modifica di una clausola
contrattuale approvata a maggioranza, se tale delibera non viene
impugnata nel termine prescritto dalla legge: la giurisprudenza
di merito, infatti, sosteneva che la mancata impugnazione della
delibera facesse presumere un'approvazione tacita. La Cassazione
ha, invece, stabilito che la modifica di una clausola contrattuale
deve essere accettata in modo espresso e per iscritto da tutti i
condòmini.
Se tale ultimo principio
può essere condiviso, in quanto evita una facile elusione
della prescritta unanimità, qualche perplessità suscita
invece la definizione di regolamento contrattuale proposta dalla
Corte. Infatti, il regolamento contrattuale rientra nella categoria
dei contratti plurilaterali per la modifica dei quali la legge richiede
la partecipazione di tutti i contraenti senza distinguere tra le
singole clausole.
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