Alcune sentenze sostengono
che occorre provarne il ricevimento
AVVISO CONVOCAZIONE: È
ATTO RECETTIZIO?
a cura
dell'Avv. Paolo Ribero
Ai sensi del combinato disposto
degli artt. 66, 3° c. DD.AA, e art. 1136, u.c. c.c., almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza "l'avviso
di convocazione deve essere comunicato ai condomini", in quanto
"l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti
i condòmini sono stati invitati alla riunione", pena la nullità
dell'assemblea e delle delibere per vizio di costituzione del corpo
deliberante.
Al riguardo, la Cassazione
ha più volte precisato che "ai fini della validità
della corretta convocazione dell'assemblea del condominio, non si
richiede l'atto scritto o altre particolari formalità, ma
può essere effettuata con qualsiasi forma o modalità
idonea a portarla a conoscenza del destinatario" (Cass. Civ. 5/11/1990,
n. 10611).
Dello stesso tenore sembra
non essere l'orientamento della giurisprudenza di merito. In particolare,
il Tribunale di Napoli, in una sentenza relativamente recente (sent.
10/11997, n. 157), ha sostenuto, tra l'altro, che "la convocazione
... costituisce un atto recettizio" e che pertanto, "per produrre
gli effetti di legge deve pervenire nella sfera di disponibilità
dei soggetti cui è rivolta. Ne consegue che il documento
(ricevuta della raccomandata) che attesta l'invio dell'avviso, ma
non la ricezione dello stesso, non è idoneo a provare l'avvenuta
puntuale convocazione del condomino".
Tale sentenza stravolge un
orientamento ormai consolidato della Cassazione che si riconduce
al principio della libertà della forma degli atti che si
viene a scontrare con un esplicito e scontato obbligo di usare la
forma scritta (raccomandata), desumibile dal riconoscimento della
natura recettizia dell'atto di convocazione.
Tale natura dell'atto, comporta
che l'eventuale rifiuto della raccomandata, non equivarrebbe a notificazione
avvenuta.
Talché deve desumersi
che troverebbe applicazione la regola generale secondo la quale
la consegna/notifica si ha per avvenuta solo se materialmente consegnata
al destinatario o presso persona dallo stesso a ciò delegata.
Ciò varrebbe anche nel caso di invio consegnato a mezzo raccomandata
a mano.
In entrambi i casi la firma
per ricevuta deve essere del destinatario o di altro incaricato
a ricevere la posta.
Tra questi sembrerebbe non
comprendersi il portiere, in quanto, dipendente del condominio,
assumerebbe, in questo caso, la stessa posizione del condominio/mittente
(v. in tal senso, A. Buccetti, in "Immobili e Proprietà",
n. 4 , 1997, pagg. 214-215).
Un doppio onere, quindi,
per l'amministratore, di provare non solo di aver convocato tutti
gli interessati ma anche che questi abbiano avuto conoscenza dell'avviso.
Tuttavia, anche se la Cassazione
in alcune pronunce sembra averne condiviso il principio, sostenendo
che "la mancata prova dell'avvenuta comunicazione e della conoscenza
dell'avviso di comunicazione, comporta la nullità assoluta
e radicale della deliberazione..." (Cass. Civ. 12/11/1970, n. 2368),
ciò non sembra essere conforme al dettato normativo.
Infatti il Codice civ. dispone
che l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini,
il che significa che dovere dell'amministratore è provvedere
a far sì che la convocazione giunga a destinazione mediante
l'uso di qualsiasi mezzo con cui possa provare "che tutti i condòmini
sono stati invitati".
In caso di contestazione,
dovrà quindi provare l'avvenuta convocazione di tutti gli
interessati con l'impiego di un mezzo idoneo a porre questi ultimi
in condizione di conoscere l'invito, non anche provarne l'effettiva
conoscenza.
Da qui il privilegiare l'uso
della forma scritta della convocazione, ammessa solo come mezzo
di prova e non di validità della convocazione.
In tal senso infatti alcune
pronunce della Cassazione, per la quale "ai fini della validità
dell'assemblea condominiale è sufficiente che l'invito all'assemblea,
indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza, sia stato regolarmente
fatto ad ogni condomino" (Cass. Civ. 14/12/1982, n. 6863) considerando,
ad es., "irrilevante che un condomino respingendo la raccomandata
pervenutagli nei termini, si sia posto in condizione di non poter
conoscere la data di convocazione" (Cass. Civ. 29/1/1970, n. 196).
La prova che l'avviso sia
stato effettivamente consegnato al singolo condomino può
essere acquisita anche con presunzioni, considerando raggiunta tale
prova sia nel caso in cui l'avviso era stato consegnato alla moglie
del portiere con funzione di sostituto presso lo stabile in cui
si trova il destinatario (Cass. Civ. 19/1/1985, n. 140) sia esibendo
la distinta di spedizione della raccomandata, integrata dalla presunzione
che le raccomandate consegnate alla posta arrivano a destinazione
e dal successivo comportamento del destinatario (Cass. Civ. 28/2/1987,
n. 2148; 14/11/1997, n. 11254).
Per concludere si può
dire che, in assemblea, l'amministratore ha assolto il suo dovere
quando ha provato che, ai sensi dell'art. 1136, u.c., tutti i condòmini
sono stati invitati alla riunione.
Se la convocazione fosse
un atto recettizio, dovrebbe invece fornire la prova della recezione,
con la conseguenza, assurda, di non poter costituire regolarmente
l'assemblea qualora, ad es., la cartolina di ritorno della raccomandata
non fosse firmata dall'interessato, o addirittura, quest'ultima
dovesse tornare indietro per compiuta giacenza.
Fortunatamente, accanto a
interpretazioni dottrinarie supportate da una giurisprudenza di
merito che va arbitrariamente oltre il dettato normativo, c'è
la volontà di un legislatore che sicuramente ha dimostrato
di essere più consapevole e attento all'esigenza di dover
snellire il più possibile la vita condominiale.
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