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LA RIPARTIZIONE SPESA STRAORDINARIA ASCENSORE IN CONFORMITÀ ALLE NORME CEE CONTENUTE NEL D.M. 587 DEL 09.12.1987


Nel nostro condominio, si È svolta l'assemblea ordinaria del condominio presenti in II° convocazione n. 15 condomini su 24 per mill. 675,80 del valore totale. Tra le altre delibere È stata presa una delibera in relazione a due lavori sull'impianto dell'ascensore. La prima delibera riguardava lavori di adeguamento imposti da prescrizioni legislative ed amministrative come previsto dalla legge 46/90 del 05.03.1990. L'amministratore ha presentato un riparto in proporzione alla quota millesimale generale e cioé tab. "A". Qualche condomino sosteneva che il riparto dovesse essere fatto secondo la tab. "B" e cioé quella relativa alle spese straordinarie. Chi ha ragione? La seconda spesa si riferiva alla sostituzione del quadro elettrico e quindi si trattava di una spesa straordinaria per la conservazione dell'impianto, così ha spiegato l'amministratore il quale ha anche aggiunto che i lavori dovevano essere fatti nel rispetto delle norme Cee contenute nel D. M. 587 che prevede l'uso di determinati materiali e la esecuzione dei lavori in un certo modo. Qualche condominio (gli stessi di cui sopra) sostenevano invece che si trattava di un adeguamento ad una norma legislativa come per la 46/90 e chiedeva invece di fare il riparto secondo la tab. /A, relativa alle quote millesimali generale. Dopo una breve discussione tra i pro e i contro l'assemblea invitava lo stesso amministratore a verificare quale era il riparto relativo ai due lavori. Successivamente l'amministratore confermava le due diverse spese e i due diversi riparti, così come previsti dal regolamento di condominio. Può gentilmente l'avvocato Cusano dare una risposta precisa e molto chiara come del resto È abituato a fare, ai fine di dissipare ombre e dubbi e quindi confermare se l'amministratore ha agito correttamente? Ringrazio il professionista e porgo distinti ossequi.

risponde l'Avvocato
RODOLFO CUSANO


In ordine al 1° quesito, le spese relative a lavori imposti da prescrizioni legislative od amministrative, vanno ripartite tra i proprietari in proporzione alla quota millesimale generale ed indipendentemente dall'uso, ex art. 1123 c.c. 1° comma. Sul punto sia il Supremo Giudice (Corte di Cassazione Sentenza n. 693 del 16 febbraio 1977), sia la Giurisprudenza di merito: (Trib. di Parma 29 settembre 1994, n. 859 e Trib. di Bologna, 2 maggio 1965; n. 685), hanno chiarito che gli interventi di adeguamento dell'ascensore alle varie normative, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e di incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, attengono al profilo della proprietà e vanno sostenute da tutti i condomini in proporzine dei rispettivi millesimi generali. Ciò trova, inoltre, fondamento nella circostanza per la quale, l'impianto conferisce comunque a tutto l'edificio un maggior valore intrinseco, derivante dalla mancata diminuzione di prestigio che il fabbricato soffrirebbe in caso di non soddisfazione degli obblighi di legge, con ciò riverberando positivi effetti anche sulle quote di proprietà esclusiva dei condomini tutti. Al riguardo trattandosi di lavori straordinari, in virtù del disposto di cui all'art. 1136 c.c. IV° comma, per la validità della deliberazione È necessario un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio. In ordine al 2° quesito, relativo alla sostituzione del quadro elettrico, si ha pur sempre una spesa straordinaria nel rispetto delle norme Cee di cui al D. M. n. 587 del 09 dicembre 1987. Pertanto, anche in questo caso, trattandosi di adeguamento ad una norma legislativa la spesa va ripartita in base alla tabella generale. Il sig. Vender, aggiunge che l'amministratore confermava le due diverse spese e i due diversi riparti "così come previsti dal regolamento di condominio". Al riguardo È opportuno precisare che una diversa disposizione prevista nel regolamento di condominio, ove abbia natura contrattuale, È di conseguenza vincolante nei confronti di tutti i partecipanti e supera il disposto normativo di cui all'art. 1123 e 1121 c.c. (Cass. 06 novembre 1966, n. 6499), in quanto dette norme sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni sono suscettibili di deroga.

 

 

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