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LA RIPARTIZIONE SPESA
STRAORDINARIA ASCENSORE IN CONFORMITÀ ALLE NORME CEE CONTENUTE
NEL D.M. 587 DEL 09.12.1987
Nel nostro condominio, si
È svolta l'assemblea ordinaria del condominio presenti in
II° convocazione n. 15 condomini su 24 per mill. 675,80 del
valore totale. Tra le altre delibere È stata presa una delibera
in relazione a due lavori sull'impianto dell'ascensore. La prima
delibera riguardava lavori di adeguamento imposti da prescrizioni
legislative ed amministrative come previsto dalla legge 46/90 del
05.03.1990. L'amministratore ha presentato un riparto in proporzione
alla quota millesimale generale e cioé tab. "A". Qualche condomino
sosteneva che il riparto dovesse essere fatto secondo la tab. "B"
e cioé quella relativa alle spese straordinarie. Chi ha ragione?
La seconda spesa si riferiva alla sostituzione del quadro elettrico
e quindi si trattava di una spesa straordinaria per la conservazione
dell'impianto, così ha spiegato l'amministratore il quale
ha anche aggiunto che i lavori dovevano essere fatti nel rispetto
delle norme Cee contenute nel D. M. 587 che prevede l'uso di determinati
materiali e la esecuzione dei lavori in un certo modo. Qualche condominio
(gli stessi di cui sopra) sostenevano invece che si trattava di
un adeguamento ad una norma legislativa come per la 46/90 e chiedeva
invece di fare il riparto secondo la tab. /A, relativa alle quote
millesimali generale. Dopo una breve discussione tra i pro e i contro
l'assemblea invitava lo stesso amministratore a verificare quale
era il riparto relativo ai due lavori. Successivamente l'amministratore
confermava le due diverse spese e i due diversi riparti, così
come previsti dal regolamento di condominio. Può gentilmente
l'avvocato Cusano dare una risposta precisa e molto chiara come
del resto È abituato a fare, ai fine di dissipare ombre e
dubbi e quindi confermare se l'amministratore ha agito correttamente?
Ringrazio il professionista e porgo distinti ossequi.
risponde l'Avvocato
RODOLFO CUSANO
In ordine
al 1° quesito, le spese relative a lavori imposti da prescrizioni
legislative od amministrative, vanno ripartite tra i proprietari
in proporzione alla quota millesimale generale ed indipendentemente
dall'uso, ex art. 1123 c.c. 1° comma. Sul punto sia il Supremo
Giudice (Corte di Cassazione Sentenza n. 693 del 16 febbraio 1977),
sia la Giurisprudenza di merito: (Trib. di Parma 29 settembre 1994,
n. 859 e Trib. di Bologna, 2 maggio 1965; n. 685), hanno chiarito
che gli interventi di adeguamento dell'ascensore alle varie normative,
essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della
vita umana e di incolumità delle persone, onde proteggere
efficacemente gli utenti e i terzi, attengono al profilo della proprietà
e vanno sostenute da tutti i condomini in proporzine dei rispettivi
millesimi generali. Ciò trova, inoltre, fondamento nella
circostanza per la quale, l'impianto conferisce comunque a tutto
l'edificio un maggior valore intrinseco, derivante dalla mancata
diminuzione di prestigio che il fabbricato soffrirebbe in caso di
non soddisfazione degli obblighi di legge, con ciò riverberando
positivi effetti anche sulle quote di proprietà esclusiva
dei condomini tutti. Al riguardo trattandosi di lavori straordinari,
in virtù del disposto di cui all'art. 1136 c.c. IV° comma,
per la validità della deliberazione È necessario un
numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti
ed almeno la metà del valore dell'edificio. In ordine al
2° quesito, relativo alla sostituzione del quadro elettrico,
si ha pur sempre una spesa straordinaria nel rispetto delle norme
Cee di cui al D. M. n. 587 del 09 dicembre 1987. Pertanto, anche
in questo caso, trattandosi di adeguamento ad una norma legislativa
la spesa va ripartita in base alla tabella generale. Il sig. Vender,
aggiunge che l'amministratore confermava le due diverse spese e
i due diversi riparti "così come previsti dal regolamento
di condominio". Al riguardo È opportuno precisare che una
diversa disposizione prevista nel regolamento di condominio, ove
abbia natura contrattuale, È di conseguenza vincolante nei
confronti di tutti i partecipanti e supera il disposto normativo
di cui all'art. 1123 e 1121 c.c. (Cass. 06 novembre 1966, n. 6499),
in quanto dette norme sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni
sono suscettibili di deroga.
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