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ANCORA SULLA RIPARTIZIONE
DELLE PULIZIE DELLE SCALE
Gent.ma redazione di Italia
Casa,
sono una vostra nuova abbonata, avendo sottoscritto lo stesso durante
la 4° Edizione della Expocond tenutasi presso l'Hotel Sheraton
di Catania. Passo al questito: "Ricordo di aver letto da qualche
parte che una recente sentenza di cassazione sosteneva che le Spese
relative alla Pulizia Scala dovendole considerare manutenzione ordinaria
vanno ripartite secondo l'Art. 1123 c.c. e non già secondo
l'Art. 1124 c.c.; il mio quesito nello specifico È il seguente:
La ripartizione delle pulizie scala va ripartita con l'Art. 1123
soltanto dove vi È un impianto di ascensore, le cui spese
verrano sicuramente ripartite con l'Art. 1124, oppure qualora in
un condominio manchi l'impianto di ascensore È leggittimo
dover dividere le spese pulizia scala con l'Art. 1124? In sostenza
il mio ragionamento vuol significare che qualora esiste l'impanto
dell'ascensore, i condomini dei piani superiori utilizzeranno le
scale in modo saltuario, mentre le stesse, in mancanza di ascensore,
saranno utilizzate, causa forza maggiore in maniera abitudinaria,
quindi con una incidenza sulla manutenzione maggiore da parte di
quei condomini dei piani superiori.
rispondono gli
esperti del
CENTRO STUDI DELLA CONFAPPI DI TORINO
In effetti
la Corte di Cassazione si È, più volte, espressa,
in merito alla ripartizione degli oneri afferenti la pulizia delle
scale, anche di recente. All'uopo riportiamo al lettore due decisioni
recenti:
1) Cass. civ.,
sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657 Parti in causa Calvigioni c. Cond.
via Fucini n. 284 Roma In tema di ripartizione di oneri condominiali,
le spese per la illuminazione e la pulizia delle scale non configurano
spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioÈ
a preservare l'integrità e a mantenere il valore capitale
delle cose (art. 1123, comma 1, e 1124 comma 1 c.c.), bensì
spese utili a permettere ai condomini un più confortevole
uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza
che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già
in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base
all'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni
(scale) in questione, secondo il criterio fissato dall'art. 1123
comma 2 c.c.
2) Cass. civ.,
sez. II, 19 febbraio 1993, n. 2018 Parti in causa Caneva c. Cond
via Kennedy In tema di condominio di edifici, la disposizione dell'art.
1124 c.c. concernente la ripartizione fra i condomini delle spese
di manutenzione delle scale, come la norma di regolamento condominiale
che vi si conformi, riguarda le spese relative alla conservazione
della cosa comune e che si rendono necessarie a causa della naturale
deteriorabilità della stessa per consentirne l'uso ed il
godimento e che attenga a lavori periodici indispensabili per mantenere
la casa in efficienza; la disponsizione non riguarda, pertanto,
le spese di pulizia delle scale, alle quali i condomini sono tenuti
a contribuire in ragione dell'utilità che la cosa comune
È destinata a dare a ciascuno e che l'assemblea può
legittimamente ripartire in virtù delle attribuzioni riconosciutele
dall'art. 1134 c.c., anche modificando i precedenti criteri con
la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c. c. trattandosi di criteri
aventi natura solo regolamentare. Possiamo, quindi, concludere che
la disposizione dell'art. 1124 del codice civile non riguarda, pertanto,
le spese di pulizia delle scale, alle quali i condomini sono tenuti
a contribuire in ragione dell'utilità che la cosa comune
È destinata a dare a ciascuno e che l'assemblea può
legittimamente ripartire in virtù delle attribuzioni riconosciutele
dall'art. 1135 c.c., anche modificando i precedenti criteri con
la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c. trattandosi di criteri
aventi natura solo regolamentare.
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