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ANCORA SULLA RIPARTIZIONE
DELLE PULIZIE DELLE SCALE


Gent.ma redazione di Italia Casa,
sono una vostra nuova abbonata, avendo sottoscritto lo stesso durante la 4° Edizione della Expocond tenutasi presso l'Hotel Sheraton di Catania. Passo al questito: "Ricordo di aver letto da qualche parte che una recente sentenza di cassazione sosteneva che le Spese relative alla Pulizia Scala dovendole considerare manutenzione ordinaria vanno ripartite secondo l'Art. 1123 c.c. e non già secondo l'Art. 1124 c.c.; il mio quesito nello specifico È il seguente: La ripartizione delle pulizie scala va ripartita con l'Art. 1123 soltanto dove vi È un impianto di ascensore, le cui spese verrano sicuramente ripartite con l'Art. 1124, oppure qualora in un condominio manchi l'impianto di ascensore È leggittimo dover dividere le spese pulizia scala con l'Art. 1124? In sostenza il mio ragionamento vuol significare che qualora esiste l'impanto dell'ascensore, i condomini dei piani superiori utilizzeranno le scale in modo saltuario, mentre le stesse, in mancanza di ascensore, saranno utilizzate, causa forza maggiore in maniera abitudinaria, quindi con una incidenza sulla manutenzione maggiore da parte di quei condomini dei piani superiori.

rispondono gli esperti del
CENTRO STUDI DELLA CONFAPPI DI TORINO


In effetti la Corte di Cassazione si È, più volte, espressa, in merito alla ripartizione degli oneri afferenti la pulizia delle scale, anche di recente. All'uopo riportiamo al lettore due decisioni recenti:

1) Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657 Parti in causa Calvigioni c. Cond. via Fucini n. 284 Roma In tema di ripartizione di oneri condominiali, le spese per la illuminazione e la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioÈ a preservare l'integrità e a mantenere il valore capitale delle cose (art. 1123, comma 1, e 1124 comma 1 c.c.), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni (scale) in questione, secondo il criterio fissato dall'art. 1123 comma 2 c.c.

2) Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 1993, n. 2018 Parti in causa Caneva c. Cond via Kennedy In tema di condominio di edifici, la disposizione dell'art. 1124 c.c. concernente la ripartizione fra i condomini delle spese di manutenzione delle scale, come la norma di regolamento condominiale che vi si conformi, riguarda le spese relative alla conservazione della cosa comune e che si rendono necessarie a causa della naturale deteriorabilità della stessa per consentirne l'uso ed il godimento e che attenga a lavori periodici indispensabili per mantenere la casa in efficienza; la disponsizione non riguarda, pertanto, le spese di pulizia delle scale, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione dell'utilità che la cosa comune È destinata a dare a ciascuno e che l'assemblea può legittimamente ripartire in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1134 c.c., anche modificando i precedenti criteri con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c. c. trattandosi di criteri aventi natura solo regolamentare. Possiamo, quindi, concludere che la disposizione dell'art. 1124 del codice civile non riguarda, pertanto, le spese di pulizia delle scale, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione dell'utilità che la cosa comune È destinata a dare a ciascuno e che l'assemblea può legittimamente ripartire in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1135 c.c., anche modificando i precedenti criteri con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c. trattandosi di criteri aventi natura solo regolamentare.

 

 

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