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I POSTI AUTO SENZA MILLESIMI


Sono un amministratore condominiale vostro abbonato e vi porgo il seguente quesito: Nel resede condominiale esiste un fabbricato, unito all'edificio da un solo lato, costituito da n. 5 box senza millesimi e un locale autoclave, inoltre, nella proprietà privata, sono stati successivamente costituiti n. 4 posti auto ma con accesso dal resede. Il problema È sorto al momento dell'approvazione dei lavori di ripristino della bitumazione del resede per le modalità di ripartizione della spesa. Un condominio insiste che per la suddivisione si debba tenere conto della distanza che corre dai rispettivi box all'accesso della strada, mentre altri sono propensi per la ripartizione in parti uguali fra i 5 box. Avevo suggerito di ripartire il 50% per i millesimi di proprietà tab A e l'altro 50% in parti uguali fra i box ed al limite chiedendo un contributo "una-tantum" anche ai posti auto per l'accesso al resede, ma non volendoli quantificare in millesimi al fine di non concedere diritti di proprietà sullo stesso in futuro.

risponde il Geometra
GIUSEPPE BURCHERI


Per ovviare a tante inutili discussioni sarebbe opportuno assegnare una giusta quota millesimale a box e posti auto. Però in assenza di tabella millesimale sarà cura dell'amministratore proporre un riparto equo tra i condomini conoscendo meglio la composizione dello stabile. La sua proposta di ripartire il 50% per millesimi di proprietà tab. A e l'altro 50% in parti uguali fra i box non È da sottovalutare, in quanto mi sembra la soluzione più equa considerando il caso in questione. Da notare attentamente che secondo l'insegnamento della Corte Suprema, le delibere assembleari con cui vengono ripartite le spese tra condomini devono considerarsi annullabili, e divengono definitive se non impugnate nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1137 Codice Civile. Sono invece da considerarsi nulle le delibere con cui vengono fissati o modificati i criteri di ripartizione delle spese, per le quali È richiesto il consenso unanime dei condomini, e quelle che violano norme inderogabili o diritti spettanti al singolo condomino in forza dell'atto d'acquisto o di singole convenzioni.

 

 

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