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I POSTI AUTO SENZA MILLESIMI
Sono un amministratore condominiale
vostro abbonato e vi porgo il seguente quesito: Nel resede condominiale
esiste un fabbricato, unito all'edificio da un solo lato, costituito
da n. 5 box senza millesimi e un locale autoclave, inoltre, nella
proprietà privata, sono stati successivamente costituiti
n. 4 posti auto ma con accesso dal resede. Il problema È
sorto al momento dell'approvazione dei lavori di ripristino della
bitumazione del resede per le modalità di ripartizione della
spesa. Un condominio insiste che per la suddivisione si debba tenere
conto della distanza che corre dai rispettivi box all'accesso della
strada, mentre altri sono propensi per la ripartizione in parti
uguali fra i 5 box. Avevo suggerito di ripartire il 50% per i millesimi
di proprietà tab A e l'altro 50% in parti uguali fra i box
ed al limite chiedendo un contributo "una-tantum" anche ai posti
auto per l'accesso al resede, ma non volendoli quantificare in millesimi
al fine di non concedere diritti di proprietà sullo stesso
in futuro.
risponde il Geometra
GIUSEPPE BURCHERI
Per ovviare
a tante inutili discussioni sarebbe opportuno assegnare una giusta
quota millesimale a box e posti auto. Però in assenza di
tabella millesimale sarà cura dell'amministratore proporre
un riparto equo tra i condomini conoscendo meglio la composizione
dello stabile. La sua proposta di ripartire il 50% per millesimi
di proprietà tab. A e l'altro 50% in parti uguali fra i box
non È da sottovalutare, in quanto mi sembra la soluzione
più equa considerando il caso in questione. Da notare attentamente
che secondo l'insegnamento della Corte Suprema, le delibere assembleari
con cui vengono ripartite le spese tra condomini devono considerarsi
annullabili, e divengono definitive se non impugnate nel termine
di decadenza previsto dall'articolo 1137 Codice Civile. Sono invece
da considerarsi nulle le delibere con cui vengono fissati o modificati
i criteri di ripartizione delle spese, per le quali È richiesto
il consenso unanime dei condomini, e quelle che violano norme inderogabili
o diritti spettanti al singolo condomino in forza dell'atto d'acquisto
o di singole convenzioni.
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