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LA MAGGIORANZA SUL TETTO
Quali sono le maggioranze
necessarie per la costruzione di un nuovo tetto spiovente in presenza
di un tetto piano coperto da guaina impermeabile?
risponde l'Avvocato
RODOLFO CUSANO
Nel condominio
in questione esiste già un tetto condominiale che svolge
la funzione di copertura del fabbricato. Per tale motivo, la costruzione
di un nuovo tetto spiovente, sicuramente, non può rientrare
tra le opere di manutenzione ordinaria o/e straordinaria. Tale considerazione,
trova conforto nella definizione legislativa delle opere di manutenzione
straordianria che può essere tratta dall'art. 31, 1°
comma, lett. b) della L. n. 457 del 05/08/1978, che identifica gli
interventi di manutenzione straordinaria con "le opere e le modifiche
necessarie per rimuovere e sostituire anche parti strumentali degli
edifici", sostituzione che nel caso in questione non c'È,
trattandosi di una mera aggiunta. Detta nuova costruzione È
quindi obbligata al rispetto del dettato di cui all'art. 1120 c.c.
sia in ordine alla stabilità ed al decoro architettonico
del fabbricato, sia in ordina al quorum necessario per la validità
della delibera (un numero di voti che rappresenti la maggioranza
dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio).
Per completezza della fattispecie È opportuno precisare che,
qualora l'innovazione comporti una spesa molto gravosa, ed È
probabile che ciò accada per la costruzione di un nuovo tetto,
non essendo nel caso "de quo" possibile l'utilizzazione separata,
l'innovazione deve ritenersi consentita solo quando la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata intenda sopportarne integralmente
la spesa.
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