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LA MAGGIORANZA SUL TETTO


Quali sono le maggioranze necessarie per la costruzione di un nuovo tetto spiovente in presenza di un tetto piano coperto da guaina impermeabile?

risponde l'Avvocato
RODOLFO CUSANO


Nel condominio in questione esiste già un tetto condominiale che svolge la funzione di copertura del fabbricato. Per tale motivo, la costruzione di un nuovo tetto spiovente, sicuramente, non può rientrare tra le opere di manutenzione ordinaria o/e straordinaria. Tale considerazione, trova conforto nella definizione legislativa delle opere di manutenzione straordianria che può essere tratta dall'art. 31, 1° comma, lett. b) della L. n. 457 del 05/08/1978, che identifica gli interventi di manutenzione straordinaria con "le opere e le modifiche necessarie per rimuovere e sostituire anche parti strumentali degli edifici", sostituzione che nel caso in questione non c'È, trattandosi di una mera aggiunta. Detta nuova costruzione È quindi obbligata al rispetto del dettato di cui all'art. 1120 c.c. sia in ordine alla stabilità ed al decoro architettonico del fabbricato, sia in ordina al quorum necessario per la validità della delibera (un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio). Per completezza della fattispecie È opportuno precisare che, qualora l'innovazione comporti una spesa molto gravosa, ed È probabile che ciò accada per la costruzione di un nuovo tetto, non essendo nel caso "de quo" possibile l'utilizzazione separata, l'innovazione deve ritenersi consentita solo quando la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata intenda sopportarne integralmente la spesa.

 

 

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