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SE L'INQUILINO NON VUOLE
L'ASCENSORE
Abito al secondo piano di
un edificio costituito da quattro unità immobiliari (due
appartamenti al piano primo, due al piano secondo e al piano terra
i servizi). In sede di regolare assemblea condominiale, appositamente
convocata, in tre condomini abbiamo deliberato di installare un
ascensore (l'immobile ne È privo) ai sensi e per gli effetti
della legge n° 13 del 9 gennaio '89 per il superamento delle
barriere architettoniche costituite dalle scale. Il quarto condomino
ha affermato, tramite la lettera del proprio legale, che "trattasi
di innovazione voluttuaria priva di utilità e di spesa particolarmente
gravosa in rapporto alle condizioni e all'importanza dell'edificio".
Preciso che l'edificio ha le caratteristiche di una "villetta",
con intorno il giardino, piante di alto fusto, piante sempre-verdi,
prato, in buone condizioni, ottimo panorama sul mare. Ora chiedo:
1) può costui impedirci di installare l'ascensore?
2) possiamo noi obbligarlo a partecipare alle spese d'impianto e
di esercizio dell'ascensore?
risponde il Geometra
GIUSEPPE BURCHERI
Per rispondere
alla prima domanda bisogna innanzitutto precisare che la delibera
adottata in sede assembleare È valida se approvata con il
quorum previsto dalle disposizioni della legge 9 gennaio 1989 n°
13 relativa al superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Bisogna inoltre precisare che il Tribunale di Milano con sentenza
n° 10813 del 11.050.1989 ha riconosciuto che l'impianto di ascensore
può essere installato anche da un solo condomino, senza che
occorra delibera assembleare, quindi il condomino dissenziente non
può opporsi all'installazione. Mentre per quanto riguarda
la partecipazione alle spese, bisognerebbe capire se il condomino
dissenziente abiti ad un piano dell'edificio che gli consenta in
qualche modo di trarne vantaggio. Nell'ipotesi in cui il condominio
dissenziente abiti al 2° piano, e la delibera assembleare È
stata regolarmente approvata con le opportune maggioranze, specificando
chiaramente che l'ascensore serve per il trasporto qualificato di
handicappati, anche questi dovrà contribuire alle spese di
impianto e di esercizio.
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