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SE L'INQUILINO NON VUOLE L'ASCENSORE


Abito al secondo piano di un edificio costituito da quattro unità immobiliari (due appartamenti al piano primo, due al piano secondo e al piano terra i servizi). In sede di regolare assemblea condominiale, appositamente convocata, in tre condomini abbiamo deliberato di installare un ascensore (l'immobile ne È privo) ai sensi e per gli effetti della legge n° 13 del 9 gennaio '89 per il superamento delle barriere architettoniche costituite dalle scale. Il quarto condomino ha affermato, tramite la lettera del proprio legale, che "trattasi di innovazione voluttuaria priva di utilità e di spesa particolarmente gravosa in rapporto alle condizioni e all'importanza dell'edificio". Preciso che l'edificio ha le caratteristiche di una "villetta", con intorno il giardino, piante di alto fusto, piante sempre-verdi, prato, in buone condizioni, ottimo panorama sul mare. Ora chiedo:
1) può costui impedirci di installare l'ascensore?
2) possiamo noi obbligarlo a partecipare alle spese d'impianto e di esercizio dell'ascensore?

risponde il Geometra
GIUSEPPE BURCHERI


Per rispondere alla prima domanda bisogna innanzitutto precisare che la delibera adottata in sede assembleare È valida se approvata con il quorum previsto dalle disposizioni della legge 9 gennaio 1989 n° 13 relativa al superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Bisogna inoltre precisare che il Tribunale di Milano con sentenza n° 10813 del 11.050.1989 ha riconosciuto che l'impianto di ascensore può essere installato anche da un solo condomino, senza che occorra delibera assembleare, quindi il condomino dissenziente non può opporsi all'installazione. Mentre per quanto riguarda la partecipazione alle spese, bisognerebbe capire se il condomino dissenziente abiti ad un piano dell'edificio che gli consenta in qualche modo di trarne vantaggio. Nell'ipotesi in cui il condominio dissenziente abiti al 2° piano, e la delibera assembleare È stata regolarmente approvata con le opportune maggioranze, specificando chiaramente che l'ascensore serve per il trasporto qualificato di handicappati, anche questi dovrà contribuire alle spese di impianto e di esercizio.

 

 

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