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La
verifica dei documenti della gestione condominiale
QUANDO LA CASA HA
LE CARTE IN REGOLA
di Gian
Vincenzo Tortorici (avvocato)
Una
recente sentenza della Corte di Cassazione (26/08/1998 n.8460) ha
stabilito che un condomino possa sempre chedere all'amministratore,
in qualsiasi periodo della gestione finanziaria annuale, copia dei
documenti giustificativi delle spese sostenute. Sino ad ora un condomino
poteva prendere visione e conseguentemente chedere copia, di tali
documenti solo qualche giorno prima dell'assemblea ordinaria di
condominio convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo
della gestione condominiale annuale. In realtà quest'ultimo
criterio era fondato su un concetto di autonomia, seppur solo amministrativa,
dell'attività dell'amministratore condominiale.
La sentenza di cui trattasi muta radicalmente questo basilare fondamento
incardinato su alcuni principi codicistici. Ed infatti, non essendovi
alcuna definizione legislativa del condominio, dottrina e giurisprudenza
hanno ritenuto concordamente che il condominio debba essere qualificato
solamente un ente di gestione. L'attività dell'amministratore
di condominio È peraltro disciplinata normativamente dagli
artt.1129-1131 c.c.. Pur tuttavia sempre dottrina e giurisprudenza
hanno considerato l'amministratore condominiale quale mandatario
del condominio, nominato, con atto complesso, dall'assemblea e,
in relazione a un siffatto contratto, il mandante ha sempre il potere
di controllo dell'operato del mandatario durante l'intero periodo
contrattuale.
Nella fattispecie del condominio, tra l'altro, il codice non esprime
un principio derogatorio della norma sul mandato. Ne consegue pertanto
la possibilità per il singolo condomino di verificare i documenti
giustificativi delle spese sostenute dal condominio costantemente
durante l'intera annualità di gestione. Ma la decisione della
Suprema Corte si ispira certamente, anche se non esplicitata espressamente,
ad una evoluzione giuridica e sociale dell'istituto del condominio,
che del resto non può restare isolato rispetto al più
ampio cambiamento che coinvolge tutto il sistema etico-economico
mondiale. E allora ecco a) le leggi in tema di trasparenza dell'attività
amministrativa, b) le modifiche sostanziali alla redazione del bilancio
delle società, c) la disciplina inerente alla sicurezza di
vita di tutti i cittadini, con un particolare riferimento ai lavoratori,
d) i mutamenti fiscali soprattutto finalizzati alla lotta contro
l'evasione parziale o totale che sia.
Sempre più l'attività dell'amministratore si qualifica
professionale: da semplice contabile per la tenuta dei registri
di spesa a professionista del patrimonio immobiliare che deve, non
solo conservare, ma anche sviluppare e incrementare nell'interesse
di tutti i condomini. Questa evoluzione del resto È stata
ricompresa anche da alcuni enti locali (es. Torino, Pisa, Busto
Arsizio, etc.) che hanno disposto l'obbligo di esporre nell'atrio
di ogni condominio il nominativo dell'amministratore allo scopo
di contattarlo tempestivamente per qualsiasi necessità dovesse
insorgere (ad es. per esigenze inerenti alla Protezione Civile).
E' pertanto ovvio che debba essere concesso al singolo condomino,
che poi risponde personalmente per eventuali debiti o sanzioni comminate
al condominio per la responsabilità solidale che unsce tra
loro tutti i condomini indistintamente, il potere di controllare
le attività dell'amministrwtore quali le denunce alla A.S.L.
per adempiere al disposto del decreto legislativo.
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