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RISANAMENTO DEI POGGIOLI: È MANUTENZIONE STRAORDINARIA?

D. — Mi permetto sottoporre all'attenzione dei Vs. Esperti un caso inerente l'applicazione della Legge 449/97: agevolazioni fiscali per interventi sugli immobili.

In un condominio dove abita un mio conoscente, si è deciso di effettuare lavori di risanamento dei poggioli di facciata, considerati proprietà privata e non condominiale; e quindi per essere ammessi alle agevolazioni dovrebbero essere considerati di manutenzione straordinaria.

I lavori previsti sono conseguenza dell'ammaloramento del solettone in CLS armato, dovuto alle infiltrazioni di acqua che nel tempo hanno causato in particolare preoccupanti distacchi di rivestimento del cielino e del frontalino.

Il capitolato lavori prevede:

a) demolizioni dei rivestimenti: pavimento e cielino.

b) bonifica del solettone, con asporto del CLS deteriorato e in fase di distacco.

c) pulitura dei ferri d'armatura, con asportazione della ruggine.

d) se del caso sostituzione di qualche ferro troppo degradato con altro nuovo ben ancorato all'esistente con resine speciali.

e) passivazione dei ferri messi a nudo con boiacca bicomponente.

f) ripristini strutturali con prodotti speciali per riporti a spessore, previa applicazione di materiale per garantire l'aderenza sia al ferro che al CLS.

g) impermeabilizzazione con idonee membrane e relativi risvolti, della faccia superiore del solettone; ora non esiste impermeabilizzazione.

h) ripristino dei rivestimenti: nuovo pavimento e nuovo cielino.

Orbene l'amministratore del condominio, che coordina i lavori, prima dell'inizio degli stessi, ha chiesto all'Intendenza di Finanza se gli interventi ai poggioli potevano essere ammessi alle detrazioni fiscali.

La risposta è stata negativa, nel senso che la manutenzione del poggiolo è considerata straordinaria solo nel caso di completa demolizione del solettone e successivo integrale rifacimento. A me sembra una conclusione errata, dovuta, penso, al fatto che nelle casistiche di qualche decennio fa, effettivamente in un caso come quello in esame si doveva per forza demolire il solettone e quindi rifarlo per ottenere un lavoro a regola d'arte.

Oggi in realtà disponendo dei nuovi materiali è possibile ovviare alla demolizione ed ottenere in definitiva un manufatto come nuovo.

Quindi dovrebbe trattarsi di MTZ straordinaria, in quanto gli interventi previsti alle voci da c) a f) vanno ad interessare la struttura del manufatto, e non il semplice rivestimento; senza contare della innovazione dovuta alla impermeabilizzazione. Cosa ne pensano i Vs. esperti?

 

risponde l'Avv.
Rodolfo Cusano

R. — Il quesito così come rappresentato dal lettore si presta ad una duplica lettura: la prima riguarda la considerazione dei lavori interessanti i poggioli all'interno dei lavori occorrenti per il restauro e risanamento conservativo dell'intera facciata dell'edificio condominiale; la seconda si limita a considerare i soli lavori di risanamento di detti poggioli.

Se sulla prima ci possono essere dei dubbi intorno alla qualificazione dell'intervento se straordinario o meno; sulla seconda non vi è alcun dubbio nel confermare la veridicità di quanto già affermato dall'amministrazione Finanziaria.

Non solo, ma avendo l'amministratore già chiesto il parere alla Direzione Regionale delle Entrate ex Intendenza di Finanza è comunque necessario attenersi allo stesso onde evitare inutili liti fiscali.

 

 

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