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RISANAMENTO
DEI POGGIOLI: È MANUTENZIONE STRAORDINARIA?
D. Mi permetto
sottoporre all'attenzione dei Vs. Esperti un caso inerente l'applicazione
della Legge 449/97: agevolazioni fiscali per interventi sugli immobili.
In un condominio dove
abita un mio conoscente, si è deciso di effettuare lavori
di risanamento dei poggioli di facciata, considerati proprietà
privata e non condominiale; e quindi per essere ammessi alle agevolazioni
dovrebbero essere considerati di manutenzione straordinaria.
I lavori previsti sono
conseguenza dell'ammaloramento del solettone in CLS armato, dovuto
alle infiltrazioni di acqua che nel tempo hanno causato in particolare
preoccupanti distacchi di rivestimento del cielino e del frontalino.
Il capitolato lavori
prevede:
a) demolizioni dei rivestimenti:
pavimento e cielino.
b) bonifica del solettone,
con asporto del CLS deteriorato e in fase di distacco.
c) pulitura dei ferri
d'armatura, con asportazione della ruggine.
d) se del caso sostituzione
di qualche ferro troppo degradato con altro nuovo ben ancorato all'esistente
con resine speciali.
e) passivazione dei ferri
messi a nudo con boiacca bicomponente.
f) ripristini strutturali
con prodotti speciali per riporti a spessore, previa applicazione
di materiale per garantire l'aderenza sia al ferro che al CLS.
g) impermeabilizzazione
con idonee membrane e relativi risvolti, della faccia superiore
del solettone; ora non esiste impermeabilizzazione.
h) ripristino dei rivestimenti:
nuovo pavimento e nuovo cielino.
Orbene l'amministratore
del condominio, che coordina i lavori, prima dell'inizio degli stessi,
ha chiesto all'Intendenza di Finanza se gli interventi ai poggioli
potevano essere ammessi alle detrazioni fiscali.
La risposta è
stata negativa, nel senso che la manutenzione del poggiolo è
considerata straordinaria solo nel caso di completa demolizione
del solettone e successivo integrale rifacimento. A me sembra una
conclusione errata, dovuta, penso, al fatto che nelle casistiche
di qualche decennio fa, effettivamente in un caso come quello in
esame si doveva per forza demolire il solettone e quindi rifarlo
per ottenere un lavoro a regola d'arte.
Oggi in realtà
disponendo dei nuovi materiali è possibile ovviare alla demolizione
ed ottenere in definitiva un manufatto come nuovo.
Quindi dovrebbe trattarsi
di MTZ straordinaria, in quanto gli interventi previsti alle voci
da c) a f) vanno ad interessare la struttura del manufatto, e non
il semplice rivestimento; senza contare della innovazione dovuta
alla impermeabilizzazione. Cosa ne pensano i Vs. esperti?
risponde
l'Avv.
Rodolfo Cusano
R.
Il quesito così come rappresentato dal lettore si
presta ad una duplica lettura: la prima riguarda la considerazione
dei lavori interessanti i poggioli all'interno dei lavori occorrenti
per il restauro e risanamento conservativo dell'intera facciata
dell'edificio condominiale; la seconda si limita a considerare i
soli lavori di risanamento di detti poggioli.
Se
sulla prima ci possono essere dei dubbi intorno alla qualificazione
dell'intervento se straordinario o meno; sulla seconda non vi è
alcun dubbio nel confermare la veridicità di quanto già
affermato dall'amministrazione Finanziaria.
Non
solo, ma avendo l'amministratore già chiesto il parere alla
Direzione Regionale delle Entrate ex Intendenza di Finanza è
comunque necessario attenersi allo stesso onde evitare inutili liti
fiscali.
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