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DETRAZIONE
IRPEF DEL 36% ANCHE PER IL "MOROSO"
D. Sono un amministratore
di condominio abbonato al Vostro mensile e vorrei sottoporre all'attenzione
dei Vostri esperti il seguente mio operato, avente risvolti ai fini
della pratica di detrazione fiscale del 41%.
Viene deliberato nel
corso di un'assemblea (18 novembre '99) di pagare un acconto di
Lit. 100.000.000 alla ditta appaltatrice di opere di manutenzione
straordinaria dello stabile per poter fruire della detrazione già
a partire dalla successiva dichiarazione dei redditi dell'anno 2000.
Il giorno 20.12.99 ricevo la comunicazione di un condomino che non
sarà in grado di versare la sua quota entro il 31.12.99.
Con l'intento di salvaguardare l'interesse di tutti i condòmini
ottengo dall'appaltatore la riduzione corrispondente nell'importo
della fattura per cui la stessa viene emessa per 91.000.000 anziché
per 100.000.000. Gli altri condomini versano l'importo preventivato
(totale 91.000.000) per cui in data 30.12.99 la fattura viene saldata
regolarmente a mezzo del previsto bonifico bancario.
Nel mese di febbraio
c.a. provvedo all'invio ai singoli condomini della relativa documentazione
per fornire loro gli elementi per poter fruire della detrazione,
allegando tra l'altro copia della fattura di 91.000.000 ed un prospetto
in cui a fianco di ciascun nominativo vengono indicati i millesimi
con l'importo versato, corrispondente alle ricevute in loro possesso,
mentre a lato del condomino che non ha versato la sua quota vengono
indicati i millesimi e l'importo 0 (zero).
Il prospetto viene contestato
in un'assemblea successiva (29 febbraio 2000) nella quale viene
detto che il prospetto avrebbe dovuto prevedere l'importo dei 91.000.000
millesimato tra tutti i condomini, compreso l'inadempiente; di conseguenza
i condomini avrebbero potuto detrarre per l'anno '99 solo l'importo
versato ridotto della quota parte del condominio inadempiente, recuperando
la parte rimanente nell'anno successivo; in tal caso il condomino
inadempiente avrebbe perso il diritto alla detrazione per la cifra
indicata nel secondo prospetto.
Concludendo chiedo se
la procedura adottata che permetterebbe ai singoli condomini di
detrarre l'importo effettivamente versato e attestato dalle singole
ricevute, e al condominio "moroso" di essere riammesso a godere
nell'anno corrente dell'intero beneficio, possa essere considerato
regolare e approvato dagli Uffici competenti.
risponde
l'Avv.
Rodolfo Cusano
R.
L'abbonato chiede un parere sulla correttezza o meno del
prospetto di riparto delle spese sostenute nell'anno 1999, per lavori
di manutenzione straordinaria. Detto prospetto, che riporta un totale
per i lavori di L. 91.000.000, è stato ripartito solo tra
i condomini che hanno sopportato la spesa, con esclusione di coloro
che invece non hanno pagato nulla. Da ciò la contestazione
da parte di alcuni in quanto, a loro dire, il riparto doveva comunque
essere fatto in base alla tabella millesimale. Non si può
concordare con l'assunto di questi ultimi e conseguentemente l'operato
del nostro abbonato è da ritenersi del tutto legittimo.
Infatti,
non solo nell'indicare le somme effettivamente versate da ogni condomino
l'abbonato ha salvaguardato gli interessi di questi che avendo già
pagato la loro quota hanno potuto portarsela in detrazione per l'intero,
ma ha anche rispettato la verità dei fatti.
Di
poi, tale operato risulta, anche, conforme a diritto perché
è pur vero che all'inizio dei lavori l'amministratore del
condominio deve inviare il piano di riparto delle spese, ma nulla
vieta che esse vengano versate in più anni. La presentazione
iniziale va vista solo quale limite ed indicazione del riparto finale.
Non solo, ma dalla circolare esplicativa non è difficile
trarre il "principio di cassa" quale principio regolatore della
fattispecie la questione. Nel senso che il pagamento può
avvenire in un periodo d'imposta diverso, antecedente o successivo
a quello in cui sono iniziati o completati i lavori o sia emessa
la fattura. Da ciò il giusto operato del ns. abbonato che
riducendo il versamento effettuato alla ditta, di quella parte non
versata dal condomino, ha reso possibile anche per quest'ultimo
il recupero delle somme non versate ma che saranno in seguito versate,
chiaramente con una detrazione spettante del 36% e non più
del 41%.
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