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DETRAZIONE IRPEF DEL 36% ANCHE PER IL "MOROSO"

D. — Sono un amministratore di condominio abbonato al Vostro mensile e vorrei sottoporre all'attenzione dei Vostri esperti il seguente mio operato, avente risvolti ai fini della pratica di detrazione fiscale del 41%.

Viene deliberato nel corso di un'assemblea (18 novembre '99) di pagare un acconto di Lit. 100.000.000 alla ditta appaltatrice di opere di manutenzione straordinaria dello stabile per poter fruire della detrazione già a partire dalla successiva dichiarazione dei redditi dell'anno 2000. Il giorno 20.12.99 ricevo la comunicazione di un condomino che non sarà in grado di versare la sua quota entro il 31.12.99. Con l'intento di salvaguardare l'interesse di tutti i condòmini ottengo dall'appaltatore la riduzione corrispondente nell'importo della fattura per cui la stessa viene emessa per 91.000.000 anziché per 100.000.000. Gli altri condomini versano l'importo preventivato (totale 91.000.000) per cui in data 30.12.99 la fattura viene saldata regolarmente a mezzo del previsto bonifico bancario.

Nel mese di febbraio c.a. provvedo all'invio ai singoli condomini della relativa documentazione per fornire loro gli elementi per poter fruire della detrazione, allegando tra l'altro copia della fattura di 91.000.000 ed un prospetto in cui a fianco di ciascun nominativo vengono indicati i millesimi con l'importo versato, corrispondente alle ricevute in loro possesso, mentre a lato del condomino che non ha versato la sua quota vengono indicati i millesimi e l'importo 0 (zero).

Il prospetto viene contestato in un'assemblea successiva (29 febbraio 2000) nella quale viene detto che il prospetto avrebbe dovuto prevedere l'importo dei 91.000.000 millesimato tra tutti i condomini, compreso l'inadempiente; di conseguenza i condomini avrebbero potuto detrarre per l'anno '99 solo l'importo versato ridotto della quota parte del condominio inadempiente, recuperando la parte rimanente nell'anno successivo; in tal caso il condomino inadempiente avrebbe perso il diritto alla detrazione per la cifra indicata nel secondo prospetto.

Concludendo chiedo se la procedura adottata che permetterebbe ai singoli condomini di detrarre l'importo effettivamente versato e attestato dalle singole ricevute, e al condominio "moroso" di essere riammesso a godere nell'anno corrente dell'intero beneficio, possa essere considerato regolare e approvato dagli Uffici competenti.

 

risponde l'Avv.
Rodolfo Cusano

R. — L'abbonato chiede un parere sulla correttezza o meno del prospetto di riparto delle spese sostenute nell'anno 1999, per lavori di manutenzione straordinaria. Detto prospetto, che riporta un totale per i lavori di L. 91.000.000, è stato ripartito solo tra i condomini che hanno sopportato la spesa, con esclusione di coloro che invece non hanno pagato nulla. Da ciò la contestazione da parte di alcuni in quanto, a loro dire, il riparto doveva comunque essere fatto in base alla tabella millesimale. Non si può concordare con l'assunto di questi ultimi e conseguentemente l'operato del nostro abbonato è da ritenersi del tutto legittimo.

Infatti, non solo nell'indicare le somme effettivamente versate da ogni condomino l'abbonato ha salvaguardato gli interessi di questi che avendo già pagato la loro quota hanno potuto portarsela in detrazione per l'intero, ma ha anche rispettato la verità dei fatti.

Di poi, tale operato risulta, anche, conforme a diritto perché è pur vero che all'inizio dei lavori l'amministratore del condominio deve inviare il piano di riparto delle spese, ma nulla vieta che esse vengano versate in più anni. La presentazione iniziale va vista solo quale limite ed indicazione del riparto finale. Non solo, ma dalla circolare esplicativa non è difficile trarre il "principio di cassa" quale principio regolatore della fattispecie la questione. Nel senso che il pagamento può avvenire in un periodo d'imposta diverso, antecedente o successivo a quello in cui sono iniziati o completati i lavori o sia emessa la fattura. Da ciò il giusto operato del ns. abbonato che riducendo il versamento effettuato alla ditta, di quella parte non versata dal condomino, ha reso possibile anche per quest'ultimo il recupero delle somme non versate ma che saranno in seguito versate, chiaramente con una detrazione spettante del 36% e non più del 41%.

 

 

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