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IL COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE

D. — 1) Per lavori straordinari in un fabbricato condominiale è obbligatorio corrispondere all'amministratore una somma dal medesimo richiesta nel preventivo delle opere con la motivazione: "spese di amministrazione"?

2) In caso affermativo, quale legge prescrive l'obbligatorietà? E in quale percentuale?

3) Se tale pagamento è previsto dalle Associazioni di categoria, può l'Assemblea bocciare la richiesta? con quale maggioranza?

 

risponde il Geom.
Giuseppe Burcheri

R. — Come prescrive la legge, il compenso dovuto all'amministratore di condominio, determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1135 del codice civile o, in mancanza, dal giudice, in base all'articolo 1709 del codice civile, è legato da rapporto sinallagmàtico solo per le prestazioni professionali dell'amministratore, cosiddette ordinarie.

Pertanto, considerando che l'esecuzione dei lavori straordinari comporta per l'amministratore un lavoro supplementare, è dovuto allo stesso un compenso extra rispetto all'onorario pattuito.

L'assemblea non può bocciare una richiesta legittima, e non può nemmeno imporre all'amministratore di svolgere prestazioni straordinarie senza giusto compenso.

Le percentuali richieste variano in relazione all'importo totale delle opere da eseguirsi, ed in relazione al tariffario applicato dall'amministratore (es. geom., ing., arch., ecc.). Di norma le percentuali variano dal 2 al 10%.

 

 

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