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IL
COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE
D. 1) Per lavori
straordinari in un fabbricato condominiale è obbligatorio
corrispondere all'amministratore una somma dal medesimo richiesta
nel preventivo delle opere con la motivazione: "spese di amministrazione"?
2) In caso affermativo,
quale legge prescrive l'obbligatorietà? E in quale percentuale?
3) Se tale pagamento
è previsto dalle Associazioni di categoria, può l'Assemblea
bocciare la richiesta? con quale maggioranza?
risponde
il Geom.
Giuseppe Burcheri
R.
Come prescrive la legge, il compenso dovuto all'amministratore
di condominio, determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo
1135 del codice civile o, in mancanza, dal giudice, in base all'articolo
1709 del codice civile, è legato da rapporto sinallagmàtico
solo per le prestazioni professionali dell'amministratore, cosiddette
ordinarie.
Pertanto,
considerando che l'esecuzione dei lavori straordinari comporta per
l'amministratore un lavoro supplementare, è dovuto allo stesso
un compenso extra rispetto all'onorario pattuito.
L'assemblea
non può bocciare una richiesta legittima, e non può
nemmeno imporre all'amministratore di svolgere prestazioni straordinarie
senza giusto compenso.
Le
percentuali richieste variano in relazione all'importo totale delle
opere da eseguirsi, ed in relazione al tariffario applicato dall'amministratore
(es. geom., ing., arch., ecc.). Di norma le percentuali variano
dal 2 al 10%.
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