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Titolarità
del condominio o del suo rappresentante? La giurisprudenza non sempre
è concorde
CONTO CORRENTE
CONDOMINIALE INTESTATO ALL'AMMINISTRATORE
Confusione
di interessi tra diversi
stabili se il c/c è personale E può diventare giusta
causa di revoca del professionista
a
cura del Dott. Walter Guazzo
Segretario ALAC di Napoli
Allo stato attuale,
l'apertura di un conto corrente intestato al condominio, pur non
essendo imposta da nessuna norma, va considerato un adempimento
essenziale ai fini di una corretta gestione.
In più occasioni,
la giurisprudenza di merito (Trib. Milano sent n° 6566 del
25/09/1990 e Trib. Genova sent. n° 13897 del 16/09/1993 ha
riconosciuto, al singolo condomino, il diritto soggettivo di vedere
le proprie quote condominiali versate su un conto corrente intestato
al condominio.
Nella prassi, molti amministratori
depositano le quote riscosse o fanno versare ai condòmini
i loro contributi su un conto personale. In tal modo, i contributi
di più condomini, gestiti dal medesimo amministratore, convengono
su un unico c/c bancario con l'inevitabile, commistione di interessi
sia tra condomini diversi, sia tra condomini (tutti) e amministratore.
La confusione che ingegnera
un c/c intestato all'amministratore comporta l'impossibilità
nel controllo della gestione dei singoli condomini sull'operato
del proprio amministratore. Per questi motivi, omettere l'apertura
di un c/c condominiale rappresenta una giusta causa di revoca dell'amministratore.
Quest'ultimo, poi, dovrà considerare sempre il regolamento
condominiale (assembleare o contrattuale) che, dal canto suo, può
imporre l'apertura di un c/c condominiale.
I problemi pratici che presenta
l'utilizzo di un c/c sia nel caso degli incassi di contributi condominiali
che dei pagamenti effettuati dall'amministratore sono molteplici.
Infatti, ogni pagamento, sia di somme considerevoli che di lieve
entità, deve essere effettuato con un assegno; ancora sarebbe
necessario predisporre una bollettazione ad hoc oppure predisporre
delle distinte di versamento per i contributi introitati in contanti
dal soggetto gerente. Infine, si consideri la necessità pratica
per l'amministratore di disporre di somme in contanti per le piccole
spese (cancelleria, postali, ecc.); in tal caso occorre che costui
effettui delle anticipazioni oppure prelevi periodicamente dal c/c
delle somme (come riserve liquide).
Tra i motivi fondamentali
che spingono l'assemblea ad aprire un c/c condominiale sono le notevoli
somme periodicamente versate e l'esistenza di ingenti fondi cassa
che, incrementando nel tempo, danno luogo alla maturazione di interessi.
Quando, invece, mancano tali fondi l'ammontare degli interessi maturati
dal c/c condominiale assumono rilevanza in presenza di budget gestionali
di notevole entità (per stima approssimativa ciò avviene
per bilanci che superano i 150 milioni di lire annui).
Recentemente, sempre in tema,
una sentenza di Cassazione (Cass. civ., sent. 7 luglio 1999 n°
7067) ha previsto la liceità dell'apertura di un c/c intestato
all'amministratore nella previsione di gestire un fondo cassa attivo.
Infatti, rientra nel potere
di disposizione dell'assemblea quello di decidere sulla sorte di
un fondo cassa residuo o un fondo comunque costituito sempre mediante
contribuzione dei singoli partecipanti al condominio; quindi, così
come l'assemblea può deliberare per l'istituzione di un fondo
cassa, può decidere anche per la sua gestione e può
stabilire le modalità della raccolta e quindi, della loro
giacenza su un conto, non intestato al condominio, quale ente di
gestione, ma al suo legale rappresentante: l'amministratore.
La Cassazione, da quanto
detto, riconosce ampi poteri all'assemblea, ritenendo che la delibera
assembleare di apertura di un c/c intestato all'amministratore dove
transita o giace denaro condominiale, non è in contrasto
con gli artt. 1109, 1135 e 1139 c.c.
La soluzione adottata dalla
Cassazione è certamente più possibilista rispetto
alle note sentenze dei tribunali di merito, riconoscendo all'assemblea
ampi poteri di disposizione; è sintomatico il fatto che la
Cassazione faccia riferimento ad un "fondo cassa per le spese di
ordinaria amministrazione" per la conservazione dei beni comuni.
Tale sentenza non fa riferimento
ad un c/c utilizzato per il deposito delle somme riscosse periodicamente
e per la gestione delle uscite (pagamenti effettuati dall'amministratore),
ma si riferisce esclusivamente al fondo cassa (seppur con destinazione
ordinaria) definendolo come "autonomo, per il semplice fatto che
è destinato a un fine specifico: la gestione del condominio".
Per questo motivo, i singoli condomini non hanno il diritto di rivendicare
le quote versate sul suddetto fondo.
Per completezza si riporta
integralmente la massima della sentenza citata.
"Appartiene al potere discrezionale
dell'assemblea dei condomini - alla quale spetta di provvedere all'approvazione
del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo
attivo di gestione - l'istituzione di un fondo cassa per le spese
di ordinaria amministrazione e conservazione dei beni comuni. Tale
fondo, costituito dai versamenti dei singoli condomini è
autonomo per il semplice fatto che è destinato a un fine
specifico: la gestione del condominio. Ciò impedisce ai singoli
condomini di poter rivendicare le somme versate (e sono, comunque,
tutelati dall'assemblea che ne deciderà la sorte). L'assemblea
condominiale pertanto avendo il potere di decidere l'istituzione
di un fondo cassa per le spese di gestione, ha anche la facoltà
di disciplinare la raccolta, decidendo che i versamenti siano effettuati
su un conto corrente intestato all'amministratore e non al condominio,
quale ente di gestione, senza che una tale delibera sia in contrasto
con gli articoli 1109, 1135 e 1139 del codice civile.
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