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Scaduto
il 27 giugno il termine, il locatore può riprendere l’iniziativa
per l’intervento della forza pubblica
ORA GLI SFRATTI
DIVENTANO ESECUTIVI
Per
il conduttore facoltà di chiedere la fissazione di una nuova
data
Sono
partite le procedure esecutive. Almeno sulla carta. Perché il 27
giugno scorso il blocco generalizzato degli sfratti per gli immobili
ad uso abitazione nei comuni classificati ad alta tensione abitativa
È finalmente scaduto. La esecuzioni pendenti per finita locazione
erano state bloccate dall’art 6 della legge 431/1998, che le aveva
sospese per 180 giorni. Nella previsione normativa, per la verità,
non erano compresi tutti gli sfratti ma soltanto quelli per i quali,
entro il 30 dicembre del 1998, l’ufficiale giudiziario aveva eseguito
un accesso per lo sfratto poi non eseguito per mancata concessione
della forza pubblica o altrimenti rinviato. Il periodo di sospensione
di 180 giorni, nelle intenzioni del legislatore, era stabilito per
consentire a locatori e conduttori di negoziare per giungere alla
stipulazione di un nuovo contratto in base alle nuove regole: o
quella del contratto libero di durata più lunga (4 anni più
4), o quella del contratto agevolato (3 anni più 2). Resta
il fatto che il contratto cosiddetto agevolato, in buona parte del
territorio italiano, non È ancora praticabile per il fatto
che le associazioni rappresentative della proprietà e quelle
degli inquilini non hanno concertato modelli contrattuali tipo:
una specialità dirigistica tutta italiana - quella dei contratti-tipo
- che lede pesantemente l’autonomia negoziale delle parti, mortifica
il regime di mercato, presuppone una sorta di incapacità
di agire dei contraenti reputati in condizione di dovere essere
in qualche modo assistiti. In ogni caso il conduttore che voglia
impedire lo sfratto per le esecuzioni bloccate dal regime transitorio
ha facoltà di rivolgere istanza al giudice competente per
territorio (Tribunale) entro il 27 luglio 1999, di fissare una nuova
data dell’esecuzione. Il giudice civile dovrà stabilire la
data, autorizzando anche l’ufficiale giudiziario "a servirsi della
forza pubblica". Le procedure esecutive già pendenti alla
data del 30 dicembre 1998 sospese grazie al regime transitorio hanno
comunque mantenuto la loro efficacia. Tuttavia il locatore non potrà
rimanere inerte, ma dovrà notificare il preavviso di rilascio,
sempre tramite ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 608 del
Codice di procedura civile.
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