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Scaduto il 27 giugno il termine, il locatore può riprendere l’iniziativa per l’intervento della forza pubblica

ORA GLI SFRATTI DIVENTANO ESECUTIVI

Per il conduttore facoltà di chiedere la fissazione di una nuova data


Sono partite le procedure esecutive. Almeno sulla carta. Perché il 27 giugno scorso il blocco generalizzato degli sfratti per gli immobili ad uso abitazione nei comuni classificati ad alta tensione abitativa È finalmente scaduto. La esecuzioni pendenti per finita locazione erano state bloccate dall’art 6 della legge 431/1998, che le aveva sospese per 180 giorni. Nella previsione normativa, per la verità, non erano compresi tutti gli sfratti ma soltanto quelli per i quali, entro il 30 dicembre del 1998, l’ufficiale giudiziario aveva eseguito un accesso per lo sfratto poi non eseguito per mancata concessione della forza pubblica o altrimenti rinviato. Il periodo di sospensione di 180 giorni, nelle intenzioni del legislatore, era stabilito per consentire a locatori e conduttori di negoziare per giungere alla stipulazione di un nuovo contratto in base alle nuove regole: o quella del contratto libero di durata più lunga (4 anni più 4), o quella del contratto agevolato (3 anni più 2). Resta il fatto che il contratto cosiddetto agevolato, in buona parte del territorio italiano, non È ancora praticabile per il fatto che le associazioni rappresentative della proprietà e quelle degli inquilini non hanno concertato modelli contrattuali tipo: una specialità dirigistica tutta italiana - quella dei contratti-tipo - che lede pesantemente l’autonomia negoziale delle parti, mortifica il regime di mercato, presuppone una sorta di incapacità di agire dei contraenti reputati in condizione di dovere essere in qualche modo assistiti. In ogni caso il conduttore che voglia impedire lo sfratto per le esecuzioni bloccate dal regime transitorio ha facoltà di rivolgere istanza al giudice competente per territorio (Tribunale) entro il 27 luglio 1999, di fissare una nuova data dell’esecuzione. Il giudice civile dovrà stabilire la data, autorizzando anche l’ufficiale giudiziario "a servirsi della forza pubblica". Le procedure esecutive già pendenti alla data del 30 dicembre 1998 sospese grazie al regime transitorio hanno comunque mantenuto la loro efficacia. Tuttavia il locatore non potrà rimanere inerte, ma dovrà notificare il preavviso di rilascio, sempre tramite ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 608 del Codice di procedura civile.

 

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