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QUANDO LE SPESE
DIVENTANO CAUSA DI DISCORDIA TRA CONDÒMINI
i
criteri corretti per prevenire ogni contenzioso
Avv. Rodolfo
Cusano
presidente APPC / ALAC regione Campania
Il
tema che ci occupa È sovente fonte di perplessità
e di litigi all’interno dei condomini, anche perché la ripartizione
delle spese condominiali tocca in maniera diretta ed immediata gli
interessi dei singoli condòmini. Ad ognuno di loro, infatti,
spetta partecipare alle spese nella maniera più giusta possibile.
Quindi, una corretta applicazione delle disposizioni codicistiche
tutelerà non solo gli interessi di questi ultimi, ma anche
la posizione dell’amministratore al fine di evitare eventuali responsabilità
derivanti da una errata applicazione dei criteri di riparto delle
spese. Quali sono questi criteri di riparto delle spese? Intanto
È bene precisare che in un condominio perché si abbia equità
nella ripartizione delle spese si deve parlare di proporzionalità;
in particolare di proporzionalità in relazione al valore
delle singole unità immobiliari. Il legislatore ha tenuto
conto del fatto che determinati beni, impianti e servizi, tutti
in comune, siano asserviti a determinate proprietà che di
per sé possono tanto avere lo stesso valore tanto un valore diverso
e pertanto una equa gestione condominiale deve necessariamente tenere
in debita considerazione tale valore (valore millesimale): più
le unità immobiliari di singola appartenenza dei condomini
avranno valori diversi tra loro, identica differenziazione avranno
i singoli condomini nel determinarsi sulle cose comuni, in particolar
modo per quanto attiene alla quota di spesa spettante ad ognuno
di loro. Ma il legislatore È andato oltre nell’interpretare
il concetto di equità nella gestione condominiale; se il
valore della proprietà di singola appartenenza non può
più essere considerato criterio valido a causa di un uso
effettivo sproporzionato da parte di tutti i condomini rispetto
al valore millesimale attribuito alla singola proprietà ovvero
a causa di un uso esclusivo da parte di alcuni condomini, allora,
per tali ipotesi, si dovranno rideterminare i valori millesimali
già attribuiti, per potere eliminare tali scompensi, ricreando
quella equità che il caso concreto aveva provveduto a far
cessare.
Tabelle
millesimali al centro di tutto
Ancora
una volta È necessario attirare l’attenzione del lettore
sul fatto che la tabella millesimale, essendo metro e misura di
ogni cosa nel condominio, rappresenta per lo stesso il fulcro della
gestione stessa, nonché sottolineare il fatto che una tabella millesimale
corretta È l’unico strumento che ha il condominio di potere
eliminare alla fonte ogni forma di dissidio, soprattutto in materia
di spesa. L’obbligo di dotarsi delle tabelle millesimali È
dettato dall’art. 68 delle disp. att. c.c.: "Per gli effetti indicati
dagli artt. 1123, 1124, 1126 del Codice, il regolamento di condominio
deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli
condomini. I valori di piano o delle porzioni di piano, ragguagliati
a quello dell’intero edificio, devono essere espressi in millesimi
in apposita tabella allegata al regolamento di condominio". Quindi
il valore millesimale definisce anche l’esatta quota-parte di spesa
spettante a ciascun condomino. Il codice civile, nell’art. 1123,
prevede tre criteri generali di ripartizione delle spese; negli
articoli successivi affronta il criterio di ripartizione delle spese
per alcuni e specifici beni comuni, prevedendo per ognuno di essi
una particolare disciplina. L’art. 1124 c.c., infatti, prevede la
ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale;
l’art. 1125 c. c. detta i criteri per la ripartizione delle spese
per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e
dei solai; l’art. 1126 c. c. si occupa, infine, dei lastrici solari
di uso esclusivo. I criteri previsti dall’art. 1123 c. c. sono,
quindi, da considerarsi come aventi una portata generale, e si applicano
a tutti gli altri beni e/o servizi comuni che il Codice non ha ritenuto
dovere regolamentare in maniera specifica. Il primo comma dell’art.
1123 rappresenta il normale criterio di ripartizione millesimale
in base alla proprietà di ciascuno. Tale criterio si fonda
sul disposto dell’art. 1118 c. c., il quale prevede che il diritto
di ciascun condomino sui beni comuni È proporzionato al valore
del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non
dispone altrimenti; per la qual cosa verrà parimenti determinata
anche la sua partecipazione alle spese, espressa matematicamente
nella quota millesimale attribuitagli. Se È soliti identificare
la suddetta partecipazione alla tabella generale con la dizione
"quota di proprietà"; in realtà, essa non È
l’espressione della proprietà, non È cioÈ l’oggetto
del diritto, ma solo la misura in cui il condomino, nel caso specifico,
È obbligato a partecipare alle spese effettuate, ovvero a
tutte quelle spese che, avendo come oggetto i beni in comunione
indifferenziata, dovranno essere ripartite fra tutti, tenendo come
unico limite il valore della proprietà singola di ciascuno.
Il secondo criterio previsto dal citato art. 1123, al secondo comma,
tratta dell’uso potenziale differenziato e si applica quando determinati
beni comuni vengono utilizzati dai condomini in una misura che non
È proporzionale al valore della proprietà individuale,
ma potrà essere maggiore o minore, rendendosi necessaria
una ripartizione di spesa diversa che copra e colmi tale scompenso.
Il terzo criterio ha per oggetto "l’uso parziario della cosa comune".
Questo criterio si configura nel caso in cui un condominio sia dotato
di opere e/o impianti destinati a servire solo una parte del fabbricato
condominiale; in tal caso le spese relative saranno a carico dei
soli condomini che ne traggono utilità. Come si correlano
questi primi tre criteri? Si può con sicurezza affermare
che gli ultimi due si pongono con un carattere di specialità
rispetto al primo, per cui a quest’ultimo si farà ricorso
solo laddove essi non risultino applicabili; ad esempio nel caso
di riparazione del tetto di copertura del fabbricato condominiale
si applicherà il criterio generale di riparto delle spese
(1123, primo comma, c. c.), qualora si sia in presenza di un unico
tetto; qualora, invece, dovessimo trovarci di fronte a più
fabbricati con più tetti, ovvero sempre allo stesso fabbricato
ma con più tetti, si applicherà il terzo criterio
(1123, terzo comma, c. c. - proprietà separata o parziaria):
cioÈ saranno tenuti al pagamento delle spese solo quei condomini
i cui appartamenti siano effettivamente coperti dal tetto per cui
si È provveduto ad effettuare la riparazione. Quando si tratterà
di compilare la tabella attinente alla erogazione del riscaldamento,
dovremo necessariamente fare capo al secondo comma dell’art. 1123
(proprietà differenziata), perché, se tutte le unità
devono avere la stessa temperatura, i corpi scaldanti avranno misura
e dimensioni diverse in ciascuna di esse, a causa della minore o
maggiore capacità di assorbimento di ogni appartamento. Possiamo,
di conseguenza, ritenere che l’art. 1123 consacra il principio generale
dell’obbligo di mantenere in vita la cosa comune in ordine al disposto
dell’art. 1118, ma, soprattutto, della obiettiva utilizzazione della
cosa stessa, in quanto, per utilità della cosa comune, non
dobbiamo valutare l’utilizzazione presunta bensì verificare
la potenziale utilizzabilità circa l’uso, o il non uso, da
parte dei vari condomini, ed, in caso affermativo, in che misura.
Se un servizio, dunque, È potenzialmente accessibile a tutti,
allora tutti dovranno compartecipare alle spese, indipendentemente
dalla volontà manifestata del condomino di rinuncia. Il tecnico,
pertanto, nella compilazione delle tabelle millesimali, dovrà
tenere conto di tutta la casistica che la proprietà condominiale
comporta, in considerazione dei principi articolati negli artt.
1123, 1124 e 1126. E’ necessario puntualizzare che, qualora dovesse
rendersi necessario deliberare su di un oggetto il cui interesse
È circoscritto solo ad una parte dei condomini (proprietà
separata o parziale), il calcolo della maggioranza millesimale andrà
fatto con riferimento alle sole quote dei condomini interessati
(ciò accade in particolare nei condomini costituiti da vari
corpi di fabbrica).
Che
fare per le scale?
Infine,
bisogna fare un breve accenno al criterio di riparto previsto dagli
artt. 1124 e 1126. L’art. 1124 c. c., che si intitola alla manutenzione
e ricostruzione delle scale, imputa le spese unicamente ai proprietari
cui tali beni servono, per metà in ragione del valore del
singolo piano, e per l’altra metà in misura proporzionale
all’altezza di ciascun piano dal suolo. La voluntas legis, espressa
con tale disposizione, È evidente: si tiene conto di un probabile
criterio di uso determinato a monte dal legislatore al fine di evitare
inutili dissidi; in pratica, il normale criterio basato sui millesimi,
quello ex art. 1123, primo comma, viene contemperato con un altro,
il quale, tenuto conto del piano di ubicazione dell’immobile ed
atteso che quanto più alto È posto quest’ultimo tanto
più vengono adoperate le scale, riporta la ripartizione delle
spese sotto il vincolo del secondo comma dell’art. 1123 c. c. L’art.
1126 c. c. invece, fa riferimento ai lastrici solari di uso esclusivo;
specifichiamo che per lastrico solare di uso esclusivo deve intendersi
la copertura piana dell’edificio, in comunione a tutti i condomini,
posta alla sommità di quest’ultimo o di uno dei suoi corpi
di fabbrica, alla quale può accedere solo il proprietario.
In quest’ultimo caso, infatti, il codice recita il seguente principio:
"Coloro che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per
1/3 nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico:
gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o
della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione
del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno". E’
utile precisare che parteciperanno alla spesa tutti i proprietari
dell’edificio, se trattasi di unico lastrico; quando, invece, a
causa delle caratteristiche costruttive si potrà o si dovrà
tenere conto del fatto che si tratta di lastrici diversi, alle spese
di riparazione o ricostruzione parteciperanno i soli proprietari
di quegli immobili che si trovano nella colonna d’aria sottostante
il lastrico riparato o ricostruito. L’assemblea ha, comunque, il
potere di derogare ai predetti criteri legali di ripartizione della
spesa, essendo tale potere espressione dell’autonomia negoziale
dei condomini. Si legge, infatti, sempre nell’art. 1123 c. c., alla
fine del primo comma, quanto segue: "salvo diversa convenzione"
(1).
I
due tipi di regolamento
Il regolamento
di condominio può, quindi, stabilire che tutte, o solo alcune
spese, vengano ripartite secondo criteri diversi da quelli previsti
dal codice civile; a tal riguardo bisognerà distinguere tra
regolamento approvato dall’assemblea e regolamento contrattuale,
quest’ultimo predisposto dal venditore ed allegato ai contratti
di acquisto. Per quel che concerne i regolamenti della prima categoria,
i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge, potranno
essere modificati solo con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti, ed almeno la metà del valore
millesimale (art. 1138, terzo comma, c. c.). I regolamenti contrattuali,
invece, potranno essere modificati solo con il consenso di tutti
i condomini, essendo tali regolamenti nati per volontà contrattuale,
e non per deliberato assemblare, e pertanto solo con la stessa ed
identica volontà potranno essere oggetto di modifica. Conseguentemente,
eventuali delibere adottate senza la prescritta unanimità
saranno nulle.
(1)
L’unità sistematica tra la disposizione dell’art. 1118, I
comma c. c., a norma del quale il diritto di ciascun condomino sulle
parti comuni dell’edificio È proporzionato al valore del
piano o porzione di piano che gli appartiene, e la disposizione
del I comma dell’art. 1123 c. c.
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