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DELIBERAZIONI INVALIDE. IN CHE MODO È POSSIBILE IMPUGNARLE

Chi è legittimato a proporre l'azione?

Avv. Bruno Piscitelli


Una recente sentenza della Cassazione (n° 1520 del 2.10.98/23.2.98), che ha consentito anche al condomino presente e consenziente di impugnare la delibera assembleare perché ad un altro condomino era stato impedito di discutere e votare su uno degli argomenti posti all’ordine del giorno, ripropone la questione della legittimazione all’impugnativa delle delibere assembleari. E’ noto infatti che, in linea generale, chi abbia concorso con il suo voto all’approvazione della delibera non È legittimato ad impugnare la delibera. Ma a questa regola si sottrae l’ipotesi contemplata dall’art. 1421 codice civile in tema di nullità dei contratti in virtù della quale chiunque vi abbia interesse È legittimato a far valere la nullità del contratto.
Tale disposizione, che in un primo momento pareva non dovesse applicarsi al di fuori dell’ambito contrattuale, nel tempo È stata dalla giurisprudenza fatta valere anche per l’ipotesi di delibera nulla ed in qualche caso anche di delibera annullabile. L’ampliamento della possibilità di impugnativa, se da una parte garantisce il diritto di ciascun partecipante a manifestare la propria volontà, dall’altra contrasta con quel principio che il legislatore ha sempre inteso far valere, e cioÈ di salvaguardare la certezza dei rapporti tra i condomini che garantirebbe anche una più serena gestione del condominio.
Qualora dovessero concretizzarsi ipotesi di nullità radicale delle deliberazioni, assimilabili a quelle derivanti dalla mancata convocazione, chiunque potrebbe far valere tale vizio in qualsiasi momento e cioÈ anche chi con il voto ha concorso all’approvazione della deliberazione. Ritengo però che al condomino che abbia prestato posteriormente acquiescenza mediante atti incompatibile con la successiva opposizione debba essere precluso il diritto all’impugnativa.
Già non pochi problemi ha posto e pone il condomino astenuto per il quale È configurabile non solo l’azione di nullità ma anche quella di annullamento. Su tale questione sia dottrina che giurisprudenza si sono presentate sempre divise. Secondo coloro che attribuiscono all’astenuto una manifestazione di volontà negativa o che comunque non concorre a formare alcuna volontà, la sua posizione sarebbe equiparabile a quella del condomino dissenziente con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini dell’impugnativa. Chi propende invece per la tesi opposta del "chi tace acconsente" nega la possibilità per l’astenuto di opporsi al deliberato.
Ad avviso dello scrivente "chi tace non dice niente" ed allora occorre interpretare il comportamento concludente dell’astenuto per poterlo assimilare ad una delle due posizioni. Tornando al caso di specie esaminato dalla richiamata decisione della Suprema Corte, È stata quindi ritenuta nulla la delibera adottata con esclusione di due condomini presenti all’assemblea estromessi arbitrariamente dal presidente; ma non È stato ritenuto computabile il voto contrario espresso dagli stessi prima del loro allontanamento. La Corte ha infatti chiarito che È inammissibile una manifestazione di voto che preceda la trattazione e la discussione, le quali sono destinate a consentire ad ogni partecipante di orientarsi consapevolmente in ordine alle decisioni da adottare anche alla luce delle opinioni espresse dagli altri e ciò perché la deliberazione costituisce una "sintesi" e non una somma algebrica delle volontà dei singoli.

 

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