|
DELIBERAZIONI
INVALIDE. IN CHE MODO È POSSIBILE IMPUGNARLE
Chi
è legittimato a proporre l'azione?
Avv. Bruno
Piscitelli
Una
recente sentenza della Cassazione (n° 1520 del 2.10.98/23.2.98),
che ha consentito anche al condomino presente e consenziente di
impugnare la delibera assembleare perché ad un altro condomino era
stato impedito di discutere e votare su uno degli argomenti posti
all’ordine del giorno, ripropone la questione della legittimazione
all’impugnativa delle delibere assembleari. E’ noto infatti che,
in linea generale, chi abbia concorso con il suo voto all’approvazione
della delibera non È legittimato ad impugnare la delibera.
Ma a questa regola si sottrae l’ipotesi contemplata dall’art. 1421
codice civile in tema di nullità dei contratti in virtù
della quale chiunque vi abbia interesse È legittimato a far
valere la nullità del contratto.
Tale disposizione, che in un primo momento pareva non dovesse applicarsi
al di fuori dell’ambito contrattuale, nel tempo È stata dalla
giurisprudenza fatta valere anche per l’ipotesi di delibera nulla
ed in qualche caso anche di delibera annullabile. L’ampliamento
della possibilità di impugnativa, se da una parte garantisce
il diritto di ciascun partecipante a manifestare la propria volontà,
dall’altra contrasta con quel principio che il legislatore ha sempre
inteso far valere, e cioÈ di salvaguardare la certezza dei
rapporti tra i condomini che garantirebbe anche una più serena
gestione del condominio.
Qualora dovessero concretizzarsi ipotesi di nullità radicale
delle deliberazioni, assimilabili a quelle derivanti dalla mancata
convocazione, chiunque potrebbe far valere tale vizio in qualsiasi
momento e cioÈ anche chi con il voto ha concorso all’approvazione
della deliberazione. Ritengo però che al condomino che abbia
prestato posteriormente acquiescenza mediante atti incompatibile
con la successiva opposizione debba essere precluso il diritto all’impugnativa.
Già non pochi problemi ha posto e pone il condomino astenuto
per il quale È configurabile non solo l’azione di nullità
ma anche quella di annullamento. Su tale questione sia dottrina
che giurisprudenza si sono presentate sempre divise. Secondo coloro
che attribuiscono all’astenuto una manifestazione di volontà
negativa o che comunque non concorre a formare alcuna volontà,
la sua posizione sarebbe equiparabile a quella del condomino dissenziente
con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini dell’impugnativa.
Chi propende invece per la tesi opposta del "chi tace acconsente"
nega la possibilità per l’astenuto di opporsi al deliberato.
Ad avviso dello scrivente "chi tace non dice niente" ed allora occorre
interpretare il comportamento concludente dell’astenuto per poterlo
assimilare ad una delle due posizioni. Tornando al caso di specie
esaminato dalla richiamata decisione della Suprema Corte, È
stata quindi ritenuta nulla la delibera adottata con esclusione
di due condomini presenti all’assemblea estromessi arbitrariamente
dal presidente; ma non È stato ritenuto computabile il voto
contrario espresso dagli stessi prima del loro allontanamento. La
Corte ha infatti chiarito che È inammissibile una manifestazione
di voto che preceda la trattazione e la discussione, le quali sono
destinate a consentire ad ogni partecipante di orientarsi consapevolmente
in ordine alle decisioni da adottare anche alla luce delle opinioni
espresse dagli altri e ciò perché la deliberazione costituisce
una "sintesi" e non una somma algebrica delle volontà dei
singoli.
|