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Distacco
del riscaldamento. Le regole sono queste
D. Nel
condominio da me amministrato, alcuni condomini e inquilini, hanno
chiesto da diversi anni, ed è stato loro concesso fino ad ora, salvo
un caso, la riduzione del 40% del costo sulla quota carburante da
riscaldamento.
Le proprietà in questione hanno le seguenti caratteristiche:
1) negozio al piano terra in fase di ristrutturazione
dal 1993 circa, esso ha gli elementi radianti regolarmente staccati
dall'impianto, non prevede entro breve termine la fine dei lavori;
2) negozio al piano terra trasformato in pizzeria
al taglio, il quale, avendo installato un forno per la produzione
di pizza, ha staccato dall'impianto centralizzato gli elementi radianti,
rendendosi autonomo dall'impianto centralizzato e richiedendo perciò
la riduzione del 40% sul carburante;
3) condomina pensionata, ricoverata da molti anni
in un pensionato per anziani, ha gli elementi collegati all'impianto
centralizzato ma con i rubinetti degli elementi radianti chiusi.
Nell'assemblea annuale sul riscaldamento che indirò
a fine maggio 2000, porrò all'ordine del giorno la richiesta di
un quarto condomino, il quale, ristrutturando la sua proprietà sita
al quarto piano fuori terra, ha predisposto il suo appartamento
in modo tale da potersi rendere autonomo dal riscaldamento centralizzato.
Il condomino ha chiesto pertanto la possibilità di staccarsi dall'impianto
centralizzato oppure se ciò non fosse possibile, chiede la riduzione
del 40% sul consumo del carburante da riscaldamento.
Domando quindi cortesemente:
a) la riduzione del 40% sui costi del consumo di
carburante da riscaldamento è in ogni modo sempre dovuta dal Condominio
al richiedente?
b) nel caso del negozio da molti anni in ristrutturazione,
con la prospettiva di stallo indeterminato dei lavori, come bisogna
regolarsi?
Il Condominio è ancora obbligato a riconoscere
lo stato di contingente emergenza dovuta a ristrutturazione?
c) Nel caso della pizzeria che, ristrutturando
si è resa autonoma, il Condominio deve continuerà a riconoscergli
l'emergenza e quindi la riduzione del 40% sul carburante?
d) Nel caso della donna, che per le sue condizioni
di salute non ritornerà più nella sua proprietà e, in considerazione
del fatto che i familiari non assumono alcun'iniziativa relativa
ad affitto/vendita, il Condominio deve continuare a riconoscere
la riduzione del 40% di carburante?
e) Nel caso del condomino che si è costruito un
impianto autonomo in presenza di un impianto centralizzato, il Condominio
come deve comportarsi?
Egli può, staccandosi dell'impianto centralizzato,
chiedere la riduzione del 40% sul costo del carburante?
Egli può rendersi in ogni caso autonomo?
risponde
il geom. Giuseppe Burcheri:
R.
Se
la domanda di esonero coincide con quanto previsto dal regolamento
di condominio, l'amministratore dovrà prenderne atto e dare conferma,
esigendo però una richiesta scritta, per giustificazione contabile.
Altri
regolamenti, invece, non prevedono alcuna possibilità di esonero,
ma, al contrario, l'obbligo per tutti i condomini di partecipare
alle spese condominiali in genere o a quella del riscaldamento in
particolare.
In
tale ipotesi è evidente che la richiesta di esonero non può essere
accolta, e quindi l'amministratore risponderà che non può accogliere
la richiesta.
Nella
maggior parte dei casi il regolamento non prevede nulla e l'unico
comportamento ammissibile da parte dell'amministratore sarà quello
di avvertire il richiedente che non è in suo potere di prendere
decisioni al proposito e che sarà sua cura di porre all'ordine del
giorno della prossima assemblea la richiesta formulata.
Va
osservato, a questo punto, che l'ordine del giorno non può riguardare
soltanto la discussione della richiesta del condomino, ma deve necessariamente
concernere anche una nuova e specifica regolamentazione della materia,
qualora l'assemblea intenda accogliere in tutto (esenzione completa)
o in parte (esonero parziale) la richiesta del condomino che rinuncia
all'uso.
Tale
regolamentazione deve precisare inoltre quali siano gli estremi
di una "rinuncia all'uso", se questa può essere solo definitiva,
oppure anche temporanea, ecc.
In
altri termini, la questione particolare deve essere risolta con
una esplicita regolamentazione che risolva definitivamente per quel
condominio, la materia in esame.
Da
notare che, trattandosi di integrazione del regolamento di condominio,
la delibera può essere adottata solo con la maggioranza prevista
dal 2° comma dell'articolo 1136 del Codice Civile.
La
Cassazione con sentenza n° 907 del 22.03.1968 ha ritenuto che il
condomino che rinuncia al riscaldamento non può pretendere alcun
esonero della spesa, se non nella misura del risparmio ottenuto
dal condominio, a seguito della sua rinuncia.
Analoga
la sentenza n° 889 del 12.06.1981 della Corte di Appello di Milano,
mentre il Tribunale di Napoli, con sentenza 8791 del 24.09.1987
ha ritenuto che il distacco di un condomino dall'impianto può essere
consentito con il consenso unanime non solo di tutti gli altri condomini,
ma anche degli inquilini.
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