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L'azione di rivalsa del coerede non è soggetta alla disciplina dell'art. 23 c.p.c.

Liti condominiali e foro competente

Cassazione Civile, II° Sez., 1° marzo 2000 - n. 2249


Ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'articolo 23 c.p.c., che regola la competenza territoriale in ordine alle liti tra i partecipanti alla comunione, deve intendersi per causa vertente tra condòmini quella in cui si controverta in tema di rapporti giuridici attinenti al diritto reale di proprietà e all'uso delle cose comuni. Pertanto, deve escludersi che l'azione di rivalsa esercitata dal coerede che abbia corrisposto le somme spettanti all'amministratore giudiziario per la gestione di uno dei beni ereditari, in regime di comunione, sia assoggettata, configurandosi come una surrogazione all'amministratore stesso nei confronti degli altri coeredi, al regime della competenza territoriale previsto dal citato articolo 23 del codice di rito, in quanto, in siffatta ipotesi, la qualità di condomino non costituisce un presupposto soggettivo necessario dell'azione proposta, e si fonda sull'anticipazione della somma effettuata in favore del creditore comune.

L'articolo 23 c.p.c. che stabilisce per le cause tra condomini la competenza del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, concerne non la sola ipotesi di condominio di edifici divisi per piano o porzioni di piano, ma più in generale tutti i casi di comunione di beni ex articolo 1100 ss. c.c. (Cass. 30 ottobre 1998, n. 10863). Nello stesso ordine di idee è Cassazione 1° marzo 1994, n. 2026, secondo cui, in tema di competenza per territorio, il termine «condomini» espresso dall'articolo 23 c.p.c., si applica in generale a tutte le controversie relative a casi di comunione.
Aggiungasi che, l'articolo 23 c.p.c. che prevede per le cause fra condòmini il foro speciale esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, si riferisce non soltanto alle liti fra condòmini per i rapporti giuridici attinenti alla proprietà ed all'uso delle cose comuni bensì anche a tutte le liti che possono insorgere nell'ambito condominiale, comprese quelle fra il condominio ed il singolo condomino relative al pagamento della quota di contributi da parte di quest'ultimo, considerato che il condominio a differenza della società, non è un soggetto dotato di personalità giuridica sia pure attenuata o di una propria autonomia patrimoniale rispetto ai soggetti che ne fanno parte; ma si configura come gestione collegiale di interessi individuali facente capo a questi ultimi, sicché il suo amministratore non può considerarsi investito di un potere di rappresentanza organica, ma ha la semplice rappresentanza volontaria dei partecipanti (Cass. 16 agosto 1993, n. 8734).
Si consideri, peraltro, che poiché l'amministratore di condominio nell'attività di riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino per l'utilizzazione delle cose comuni agisce in rappresentanza degli altri condòmini, le controversie che insorgono in ordine a tale riscossione, costituiscono una lite tra condòmini soggetta quanto alla competenza territoriale ai criteri dell'articolo 23 c.p.c. e quindi devoluta alla cognizione del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale.

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