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L'azione di
rivalsa del coerede non è soggetta alla disciplina dell'art. 23
c.p.c.
Liti
condominiali e foro competente
Cassazione
Civile, II° Sez., 1° marzo 2000 - n. 2249
Ai fini
dell'applicabilità della disciplina dell'articolo 23 c.p.c., che
regola la competenza territoriale in ordine alle liti tra i partecipanti
alla comunione, deve intendersi per causa vertente tra condòmini
quella in cui si controverta in tema di rapporti giuridici attinenti
al diritto reale di proprietà e all'uso delle cose comuni. Pertanto,
deve escludersi che l'azione di rivalsa esercitata dal coerede che
abbia corrisposto le somme spettanti all'amministratore giudiziario
per la gestione di uno dei beni ereditari, in regime di comunione,
sia assoggettata, configurandosi come una surrogazione all'amministratore
stesso nei confronti degli altri coeredi, al regime della competenza
territoriale previsto dal citato articolo 23 del codice di rito,
in quanto, in siffatta ipotesi, la qualità di condomino non costituisce
un presupposto soggettivo necessario dell'azione proposta, e si
fonda sull'anticipazione della somma effettuata in favore del creditore
comune.
L'articolo
23 c.p.c. che stabilisce per le cause tra condomini la competenza
del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior
parte di essi, concerne non la sola ipotesi di condominio di edifici
divisi per piano o porzioni di piano, ma più in generale tutti i
casi di comunione di beni ex articolo 1100 ss. c.c. (Cass. 30 ottobre
1998, n. 10863). Nello stesso ordine di idee è Cassazione 1° marzo
1994, n. 2026, secondo cui, in tema di competenza per territorio,
il termine «condomini» espresso dall'articolo 23 c.p.c., si applica
in generale a tutte le controversie relative a casi di comunione.
Aggiungasi che,
l'articolo 23 c.p.c. che prevede per le cause fra condòmini il foro
speciale esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la
maggior parte di essi, si riferisce non soltanto alle liti fra condòmini
per i rapporti giuridici attinenti alla proprietà ed all'uso delle
cose comuni bensì anche a tutte le liti che possono insorgere nell'ambito
condominiale, comprese quelle fra il condominio ed il singolo condomino
relative al pagamento della quota di contributi da parte di quest'ultimo,
considerato che il condominio a differenza della società, non è
un soggetto dotato di personalità giuridica sia pure attenuata o
di una propria autonomia patrimoniale rispetto ai soggetti che ne
fanno parte; ma si configura come gestione collegiale di interessi
individuali facente capo a questi ultimi, sicché il suo amministratore
non può considerarsi investito di un potere di rappresentanza organica,
ma ha la semplice rappresentanza volontaria dei partecipanti (Cass.
16 agosto 1993, n. 8734).
Si consideri, peraltro,
che poiché l'amministratore di condominio nell'attività di riscossione
dei contributi dovuti da ciascun condomino per l'utilizzazione delle
cose comuni agisce in rappresentanza degli altri condòmini, le controversie
che insorgono in ordine a tale riscossione, costituiscono una lite
tra condòmini soggetta quanto alla competenza territoriale ai criteri
dell'articolo 23 c.p.c. e quindi devoluta alla cognizione del giudice
del luogo in cui si trova l'immobile condominiale.
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