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Recente sentenza
con cui la Cassazione effettua un discrimine
L’edificio
condominiale e le sue parti comuni
Cass.
Sez. Civ. II° Marzo 2000 - N. 2255
In tema
di condominio, e con riferimento alle parti comuni dell'edificio,
il termine godimento designa due differenti realtà, quella della
utilizzazione effettiva della res, e quella del suo godimento soggettivo
in senso proprio, con la prima intendendosi l'utilità prodotta (indipendentemente
da qualsiasi attività umana) in favore delle unità immobiliari dall'unione
materiale o dalla destinazione funzionale delle cose, degli impianti,
dei servizi (suolo, fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari,
cortili), la seconda concretantesi, invece, nell'uso delle parti
comuni quale effetto dell'attività personale dei titolari dei piani
o porzioni di piano (utilizzazione di anditi, stenditoi, ascensori,
impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento).
Nondimeno,
talune delle parti comuni elencate nell'articolo 1117 c.c. (solitamente
destinate a fornire utilità oggettiva ai condòmini) sono, talora,
suscettibili anche di uso soggettivo, uso per vero, particolare
e anomalo, diverso, cioè, da quello connesso con la funzione peculiare
di tali parti e indipendente dalla relativa funzione strumentale
(i muri maestri utilizzati, ad esempio, per l'applicazione di vetrine
o insegne luminose), con la conseguenza che i cortili, funzionalmente
destinati a fornire aria e luce al fabbricato (destinazione oggettiva)
ben possono essere destinati (anche) a uso soggettivo (sistemazione
di serbatoi, deposito merci, parcheggio auto), talché, pur costituendo
normalmente oggetto di trasferimento consequenziale al trasferimento
della proprietà del piano o porzione di piano, pur tuttavia possono,
ex titulo, formare, quanto al relativo godimento soggettivo, oggetto
di diversa pattuizione, quale, come nella specie, l'esclusione dal
trasferimento della relativa quota di comproprietà dell'uso (soggettivo)
come parcheggio auto, specie qualora il cortile stesso non risulti
sufficiente ad ospitare le autovetture di tutti i condòmini (sicché
la clausola di esclusione de que appare destinata a perseguire interessi
non immeritevoli di tutela).
La presunzione di comunione enunciata dall'articolo 1117 c.c. non
è assoluta e viene meno quando una delle parti considerate da tale
norma serve, per caratteristiche strutturali e funzionali, al godimento
di una porzione dell'immobile che costituisca oggetto di autonomo
e separato diritto di proprietà, in quanto la destinazione particolare
vince la presunzione legale di comunione alla stessa stregua di
un titolo contrario (Cass. 11 agosto 1990, n. 8233).
Va anche ricordato
che l'individuazione delle parti comuni, come le terrazze di copertura,
risultante dalla testé citata norma codicistica - la quale non si
limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenze a
tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria - può
essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato
titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche
strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo
di una o più unità immobiliari (Cass. Sez. unite, 7 luglio 1993,
n. 7449).
Il condomino, proprietario
del piano sottostante al tetto comune può aprire su esso abbaini
e finestre - non incompatibili con la sua destinazione naturale
- per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano
a regola d'arte e non ne pregiudichino la funzione di copertura,
né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo (Cass. 12
febbraio 1998, n. 1498)
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