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LA SENTENZA IMPUGNATA


Un abbonato pine il problema dell'impugnatura da parte del singolo condòmino di una sentenza pronunciata nei confronti del condominio.

risponde l'Avvocato
PAOLO RIBERO

La giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono che il condominio sia un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti e che l'esistenza dell'amministratore, quale organo rappresentativo unitario, non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione e quindi di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti del condominio (tale principio È stato recentemente ribadito dalla Cass. sezione II 29/08/97 n.8257).
Naturalmente il condomino che deciderà di impugnare la sentenza dovrà accollarsi le spese di giudizio e sostenere eventualmente quelle liquidate in caso di soccombenza. È opportuno, inoltre, ricordare che, essendo la sentenza oggetto del quesito pronunciata dal Giudice di Pace, l'art.339 ultimo comma dispone che "sono inappellabili le sentenze del Giudice di Pace pronunziate secondo equità" e che nell'art.113 II° comma si stabilisce che "il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non concede lire due milioni".
Pertanto, se la sentenza pronunciata rientra in tale ipotesi, l'unico mezzo di impugnazione esercitabile È il ricorso per cassazione. Infine essendo le sentenze provvisoriamente esecutive, le spese di giudizio di primo grado devono essere pagate indipendentemente dall'impugnazione. Con quest'ultima si può chiedere la sospensione dell'esecutorietà, ma fino a quando questa non venga concessa la parte vittoriosa in primo grado può agire per ottenere il versamento di quanto liquidato a suo favore.

 

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