|
LA SENTENZA IMPUGNATA
Un abbonato pine il problema
dell'impugnatura da parte del singolo condòmino di una sentenza
pronunciata nei confronti del condominio.
risponde l'Avvocato
PAOLO RIBERO
La giurisprudenza
e la dottrina prevalente ritengono che il condominio sia un ente
di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei
suoi partecipanti e che l'esistenza dell'amministratore, quale organo
rappresentativo unitario, non priva i singoli condomini del potere
di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione
e quindi di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli
effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti del
condominio (tale principio È stato recentemente ribadito
dalla Cass. sezione II 29/08/97 n.8257).
Naturalmente il condomino che deciderà di impugnare la sentenza
dovrà accollarsi le spese di giudizio e sostenere eventualmente
quelle liquidate in caso di soccombenza. È opportuno, inoltre,
ricordare che, essendo la sentenza oggetto del quesito pronunciata
dal Giudice di Pace, l'art.339 ultimo comma dispone che "sono inappellabili
le sentenze del Giudice di Pace pronunziate secondo equità"
e che nell'art.113 II° comma si stabilisce che "il Giudice di
Pace decide secondo equità le cause il cui valore non concede
lire due milioni".
Pertanto, se la sentenza pronunciata rientra in tale ipotesi, l'unico
mezzo di impugnazione esercitabile È il ricorso per cassazione.
Infine essendo le sentenze provvisoriamente esecutive, le spese
di giudizio di primo grado devono essere pagate indipendentemente
dall'impugnazione. Con quest'ultima si può chiedere la sospensione
dell'esecutorietà, ma fino a quando questa non venga concessa
la parte vittoriosa in primo grado può agire per ottenere
il versamento di quanto liquidato a suo favore.
|