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LA PUBBLICITÀ IN BUCA E LA TINTORIA


Sono una vostra nuova abbonata, gradirei avere da voi delle risposte ad alcuni problemi di carattere condominiale.

1) Nel mio condominio È stata affissa sotto la pulsantiera del citofono una targhetta sulla quale È scritto: "No pubblicità in buca" citando gli artt. 660 e 663 del c.p.. Vorrei sapere se È necessaria la delibera assembleare e che maggioranza occorre; se l'affissione di tale targhetta non lede la mia libertà di infomazione e la mia proprietà privata (buca lettere), gradirei inoltre sapere se per l'affissione di tale targhetta bisogna pagare al Comune una tassa.
2) Sono proprietaria dei muri di un negozio adibito a tintoria, l'inquilina oltre a non pagarmi l'affitto (da 8 mesi) non paga nÈ riscaldamento ne le spese condominiali di sua competenza comprensive dell'acqua che usa per il suo lavoro. Gradirei un vostro parere in merito:

- Quale azione devo intraprendere per farmi pagare gli affitti arretrati;
- Solo che l'amministrazione può rivalersi su di me per farsi pagare il riscaldamento, vorrei conoscere entro quali termini e in base a quale normativa può fare ciò e come possa a mia volta rivalermi sull'inquilina.
- Visto che l'inquilina non paga l'acqua che usa per lavorare posso fare in modo che non usufruisca di tale servizio?

risponde l'Avvocato
RODOLFO CUSANO
presidente dell'Appc Alac per la Campania


1) L'apposizione di una targhetta che vieta la pubblicità non ha natura condominiale, nel senso che non può essere oggetto di delibera assembleare atteso che il diritto all'informazione È di natura meramente privatistica, e che per tale motivo ognuno può usarne o liberamente rinunciarvi. Trattandosi di un messaggio non pubblicitario nessuna tassa È dovuta al comune qualora la relativa targa sia apposta in luogo pubblico.
2) I canoni di locazione non pagati vanno richiesti a mezzo di citazione per morosità; il giudice contestualmente alla risoluzione contrattuale pronuncerà anche condanna al pagamento di quanto dovuto. Per quanto riguarda gli oneri condominiali, l'amministratore può sempre agire, anzi deve, nei confronti del solo proprietario. Pertanto, quest'ultimo, È tenuto nei confronti del condominio anche al pagamento delle spese di riscaldamento. Lo stesso dicasi per ciò che riguarda l'acqua. Risulta logico, anche se la lettrice non lo chiarisce, che nel condominio in questione vi È un unico contratto per la fornitura dell'acqua e che poi È il condominio a ripartirla tra i condomini. Conseguenzialmente, il proprietario, in caso di morosità, può chiedere all'amministratore il distacco di tale servizio. In caso contrario, ove il contratto di fornitura intercorra tra la conduttrice e l'Ente fornitore, nulla può il proprietario. Per completezza della fattispecie si conclude significando che per tutte le causali sopra esposte si può procedere con ordinario atto di citazione per danni.

 

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