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LA PUBBLICITÀ
IN BUCA E LA TINTORIA
Sono una vostra nuova abbonata,
gradirei avere da voi delle risposte ad alcuni problemi di carattere
condominiale.
1) Nel mio condominio
È stata affissa sotto la pulsantiera del citofono una targhetta
sulla quale È scritto: "No pubblicità in buca" citando
gli artt. 660 e 663 del c.p.. Vorrei sapere se È necessaria
la delibera assembleare e che maggioranza occorre; se l'affissione
di tale targhetta non lede la mia libertà di infomazione
e la mia proprietà privata (buca lettere), gradirei inoltre
sapere se per l'affissione di tale targhetta bisogna pagare al Comune
una tassa.
2) Sono proprietaria dei muri di un negozio adibito a tintoria,
l'inquilina oltre a non pagarmi l'affitto (da 8 mesi) non paga nÈ
riscaldamento ne le spese condominiali di sua competenza comprensive
dell'acqua che usa per il suo lavoro. Gradirei un vostro parere
in merito:
- Quale azione devo intraprendere
per farmi pagare gli affitti arretrati;
- Solo che l'amministrazione può rivalersi su di
me per farsi pagare il riscaldamento, vorrei conoscere entro quali
termini e in base a quale normativa può fare ciò e
come possa a mia volta rivalermi sull'inquilina.
- Visto che l'inquilina non paga l'acqua che usa per lavorare
posso fare in modo che non usufruisca di tale servizio?
risponde l'Avvocato
RODOLFO CUSANO
presidente dell'Appc Alac per la Campania
1)
L'apposizione di una targhetta che vieta la pubblicità non
ha natura condominiale, nel senso che non può essere oggetto
di delibera assembleare atteso che il diritto all'informazione È
di natura meramente privatistica, e che per tale motivo ognuno può
usarne o liberamente rinunciarvi. Trattandosi di un messaggio non
pubblicitario nessuna tassa È dovuta al comune qualora la
relativa targa sia apposta in luogo pubblico.
2) I canoni di locazione non pagati vanno richiesti a mezzo
di citazione per morosità; il giudice contestualmente alla
risoluzione contrattuale pronuncerà anche condanna al pagamento
di quanto dovuto. Per quanto riguarda gli oneri condominiali, l'amministratore
può sempre agire, anzi deve, nei confronti del solo proprietario.
Pertanto, quest'ultimo, È tenuto nei confronti del condominio
anche al pagamento delle spese di riscaldamento. Lo stesso dicasi
per ciò che riguarda l'acqua. Risulta logico, anche se la
lettrice non lo chiarisce, che nel condominio in questione vi È
un unico contratto per la fornitura dell'acqua e che poi È
il condominio a ripartirla tra i condomini. Conseguenzialmente,
il proprietario, in caso di morosità, può chiedere
all'amministratore il distacco di tale servizio. In caso contrario,
ove il contratto di fornitura intercorra tra la conduttrice e l'Ente
fornitore, nulla può il proprietario. Per completezza della
fattispecie si conclude significando che per tutte le causali sopra
esposte si può procedere con ordinario atto di citazione
per danni.
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