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L'AGGIORNAMENTO DELLA
POLIZZA
Per adeguare la polizza assicurativa
di un condominio l'amministratore deve avere l'autorizzazione dell'assemblea
o fa parte dei suoi compiti tenere aggiornata la polizza?
risponde il Geometra
GIUSEPPE BURCHERI
L'assicurazione
dell'edificio in condominio viene, normalmente, stipulata ai fini
della copertura dei rischi da incendio e da responsabilità
civile e, quando riguarda lo stabile nel suo complesso, comprende
tanto le proprietà esclusive. La delibera di stipulare il
contratto di assicurazione deve ritenersi di ordinaria amministrazione
e quindi valida se presa con la maggioranza del 2° comma art.1136
Cc, in prima convocazione, o con quella del 3° comma stesso
articolo, in seconda convocazione. L'autorizzazione a stipulare
il contratto comporta anche l'autorizzazione ad eseguirlo, e cioÈ
(oltre che a pagare i premi) a denunciare ed a riscuotere gli indennizzi
per i danni alle parti comuni ( di cui l'amministratore deve curare
la manutenzione, l'uso, la conservazione ecc. art.1130 Cc). Tuttavia
se l'adeguamento della polizza comporta anche la stipula di un nuovo
contratto, occorrerà una nuova delibera assembleare. E' bene
ricordare che i diritti derivanti dal contrtto spettano all'assicurato,
e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può
farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. Art.1891
Cc 2° comma. Normalmente per una cattiva abitudine consolidata
nel tempo, l'assicuratore non accerta mai che l'assemblea con apposita
delibera abbia autorizzato l'amministratore a stipulare il contratto.
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