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L'AGGIORNAMENTO DELLA POLIZZA


Per adeguare la polizza assicurativa di un condominio l'amministratore deve avere l'autorizzazione dell'assemblea o fa parte dei suoi compiti tenere aggiornata la polizza?

risponde il Geometra
GIUSEPPE BURCHERI

L'assicurazione dell'edificio in condominio viene, normalmente, stipulata ai fini della copertura dei rischi da incendio e da responsabilità civile e, quando riguarda lo stabile nel suo complesso, comprende tanto le proprietà esclusive. La delibera di stipulare il contratto di assicurazione deve ritenersi di ordinaria amministrazione e quindi valida se presa con la maggioranza del 2° comma art.1136 Cc, in prima convocazione, o con quella del 3° comma stesso articolo, in seconda convocazione. L'autorizzazione a stipulare il contratto comporta anche l'autorizzazione ad eseguirlo, e cioÈ (oltre che a pagare i premi) a denunciare ed a riscuotere gli indennizzi per i danni alle parti comuni ( di cui l'amministratore deve curare la manutenzione, l'uso, la conservazione ecc. art.1130 Cc). Tuttavia se l'adeguamento della polizza comporta anche la stipula di un nuovo contratto, occorrerà una nuova delibera assembleare. E' bene ricordare che i diritti derivanti dal contrtto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. Art.1891 Cc 2° comma. Normalmente per una cattiva abitudine consolidata nel tempo, l'assicuratore non accerta mai che l'assemblea con apposita delibera abbia autorizzato l'amministratore a stipulare il contratto.

 

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