|
VENTI BOX VENTI
Avendo realizzato, con le
modalità previste dalla Legge Tognoli, n°20 box di pertinenza
a n°20 alloggi (la totalità dell'edificio) al piano terreno,
nelle parti comuni dell'edificio stesso, si chiede se sussiste l'obbligo
o meno dell'accatastamento degli stessi, quale pertinenza dei singoli
alloggi.
risponde l'Ingegnere
RAFFAELE DE DONNO
Il quesito
posto dall'abbonato fa riferimento alla Legge 24 marzo 1989, n°122
ed in particolare all'art.9. Tale articolo da la possibilità
ai proprietari di immobili a realizzare, nel sottosuolo o al piano
terreno, parcheggi pertinenziali, anche in deroga agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Il comma 5 di detto
articolo, sostituito dal comma 6 dell'art.1 del Dl 6 agosto 1993,
n°281 (e s.m.i.), evidenzia che i parcheggi realizzati ai sensi
del comma 1 dell'art.9 della citata legge non possono essere ceduti
separatamente dall'unita immobiliare a cui sono legati da vincolo
pertinenziale. Il comma 7 dell'art.1 del Dl 6 agosto 1993, n°281
(e s.m.i.), aggiunge che i parcheggi realizzati ai sensi dell'art.9
comma 1 della legge 24 marzo 1989, n°122, non possono subire
modificazioni della destinazione d'uso per un periodo di trenta
anni a decorrere dalla loro realizzazione.
Da quanto su premesso si evince che nulla cambia ai fini delle procedure
catastali da eseguire per regolarizzare l'avvenuta trasformazione
d'uso di una zona comune a box auto. L'obbligo di un adeguamento
catastale È evidenziato dal comma 7 dell'art.1 del Dl 6 agosto
1993, n°281 (e s.m.i.) in quanto vincola le zone destinate a
parcheggi a mantenere tale destinazione per trenta anni, ragione
per cui, dal punto di vista documentale, la zona oggetto di intervento
deve avere destinazione d'uso ad autorimessa. Nel caso specifico,
essendo stati realizzati i box su parti comuni, È possibile
accatastare i box come parti comuni di uso esclusivo.
La variazione catastale deve essere comunque effettuata anche in
funzione di una mutata reale destinazione d'uso e quindi di rendita.
|