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VENTI BOX VENTI


Avendo realizzato, con le modalità previste dalla Legge Tognoli, n°20 box di pertinenza a n°20 alloggi (la totalità dell'edificio) al piano terreno, nelle parti comuni dell'edificio stesso, si chiede se sussiste l'obbligo o meno dell'accatastamento degli stessi, quale pertinenza dei singoli alloggi.

risponde l'Ingegnere
RAFFAELE DE DONNO

Il quesito posto dall'abbonato fa riferimento alla Legge 24 marzo 1989, n°122 ed in particolare all'art.9. Tale articolo da la possibilità ai proprietari di immobili a realizzare, nel sottosuolo o al piano terreno, parcheggi pertinenziali, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Il comma 5 di detto articolo, sostituito dal comma 6 dell'art.1 del Dl 6 agosto 1993, n°281 (e s.m.i.), evidenzia che i parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 dell'art.9 della citata legge non possono essere ceduti separatamente dall'unita immobiliare a cui sono legati da vincolo pertinenziale. Il comma 7 dell'art.1 del Dl 6 agosto 1993, n°281 (e s.m.i.), aggiunge che i parcheggi realizzati ai sensi dell'art.9 comma 1 della legge 24 marzo 1989, n°122, non possono subire modificazioni della destinazione d'uso per un periodo di trenta anni a decorrere dalla loro realizzazione.
Da quanto su premesso si evince che nulla cambia ai fini delle procedure catastali da eseguire per regolarizzare l'avvenuta trasformazione d'uso di una zona comune a box auto. L'obbligo di un adeguamento catastale È evidenziato dal comma 7 dell'art.1 del Dl 6 agosto 1993, n°281 (e s.m.i.) in quanto vincola le zone destinate a parcheggi a mantenere tale destinazione per trenta anni, ragione per cui, dal punto di vista documentale, la zona oggetto di intervento deve avere destinazione d'uso ad autorimessa. Nel caso specifico, essendo stati realizzati i box su parti comuni, È possibile accatastare i box come parti comuni di uso esclusivo.
La variazione catastale deve essere comunque effettuata anche in funzione di una mutata reale destinazione d'uso e quindi di rendita.

 

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