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LE TABELLE
MILLESIMALI
Avv. Rodolfo
Cusano
presidente APPC / ALAC regione Campania
1. Formazione
e approvazione.
Così
come accade per il regolamento di condominio, anche le tabelle millesimali
possono essere redatte dal costruttore. In tal caso anche queste
vengono richiamate nei singoli atti di compravendita, in uno al
regolamento, determinandosi, così, la cd. "accettazione
contrattuale". É questa l’ipotesi migliore, in quanto
l’unico costruttore conosce bene tutti gli elementi necessari alla
corretta formazione delle tabelle.
É
evidente che il costruttore, per la loro redazione, si servirà
dell’opera di un tecnico qualificato. Ma ciò che più
importa è che provvedendo lui stesso alla successiva stipula
contrattuale, vengono alla radice eliminate tutte quelle contestazioni
che invece si hanno quando è necessario adottare le tabelle
a mezzo di approvazione assembleare. Per la validità di una
tale delibera è infatti necessaria la totalità dei
consensi dei partecipanti al condominio. Più che di una particolare
maggioranza assembleare richiesta a pena di validità della
stessa, l’unanimità è ritenuta necessaria in quanto
espressione della volontà di ciascun condomino di accettare
i valori determinati, confluendo la totalità delle volontà
manifestate in un atto complesso che genera un vero e proprio contratto
fra tutti i condomini; contratto che ha ad oggetto i beni comuni
dello stabile e determina in maniera precisa la quota di diritto
e di partecipazione alle spese di ogni singolo condòmino.
Tale scopo viene raggiunto proprio attraverso l’espressione in millesimi
dei valori delle singole unità componenti il condominio;
infatti, l’art. 1118 c.c. - I comma -, che ha riguardo ai diritti
dei partecipanti sulle cose comuni, testualmente prevede: "Il
diritto di ciascun condòmino sulle cose indicate dall’articolo
precedente è proporzionato al valore del piano o porzione
di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.".
L’obbligo
invece di dotarsi delle tabelle millesimali è dettato dall’art.
68 delle DD.AA.c.c.: "Per gli effetti indicati dagli artt.
1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio
deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli
condòmini. I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell’intero edificio, devono essere espressi
in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.".
È
questa stessa Disposizione che, nel prevedere tale obbligo, ne detta
anche i criteri di formazione: lo fa però all’incontrario;
in pratica essa indica ciò di cui non bisogna tener conto.
Al terzo comma, infatti, prevede: "Nell’accertamento dei valori
medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti
e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione
di piano.".
Ma
quali sono invece i criteri da porre a base della corretta redazione
delle tabelle millesimali? In primo luogo occorre precisare che,
ove esse non fossero già state redatte dall’unico costruttore,
è opportuno che l’amministratore convochi previamente l’assemblea
per conferire l’incarico ad un tecnico di fiducia. Ma anche se l’amministratore
non è il diretto responsabile della redazione delle tabelle,
vediamo quali sono i principi cui esse devono essere ispirate.
Anzitutto
le quote devono essere determinate in base al valore di mercato
di ciascuna proprietà esclusiva, proporzionale al valore
dell’edificio. Si tratta quindi di stabilire il valore venale in
comune commercio dell’intero edificio e, determinato il valore del
singolo appartamento, operare la proporzione. Ma come si fa a conoscere
del valore venale in comune commercio? La mossa più semplice
è quella di chiedere al costruttore il valore complessivo
dell’edificio ed il prezzo di vendita al quale ha alienato i singoli
cespiti; poi, moltiplicando per 1000 tali singoli prezzi di vendita
e dividendo ciascun risultato per il valore totale dell’immobile,
si ottengono le quote millesimali delle singole unità immobiliari.
In
mancanza di tali elementi, per poter determinare il valore di ogni
singolo immobile si deve procedere stabilendo un determinato prezzo
a mq. e rapportarlo poi alla superficie reale di ogni singolo cespite.
Se essi sono di altezza diversa uno dall’altro bisogna far riferimento
alla cubatura e non più ai mq.. Si deve, infine, tener conto,
con la formulazione di appositi coefficienti, dell’altezza dal suolo
(molto importante per esempio nel caso il fabbricato fosse sprovvisto
di ascensore), dell’esposizione (verso l’interno o l’esterno), della
destinazione dell’immobile (si pensi ad un piano destinato ad albergo,
banca, ecc.). In quest’ultimo caso, oltre al criterio del valore
chiaramente maggiore di quello attribuibile ad un semplice appartamento
a destinazione abitativa, è sottesa una valutazione anche
del correlativo maggior uso; da qui una proporzionale maggiore partecipazione
alle spese condominiali determinata una volta e per tutte in sede
di redazione delle tabelle millesimali.
È
principio consolidato che le tabelle millesimali vanno approvate
all’unanimità. In mancanza, la relativa delibera è
nulla e quindi impugnabile in qualsiasi momento davanti all’autorità
giudiziaria da parte dei condomini assenti o dissenzienti. A mitigare
tale rigida disposizione bisogna dire che l’accettazione non dovrà
essere necessariamente espressa, ma può rilevarsi anche per
facta concludentia: ciò avviene quando il condòmino
pone in essere atti o fatti dai quali si deduce in maniera evidente
la sua accettazione. Ad esempio un condòmino che ha già
approvato il bilancio, che fonda a sua volta sulle tabelle millesimali,
non può più proporre opposizione alle stesse. Solo
il condòmino rimasto assente o contrario alla deliberazione
assembleare e che successivamente non paghi gli oneri condominiali,
può impugnare detta delibera.
Attenzione,
però, che al condòmino che agisce per sostenere l’illegittimità
delle tabelle millesimali non basta sostenere che la relativa delibera
è carente della prescritta unanimità, ma bisogna che
egli dimostri l’erroneità delle quote millesimali e la lesione
del proprio diritto. In caso contrario si finisce con l’ammettere
delle opposizioni di tipo ostruzionistico senza alcun contenuto
di merito. Non si dimentichi che elemento essenziale per proporre
l’azione giudiziale è l’interesse a ricorrere; in mancanza
di questo, qualsiasi ricorso sarebbe improponibile.
2. La
revisione.
L’art.
69 delle DD.AA.c.c. testualmente dispone:
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Art.
69 Disposizioni di Attuzione del codice civile
"I
valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono
essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo
condòmino, nei seguenti casi:
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a) quando
risulta che sono conseguenza di un errore;
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b) quando,
per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza
della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale
o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato
il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni
di piano.".
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La
dizione normativa è abbastanza chiara: essa fa riferimento
ad un errore. Trattasi chiaramente di un errore sostanziale, qual’è
la dimenticanza, ad esempio, di una parte dell’immobile, ovvero
quando le dimensioni di una parte dello stesso siano errate, ecc..
Definita
la portata del primo punto della disposizione in esame (lett. a),
passiamo ad esaminare il secondo punto (lett. b).
Per
prima cosa bisogna evidenziare che detta normativa prevede dei mutamenti
nella struttura dell’edificio e cioé sopraelevazioni e quindi
aumenti di superficie ovvero espropri e quindi diminuzioni per una
sua parte. Non rientrano in detta disposizione le innovazione o
le migliorie interne alle proprietà esclusive, perché
esse non incidono sui parametri su cui sono basate le stesse tabelle.
Potremmo, inoltre, avere il caso di una parte del fabbricato destinato
ad albergo con un suo ingresso, distinto da quello condominiale,
che pur facendo parte del condominio occupa una sola parte del fabbricato
che può ritenersi autonoma dalla restante parte della costruzione.
Altro caso che può verificarsi è la costituzione di
più condomini. Il Legislatore, pur non prevedendo espressamente
queste ultime due possibilità, con una norma a carattere
generale ha stabilito che in tutti i casi in cui il rapporto originario
tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano venga ad alterarsi
notevolmente bisogna provvedere alla revisione delle tabelle millesimali.
La
revisione, come l’approvazione, necessita dell’unanimità
dei consensi. Infatti, la revisione comporta la modifica del precedente
contratto approvato anch’esso all’unanimità e con il quale
si erano già determinate le quote millesimali di ognuno;
per cui anche qui è necessario il consenso di tutte le parti.
Pertanto,
non è l’amministratore l’organo competente alla revisione.
Il condòmino può solo chiedere che l’amministratore
convochi l’assemblea ponendo all’ordine del giorno la modifica delle
tabelle millesimali. Se l’assemblea, per i più svariati motivi
mancasse della totalità dei consensi, richiesta a pena di
nullità, il condòmino dovrà rivolgersi all’autorità
giudiziaria. Attenzione però che in questo caso l’azione
va rivolta contro tutti gli altri condòmini e non contro
il condominio in persona del suo amministratore pro tempore, trattandosi
di litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari.
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