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TERMOREGOLAZIONE DEL CALORE - BASTA LA MAGGIORANZA

D. — Se in un condominio viene deliberata la trasformazione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo in base alla legge 10/91, può la minoranza dissenziente continuare ad utilizzare l’impianto centralizzato tenuto conto che la legge 10/91 è finalizzata al risparmio energetico ed è manifesto che l’utilizzo da parte di pochi còndomini dell’impianto centralizzato comporta un elevato consumo?

Faccio presente che nel caso in questione se tutti fossero favorevoli alla trasformazione dell’impianto di riscaldamento si potrebbe usare la canna fumaria condominiale per immettervi le canne fumarie dei singoli appartamenti con spesa modesta e senza alterare il decoro architettonico del palazzo, altrimenti detta operazione sarebbe assai più costosa e potrebbe deturpare l’estetica del condominio.

risponde l'Avv.
Paolo Ribero

R. — Nell’ipotesi di trasformazione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo la normativa di riferimento è la legge n. 10 del 09.01.1991, la quale riconosce la possibilità di attuare detta modifica qualificando come sufficiente la semplice maggioranza delle quote millesimali; recita infatti il quinto comma del’art. 26 della legge di cui sopra: “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e 1136 del codice civile”.

Alla luce di quanto sopra è evidente che la totalità dei condomini dovrà accettare le decisioni prese dalla maggioranza e quindi servirsi del nuovo impianto. Tuttavia dalla trasformazione deve derivare un effettivo risparmio energetico, poichè è proprio questa la condizione essenziale per l’operatività della norma derogatoria (Pret. Macerata 13.01.96 n. 169).

Ne consegue pertanto che la minoranza in dissenso non potrà continuare ad utilizzare l’impianto centralizzato ma avrà l’obbligo di conformarsi alla volontà prevalente.

E’ peraltro d'uopo precisare che le modifiche dovranno essere attuate coinvolgendo nella misura minore possibile il decoro architettonico dell’immobile e gli impianti dovranno essere messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica (art. 26 co.31 10/91).

 

 

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