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TERMOREGOLAZIONE
DEL CALORE - BASTA
LA MAGGIORANZA
D. Se in un condominio
viene deliberata la trasformazione dell’impianto di riscaldamento
da centralizzato ad autonomo in base alla legge 10/91, può la minoranza
dissenziente continuare ad utilizzare l’impianto centralizzato tenuto
conto che la legge 10/91 è finalizzata al risparmio energetico ed
è manifesto che l’utilizzo da parte di pochi còndomini dell’impianto
centralizzato comporta un elevato consumo?
Faccio
presente che nel caso in questione se tutti fossero favorevoli alla
trasformazione dell’impianto di riscaldamento si potrebbe usare
la canna fumaria condominiale per immettervi le canne fumarie dei
singoli appartamenti con spesa modesta e senza alterare il decoro
architettonico del palazzo, altrimenti detta operazione sarebbe
assai più costosa e potrebbe deturpare l’estetica del condominio.
risponde
l'Avv.
Paolo Ribero
R.
Nell’ipotesi
di trasformazione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato
ad autonomo la normativa di riferimento è la legge n. 10 del 09.01.1991,
la quale riconosce la possibilità di attuare detta modifica qualificando
come sufficiente la semplice maggioranza delle quote millesimali;
recita infatti il quinto comma del’art. 26 della legge di cui sopra:
“Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli
oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli artt.
1120 e 1136 del codice civile”.
Alla
luce di quanto sopra è evidente che la totalità dei condomini dovrà
accettare le decisioni prese dalla maggioranza e quindi servirsi
del nuovo impianto. Tuttavia dalla trasformazione deve derivare
un effettivo risparmio energetico, poichè è proprio questa la condizione
essenziale per l’operatività della norma derogatoria (Pret. Macerata
13.01.96 n. 169).
Ne
consegue pertanto che la minoranza in dissenso non potrà continuare
ad utilizzare l’impianto centralizzato ma avrà l’obbligo di conformarsi
alla volontà prevalente.
E’
peraltro d'uopo precisare che le modifiche dovranno essere attuate
coinvolgendo nella misura minore possibile il decoro architettonico
dell’immobile e gli impianti dovranno essere messi in opera in modo
tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica
(art. 26 co.31 10/91).
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